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172.432 CH-VD

che concede al Consiglio di Stato un credito di 1'440'000'000 di franchi per diverse misure che consentono la ricapitalizzazione della Cassa pensioni dello Stato di Vaud e che fissa l'importo annuo disponibile per la copertura dei costi della rendita transitoria AVS (DRecap. CP) - [ 1 ]

6 Articles / Provisions · Canton Vaud · Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Provisions)

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a impegnare un importo di CHF 1'440'000'000.-, volto a consentire alla Cassa Pensioni dello Stato di Vaud di raggiungere un grado di copertura dell'80% nel 2052, imposto dal diritto federale.

2. Tale importo è destinato a neutralizzare la riduzione del tasso tecnico fissato al 3,25% (invece del 4% fino al 31.12.2013) e l'introduzione delle nuove basi tecniche VZ 2010, alla ricapitalizzazione della Cassa, nonché a creare una riserva di fluttuazione dei valori.

3. L'importo previsto al capoverso 1 sarà versato entro il 30 settembre 2019.

3bis. Il saldo al 31 dicembre 2018 di CHF 319'050'766.10 sarà versato in ragione di CHF 90'000'000.- al 31 gennaio, al 15 aprile e al 28 giugno 2019, e di CHF 49'050'766.10 al 30 settembre 2019.

4. Il Consiglio di Stato remunera annualmente come segue il saldo dell'importo non ancora versato in virtù del capoverso 1

- 3.75 % dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2018;

- 3 % dal 1° gennaio al 30 settembre 2019.

1. Le scale salariali non sono indicizzate finché l'indice dei prezzi al consumo non raggiunga almeno l'indice di 110,18 punti (base maggio 2000 = 100) a ottobre dell'anno precedente all'indicizzazione.

2. L'indicizzazione al 1° gennaio sarà determinata sulla base della differenza tra l'indice fissato al comma 1 e quello del mese di ottobre dell'anno trascorso.

1. Un importo annuo di CHF 16'000'000.- è destinato al finanziamento della rendita-ponte AVS.

2. Tale importo sarà indicizzato nello stesso modo della scala salariale.

3. Con l'accordo dell'esperto, e salvo convalida da parte dell'autorità di vigilanza, lo Stato può rinunciare a fornire tutto o parte di tale finanziamento se la situazione della Cassa pensioni dello Stato di Vaud consente di rispettare il piano di finanziamento adottato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 22 della LCP [A].

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento della rendita-ponti AVS, in virtù dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della LCP [A] in maniera progressiva a ragione di CHF 2'000'000.- per anno su un periodo di otto anni a partire dal 1º gennaio 2014 fino ad un massimo di CHF 16'000'000.-.

2. Questi importi sono indicizzati nello stesso modo della scala salariale dello Stato di Vaud.

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione cantonale e lo metterà in vigore tramite decreto, conformemente all'articolo 5 di cui sopra.

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