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172.315.5 GBBEWV CH-VD

REGOLAMENTO sulla Commissione di valutazione delle funzioni (RCEv.Fonc.) - Principio (GBBEWV)

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

Capitolo I

1. È istituita una Commissione incaricata della valutazione delle funzioni (di seguito: la Commissione).

Capitolo I

1. La Commissione è competente per

a. Valutare una nuova professione;

b. Riesaminare una professione elencata nella raccolta delle descrizioni professionali standard o nel catalogo delle funzioni specifiche, quando la professione è evoluta in modo sostanziale, in particolare in termini di requisiti formativi;

c. La creazione e la soppressione di una filiera.

2. La Commissione non è competente per la valutazione dei posti.

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

3. Il servizio competente per il personale informa la Commissione di qualsiasi modifica formale della griglia delle funzioni.

Capitolo I

1. La valutazione o la rivalutazione di un mestiere consiste nell'attribuire un punteggio ai criteri risultanti dal metodo di valutazione delle funzioni vigente.

Capitolo I

1. Entro i tre mesi successivi all'inizio di ogni legislatura, il Consiglio di Stato nomina i tre rappresentanti dello Stato e i loro tre supplenti. Essi non fanno parte del personale dello Stato di Vaud.

2. Entro i tre mesi successivi all'inizio di ogni legislatura, i sindacati e le associazioni ombrello del personale riconosciuti dal Consiglio di Stato (di seguito: i sindacati e le associazioni) nominano i tre rappresentanti dei collaboratori e i loro tre supplenti.

Capitolo I

1. La Commissione adotta un regolamento che disciplina il suo funzionamento interno.

2. Esso tratta, in particolare, della riservatezza dei lavori e della ricusazione.

3. Il regolamento è pubblicato.

Capitolo I

1. Ogni anno, la Commissione nomina un presidente scelto alternativamente tra i rappresentanti dello Stato e dei sindacati e associazioni. Egli dirige i dibattiti.

2. La Commissione nomina altresì un vice-presidente tra i rappresentanti della delegazione che non assume la presidenza. Egli sostituisce il presidente in caso di assenza.

Capitolo I

1. Il segretariato della Commissione è assicurato dal Servizio del personale dello Stato di Vaud (di seguito: SPEV) [C] sotto la guida del presidente.

2. Lo SPEV fornisce il supporto tecnico e logistico necessario. Trasmette i riferimenti e qualsiasi altro documento ritenuto utile dalla Commissione.

Capitolo I

1. La Commissione si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Capitolo I

1. La Commissione delibera validamente se i rappresentanti dei collaboratori e dello Stato sono rappresentati in ugual misura.

2. Il quorum è fissato a quattro membri.

Capitolo I

1. Le proposte e le conclusioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei membri presenti.

2. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Capitolo II

1. La Commissione può essere adita dal Consiglio di Stato o dai sindacati e dalle associazioni del personale.

2. La domanda è indirizzata al presidente della Commissione. Deve essere debitamente motivata e prevedere delle conclusioni. In mancanza di ciò, al richiedente è concesso un termine supplementare per integrarla. Se l'argomentazione rimane insufficiente, la Commissione rifiuta di entrare nel merito.

3. ...

Capitolo II

1. Il presidente convoca la Commissione entro il mese successivo alla ricezione della richiesta.

2. La Commissione decide sulla sua competenza al più tardi un mese dopo essersi riunita.

3. Quando la competenza della Commissione è stabilita, quest'ultima trasmette la richiesta al servizio responsabile del personale per l'analisi.

4. Quando la Commissione non si ritiene competente, ne informa la parte che l'ha adita.

Capitolo II

1. Il servizio incaricato del personale procede alla valutazione secondo il metodo di valutazione in vigore.

2. Entro un termine di sei mesi dalla conclusione dei lavori di istruzione e di analisi, trasmette alla Commissione un rapporto contenente le sue conclusioni, nonché i riferimenti e i documenti tecnici su cui si è basato.

3. La Commissione può richiedere al servizio incaricato del personale ulteriori informazioni e documenti che ritiene utili.

Capitolo II

1. La Commission può procedere a delle audizioni ai fini della redazione del suo rapporto. In mancanza, può richiedere informazioni scritte.

1bis. Invia il suo rapporto contenente la sua proposta e gli allegati al Consiglio di Stato entro un termine di tre mesi dalla ricezione del rapporto del servizio incaricato del personale.

2. L'analisi effettuata dal servizio incaricato del personale nonché i documenti sui quali è basata sono allegati al rapporto.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato delibera sulla base del rapporto della Commissione.

2. Informa la Commissione della sua decisione, così come il sindacato o l'associazione che lo ha interpellato.

3. Il servizio incaricato del personale adatta la griglia delle funzioni in conformità con la decisione del Consiglio di Stato.

Capitolo II

1. I membri della Commissione sono indennizzati conformemente al decreto del Consiglio di Stato sulle commissioni [D].

2. Quando le sedute si svolgono durante l'orario di lavoro, i membri della Commissione che rappresentano i sindacati e le associazioni e che sono collaboratori dello Stato di Vaud beneficiano di un esonero annuale che non eccede 40 giorni per associazione. In questo caso, l'indennità prevista al capoverso 1 non è versata.

3. L'esonero non è compreso nell'esonero annuale globale previsto dalla LPers [A].

Capitolo II

1. Il termine di tre mesi stabilito all'articolo 4 decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'istituzione iniziale della Commissione.

Capitolo II

1. Il primo presidente della Commissione è scelto tra i rappresentanti del datore di lavoro.

Capitolo II

1. Il Dipartimento delle infrastrutture e delle risorse umane [C] è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1° gennaio 2014.

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