REGOLAMENTO sulle commissioni del personale (RCPers) - Creazione (RCPERS)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Su iniziativa dei collaboratori, esiste una commissione del personale per dipartimento.
2. Ogni servizio è rappresentato nella commissione del personale di dipartimento.
3. Su richiesta di almeno cento collaboratori, viene creata una commissione del personale di grande servizio o entità amministrativa di oltre duecento persone.
4. I suoi membri non subiscono alcuna pressione o pregiudizio a causa della loro carica. Il presente regolamento si applica ai collaboratori dell'Ordine giudiziario.
1. Il compito della commissione del personale è di
a. sviluppare il dialogo tra le parti, ovvero il personale da un lato e il capo dipartimento e/o il capo servizio dall'altro;
b. promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro;
c. assistere, su sua richiesta, il collaboratore in caso di controversia;
d. proporre i propri buoni uffici in caso di difficoltà relazionali sul lavoro.
1. I membri della commissione del personale sono eletti dai collaboratori mediante scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei votanti.
2. Sono eleggibili i collaboratori dell'entità interessata, ad eccezione dei capi servizio e di ufficio.
1. La commissione del personale si organizza autonomamente; i suoi membri sono eletti per due anni rinnovabili.
2. Essa elegge un ufficio composto in linea di principio da un presidente, un vicepresidente e un segretario.
1. La commissione del personale si riunisce almeno quattro volte all'anno.
2. Un ordine del giorno e un verbale di ogni seduta sono redatti. Essi sono affissi o comunicati a tutto il personale, incluso il capo servizio e/o il capo dipartimento.
1. I membri della commissione sono tenuti a non divulgare le informazioni sensibili e quelle trasmesse a titolo confidenziale.
1. La commissione del personale adotta i propri statuti. Dopo la loro adozione, il capo del dipartimento li approva dal punto di vista della loro conformità con le norme di rango superiore.
2. Gli statuti disciplinano la composizione e il funzionamento interno della commissione del personale nonché il metodo di elezione dei suoi membri.
1. Il numero di esoneri annuali è stabilito d'intesa tra la commissione del personale e
a. il capo dipartimento e i capi servizio per una commissione dipartimentale;
b. il capo servizio negli altri casi.
2. Esso non può eccedere una giornata al mese per i membri dell'ufficio di presidenza e una mezza giornata al mese per gli altri membri della commissione. D'accordo con l'autorità competente, il numero di esoneri può essere aumentato se le circostanze lo esigono.
3. In caso di contestazione, il capo del dipartimento decide.
1. I dipartimenti e i servizi mettono a disposizione delle commissioni del personale i locali necessari per le loro sedute.
2. In ogni servizio, la commissione del personale dispone di uno o più spazi ufficiali riservati alle proprie comunicazioni. Li gestisce liberamente.
3. Per l'esercizio delle sue attività correnti (fissazione delle sedute, convocazione o diffusione dei verbali), la commissione del personale può utilizzare i mezzi di comunicazione abituali, quali la posta elettronica, il telefax e il telefono.
1. Il Dipartimento delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1º gennaio 2003.