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172.31.1 RLPERS-VD CH-VD

Regolamento d'applicazione della legge del 12 novembre 2001 sul personale dello Stato di Vaud (RLPers-VD) - Ma (RLPERS-VD)

144 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (144)

Art. 1 RLPers-VD - Ma Art. 2 RLPers-VD Art. 3 RLPers-VD - Apprendisti Art. 4 RLPers-VD - b) Commissione cantonale di coordinamento (Lpers, art. 2) Art. 5 RLPers-VD Art. 6 RLPers-VD - Prejudizio subito dal collaboratore Art. 7 RLPers-VD - b) A causa di un collaboratore (Lpers, art. 5 cpv. 3) Art. 8 RLPers-VD - Mobilità dei collaboratori (Lpers, art. 8) Art. 9 RLPers-VD - Reintegrazione professionale Art. 10 RLPers-VD Art. 11 RLPers-VD - c) Convenzione Art. 12 RLPers-VD - d) Misure Art. 13 RLPers-VD - e) Collocamento o trasferimento provvisorio Art. 14 RLPers-VD - f) Scadenza della collocazione o del trasferimento provvisorio Art. 15 RLPers-VD - g) Nuovo contratto Art. 16 RLPers-VD - h) Impossibilità del trasferimento Art. 17 RLPers-VD - i) Accompagnamento Art. 18 RLPers-VD - Associazioni del personale e sindacati Art. 19 RLPers-VD - b) Esenzioni Art. 20 RLPers-VD - Richiesta (Lpers, art. 14) Art. 21 RLPers-VD - Riesame di una decisione Art. 22 RLPers-VD - b) Procedura e scadenze Art. 23 RLPers-VD Art. 24 RLPers-VD - Accompagnamento Art. 25 RLPers-VD - a) Principio (Lpers, art. 17 comma 1) Art. 26 RLPers-VD - b) Messa a concorso (Lpers, art. 17 cpv. 1) Art. 27 RLPers-VD - c) Eccezioni (Lpers, art. 17 cpv. 1) Art. 28 RLPers-VD - d) Contenuto dell'annuncio (Lpers, art. 17 cpv. 1) Art. 29 RLPers-VD Art. 30 RLPers-VD - Descrizione delle mansioni (Lpers, art. 17 cpv. 2) Art. 31 RLPers-VD - Promesse solenni (Lpers, art. 17 cpv. 3) Art. 32 RLPers-VD - Autorità di assunzione (Lpers, art. 18) Art. 33 RLPers-VD - Modalità di assunzione (Lpers, art. 19) Art. 34 RLPers-VD - Impegno a tempo determinato (Lpers, art. 19 comma 2) Art. 35 RLPers-VD - Periodo di prova (Lpers, art. 20) Art. 35a RLPers-VD - Reimpiego dei pensionati Art. 36 RLPers-VD - Trasferimento Art. 37 RLPers-VD - b) Non volontario (Lpers, art. 21 e 22) Art. 38 RLPers-VD Art. 39 RLPers-VD - Posto e funzione (Lpers, art. 24 cpv. 3) Art. 42 RLPers-VD - Modifica del capitolato con cambio di funzione (Lpers, art. 23) [ 7 ] Art. 43 RLPers-VD Art. 52 RLPers-VD - Gratificazione di anzianità e regalo di commiato (Lpers, art. 28) Art. 53 RLPers-VD - Indennità per spese di servizio (Lpers, art. 28) Art. 54 RLPers-VD - Indennità per servizio di picchetto (Lpers, art. 28) Art. 56 RLPers-VD - Prestazioni in natura (Lpers, art. 28) Art. 57 RLPers-VD - Assegni per i figli (Lpers, art. 32) [ 4, 5, 8 ] Art. 58 RLPers-VD Art. 59 RLPers-VD - b) Informazione (Lpers, art. 33 cpv. 1) Art. 60 RLPers-VD - Diritto alla retribuzione in caso di servizio militare Art. 61 RLPers-VD - b) Servizio di promozione Art. 62 RLPers-VD - c) Cassa di compensazione Art. 63 RLPers-VD - Tabella delle assenze Art. 64 RLPers-VD - Durata delle vacanze (Lpers, art. 34) Art. 65 RLPers-VD - Riduzione delle ferie (Lpers, art. 34) Art. 66 RLPers-VD Art. 