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172.320.1 ANPS CH-VD

relativo all'attuazione della nuova politica salariale dello Stato di Vaud (ANPS) - Ma (ANPS)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le modalità di attuazione della nuova classificazione delle funzioni e della nuova politica salariale dello Stato di Vaud.

1. Il presente decreto si applica a tutte le funzioni ad eccezione di quelle definite nell'allegato.

1. La transizione delle funzioni dal vecchio al nuovo sistema può essere diretta, semidiretta o indiretta

a. la transizione è diretta quando i posti afferenti a una funzione attuale sono collocati in una sola funzione di pari livello del nuovo sistema di classificazione professionale;

b. la transizione è semidiretta quando i posti afferenti a una funzione attuale sono collocati in una catena del nuovo sistema di classificazione professionale. Il capitolato d'oneri prodotto dall'autorità di assunzione determina il livello all'interno della catena;

c. la transizione è indiretta quando i posti afferenti a una funzione attuale sono collocati in più catene del nuovo sistema di classificazione professionale. L'impiego-tipo determina la catena e il capitolato d'oneri prodotto dall'autorità di assunzione il livello al suo interno.

1. Ogni collaboratore è inserito in uno scaglione all'interno della classe salariale della sua funzione.

2. Al momento del passaggio, la seguente formula determina lo scaglione

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3. Ad ogni scaglione corrisponde un salario di riferimento, chiamato salario target.

1. Il collaboratore, il cui stipendio prima del passaggio al nuovo sistema è inferiore allo stipendio obiettivo, beneficia di un adeguamento.

2. L'adeguamento si calcola sulla base di un importo annuo determinato dal Consiglio di Stato conformemente all'articolo 6, comma 3 della Convenzione del 3 novembre 2008 relativa all'attuazione della nuova classificazione delle funzioni e della nuova politica salariale firmata tra la Delegazione del Consiglio di Stato alle risorse umane e la Federazione delle società dei funzionari vodese.

3. Gli importi definiti dal Consiglio di Stato sono utilizzati in un primo tempo per l'adeguamento al minimo della funzione e in un secondo tempo per l'adeguamento allo stipendio obiettivo, in base alla differenza rispetto a detto stipendio espressa in percentuale.

4. L'adeguamento 2008 è calcolato sulla base della situazione del collaboratore nel mese di dicembre 2008.

5. Per gli anni dal 2009 al 2013, l'importo dell'adeguamento è versato secondo le stesse modalità del 13° stipendio.

6. Il collaboratore beneficia, in aggiunta all'adeguamento, degli aumenti annuali del nuovo sistema di remunerazione stabiliti dal Consiglio di Stato fino al massimo della sua nuova classe.

7. L'importo dell'adeguamento è soggetto integralmente ai contributi sociali.

1. Il collaboratore il cui salario, prima del passaggio al nuovo sistema, è uguale o superiore al salario obiettivo del livello determinato dal Consiglio di Stato, ma inferiore al massimo della classe della nuova funzione, percepisce gli aumenti annuali del nuovo sistema di retribuzione stabiliti dal Consiglio di Stato fino al massimo della sua nuova classe.

1. La retribuzione del collaboratore è bloccata nella sua progressione quando è pari o superiore alla retribuzione massima come determinato secondo l'attribuzione della nuova funzione.

2. La sua retribuzione nominale è garantita. È indicizzata conformemente all'articolo 25 LPers [A].

1. I titolari in possesso di un titolo pedagogico delle funzioni delle catene 142 livello 11, 144 livello 12 e di quelle della catena 145, livelli 11 e 12, sono promossi, rispettivamente ai livelli 12 e 13, alle seguenti condizioni cumulative

a. avere un'esperienza professionale riconosciuta dal Dipartimento della formazione, della gioventù e della cultura (DFJC) di almeno 15 anni;

b. giustificare una formazione o un progetto di formazione continua attestato o riconosciuto dal DFJC, in relazione all'esercizio di compiti specifici;

c. accettare di svolgere uno o più compiti specifici, attestati da un capitolato d'oneri. Il Consiglio di Stato definisce l'attività minima.

