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172.320 DecFo CH-VD

relativo alla nuova classificazione delle funzioni e alla nuova politica salariale dello Stato di Vaud (DecFo) - Ma (DecFo)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le modalità di attuazione della nuova classificazione delle funzioni e della nuova politica salariale dello Stato di Vaud.

1. Si prende atto della "Convenzione concernente l'attuazione della nuova classificazione delle funzioni e della nuova politica salariale", firmata il 3 novembre 2008 tra la Delegazione del Consiglio di Stato per le risorse umane e la Federazione delle società di funzionari (di seguito: la convenzione).

1. In riferimento all'articolo 10 della convenzione, una parte della fortuna disponibile sul fondo destinato a finanziare i congedi sabbatici a favore dei docenti, ossia CHF 9 milioni, è assegnata alle misure particolari per un importo di

Anno Fortuna COSAB

2009 1'000'000.–

2010 2'000'000.–

2011 2'000'000.–

2012 2'000'000.–

2013 2'000'000.–

1. In deroga all'articolo 75, comma 1, lettera a) della legge scolastica del 12 giugno 1984 [A], il numero di periodi di insegnamento per i maestri delle classi infantili è fissato a 24, fino all'entrata in vigore dell'accordo HarmoS.

1. È istituita una commissione di ricorso (di seguito: la commissione) incaricata di trattare le contestazioni individuali relative al livello della posizione.

2. Sono membri della commissione

* tre rappresentanti del personale designati dai tre sindacati e associazioni mantello del personale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 LPers [B];

* un numero identico di rappresentanti del datore di lavoro;

* uno o due presidenti esterni all'amministrazione cantonale designati dagli altri membri. In caso di doppia presidenza, uno di essi funge da primo presidente, le cui prerogative sono determinate dai membri della commissione. In caso di disaccordo sulla scelta del o dei presidenti, l'Organo di conciliazione e arbitrato li designa.

2bis. La commissione si riunisce con tre membri, ossia il presidente, un rappresentante del personale e un rappresentante del datore di lavoro. Il presidente sceglie tra i membri il rappresentante del personale e del datore di lavoro, se possibile in funzione della natura dell'affare.

3. La commissione beneficia del supporto tecnico e amministrativo del Servizio del personale.

4. I membri esterni all'amministrazione sono retribuiti secondo il decreto sulle commissioni [C]. Lo stesso vale per i membri collaboratori dello Stato se la commissione si riunisce al di fuori del loro orario di lavoro.

1. Il collaboratore la cui funzione non ha fatto l'oggetto di una transizione diretta può presentare un ricorso presso la commissione.

2. Il ricorso si esercita mediante atto scritto e motivato entro 40 giorni dalla ricezione dell'addendum al contratto.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Se lo ritiene necessario, la commissione ascolta l'autorità di assunzione e il collaboratore. In tal caso, quest'ultimo può essere accompagnato da una persona di sua scelta.

5. La commissione decide sulle altre misure istruttorie.

6. La procedura è gratuita.

7. Per il resto, è applicabile la legislazione sulla procedura amministrativa [D].

1. Le decisioni della commissione possono essere impugnate presso il Tribunale di prud'hommes dell'amministrazione cantonale vodese.

2. Il ricorso deve essere esercitato entro 30 giorni dalla notifica della decisione contestata.

3. La legislazione sulla procedura amministrativa [D] è applicabile per il restante.

1. Il Consiglio di Stato è incaricato di determinare l'impatto dell'attuazione della nuova classificazione delle funzioni e della nuova politica salariale sul grado di copertura della Cassa pensioni dello Stato di Vaud. Se l'impatto è negativo, il Consiglio di Stato è incaricato di proporre al Gran Consiglio, entro il 28 febbraio 2009, misure in compensazione degli effetti prodotti sul grado di copertura della Cassa dal nuovo sistema.

2. Dei 59 milioni versati dallo Stato alla Cassa pensioni dello Stato di Vaud nel 2008, un terzo sarà versato alla riserva per l'indicizzazione delle rendite e due terzi saranno versati alla Cassa in compensazione degli effetti prodotti sul grado di copertura dall'attuazione del progetto. L'articolo 3 della legge del 4 ottobre 2005 che modifica quella del 18 giugno 1984 sulla Cassa pensioni dello Stato di Vaud è abrogato.

1. La commissione dei ricorsi è competente a deliberare sui ricorsi contro le modifiche notificate ai collaboratori prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualsiasi causa pendente presso un'altra autorità riguardante la collocazione di un posto specifico nel nuovo sistema di classificazione delle funzioni e di retribuzione è trasmessa d'ufficio alla commissione dei ricorsi.

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Pubblicherà il testo, conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione cantonale e fisserà, mediante decreto, la data di entrata in vigore.

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