1. La misura prevista all'articolo 8 viene progressivamente attuata a partire dal 1º agosto 2009. Il principio è di considerare 15 anni di esperienza professionale, ad eccezione di questa scadenza, in cui vengono presi in considerazione gli scaglioni 15 e successivi determinati al momento del passaggio.

2. Il DFJC decide sui casi particolari.

1. Non appena si verifica il passaggio e a titolo provvisorio, fino all'armonizzazione del numero di periodi con gli insegnanti dei cicli primari 1 e 2, gli stipendi delle maestre e maestri del ciclo iniziale, collocati al livello 9 della griglia delle funzioni e della scala salariale, sono soggetti a una trattenuta del 7,41%.

2. Questa trattenuta viene eliminata all'entrata in vigore dell'armonizzazione del numero di periodi previsti nell'ambito del progetto HarmoS.

3. Durante questa fase transitoria, il numero di periodi settimanali di insegnamento è di 24 per un'attività a tempo pieno dell'insegnante svolta presso i suoi studenti.

1. Per la catena 225 della griglia delle funzioni definita all'articolo 2 del regolamento relativo alla classificazione delle funzioni [C], un passaggio alla classe 9 avviene secondo i due seguenti criteri non cumulativi

* 3 anni di pratica professionale con orari atipici imposti dall'organizzazione del lavoro;

* attribuzione di responsabilità particolari previste dal mansionario.

2. Si prende atto che l'applicazione di tali criteri dovrebbe comportare l'inquadramento di almeno il 70% dei professionisti dalla funzione 22508 alla funzione 22509 e che l'importo a disposizione per il riequilibrio rimane nell'involucro dei 5 milioni nel periodo del recupero, importo particolare che non deve essere superato dall'applicazione di questi due criteri.

3. In considerazione dello sviluppo delle funzioni sanitarie, il Consiglio di Stato riesaminerà l'inquadramento di questa catena di funzioni al più tardi alla scadenza del periodo previsto per il recupero.

1. Solo le seguenti indennità sono d'ora in poi integrate nel salario di base

a. supplemento articolo 51 dello Statuto;

b. indennità ETACOM;

c. indennità psicomotricisti;

d. indennità ginnastica;

e. supplemento articolo 51bis dello Statuto;

f. indennità per disagi di servizio del Servizio penitenziario.

1. Il collaboratore riceve un addendum al suo contratto di lavoro.

2. Esso menziona il tipo di impiego, la catena, il livello della funzione nonché la classe o il tasso di retribuzione.

3. L'addendum è firmato dall'autorità di assunzione e dal collaboratore. Se un ricorso non è stato presentato entro il termine stabilito a tal fine, il contratto è considerato accettato.

1. Durante il periodo di recupero, il Consiglio di Stato determina le norme che presiedono alla determinazione dello stipendio iniziale.

1. Le disposizioni seguenti entrano in vigore il 1° dicembre 2008: articolo 24, commi 1 e 2, articolo 25, comma 4, articolo 26, comma 3, seconda frase della legge del 12 novembre 2001 sul personale dello Stato di Vaud [A].

2. Fino all'istituzione della commissione di valutazione delle funzioni, l'applicazione dell'articolo 38 del regolamento generale del 9 dicembre 2002 di applicazione della LPers è sospesa [D].

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni

- articoli 49, 51, 51bis, 52 e 53, comma 1 della legge del 9 giugno 1947 sullo Statuto generale delle funzioni pubbliche cantonali;

- articoli da 34 a 36 del decreto del 22 dicembre 1950 di applicazione della legge del 9 giugno 1947 sullo Statuto generale delle funzioni pubbliche cantonali.

1. Il Dipartimento delle finanze e delle relazioni esterne è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che entra in vigore il 1° dicembre 2008.

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