68 RLPers-VD - Aventi diritto [ 3 ] Art. 72 RLPers-VD Art. 73 RLPers-VD - Principio (LPers, art. 35 lett. b) Art. 74 RLPers-VD - Procedura Art. 75 RLPers-VD Art. 76 RLPers-VD Art. 77 RLPers-VD - Condizioni (Lpers, art. 35 lett. e) [ 3, 14 ] Art. 78 RLPers-VD - Coppie che lavorano per lo Stato Art. 79 RLPers-VD - Principi (Lpers, art. 35 lett. f) Art. 80 RLPers-VD - Condizioni Art. 81 RLPers-VD - Durata Art. 82 RLPers-VD - Eccezione Art. 83 RLPers-VD - Congedi di breve durata (Lpers, art. 35 cpv. 4) [ 4 ] Art. 84 RLPers-VD - Congedi prolungati Art. 85 RLPers-VD - Modulo (Lpers, art. 36) Art. 86 RLPers-VD - Modalità (Lpers, art. 36) Art. 87 RLPers-VD - Accesso al modulo (Lpers, art. 36) Art. 88 RLPers-VD - Casi particolari (Lpers, art. 36) Art. 89 RLPers-VD - Dovere di informazione (Lpers, art. 40) Art. 90 RLPers-VD - Caso particolare (Lpers, art. 40) Art. 91 RLPers-VD - Diritto di ricorso (Lpers, art. 40) Art. 92 RLPers-VD - Manutenzione di servizio (Lpers, art. 43) Art. 93 RLPers-VD Art. 94 RLPers-VD - b) Restrizione (Lpers, art. 44 cpv. 2) Art. 95 RLPers-VD Art. 96 RLPers-VD - Proporzionalità Art. 97 RLPers-VD - Persone autorizzate a trattare Art. 98 RLPers-VD - Informazioni dettagliate Art. 99 RLPers-VD - Consenso Art. 100 RLPers-VD - Dati Art. 101 RLPers-VD Art. 102 RLPers-VD - Definizione del trattamento Art. 103 RLPers-VD - Raccolta Art. 104 RLPers-VD - b) Nei confronti di terzi Art. 105 RLPers-VD - Conservazione dei dati Art. 106 RLPers-VD - b) Contenuto Art. 107 RLPers-VD - c) Modalità di accesso ai dossier Art. 108 RLPers-VD - d) Rettifica o distruzione Art. 109 RLPers-VD - Comunicazione Art. 110 RLPers-VD - b) Al di fuori dell'Amministrazione Art. 111 RLPers-VD - Distruzione Art. 112 RLPers-VD - b) Dossier di candidatura Art. 113 RLPers-VD Art. 114 RLPers-VD - Principio (Lpers, art. 48) Art. 115 RLPers-VD - Durata settimanale ordinaria del lavoro (Lpers, art. 48) Art. 116 RLPers-VD - Durata massima (Lpers, art. 48) Art. 117 RLPers-VD Art. 118 RLPers-VD - Sistema di gestione dell'orario di lavoro (Lpers, art. 49) Art. 118a RLPers-VD - Definizione [ 12 ] Art. 118b RLPers-VD - Autorizzazione [ 12, 13 ] Art. 118c RLPers-VD - Organizzazione e orario di lavoro [ 12, 13 ] Art. 118d RLPers-VD Art. 118e RLPers-VD - Riservatezza, sicurezza e protezione dei dati [ 12, 13 ] Art. 119 RLPers-VD - Ore straordinarie Art. 120 RLPers-VD - b) Limite annuale (Lpers, art. 48) Art. 121 RLPers-VD Art. 122 RLPers-VD Art. 123 RLPers-VD - Festivi (Lpers, art. 48, co. 3) Art. 124 RLPers-VD - Dovere di fedeltà e discrezione (LPers, art. 50) Art. 125 RLPers-VD - Uso del materiale Art. 126 RLPers-VD - Divisa o Abbigliamento di Servizio (Lpers, art. 50) Art. 127 RLPers-VD - Condizioni dell'autorizzazione (Lpers, art. 51) Art. 128 RLPers-VD Art. 129 RLPers-VD Art. 130 RLPers-VD - c) Conseguenze Art. 131 RLPers-VD - d) Rifiuto dell'autorizzazione Art. 132 RLPers-VD - Sciopero Art. 133 RLPers-VD - b) Conseguenze (Lpers, art. 52) Art. 134 RLPers-VD - c) Servizio minimo Art. 135 RLPers-VD - Avvertimento Art. 136 RLPers-VD Art. 137 RLPers-VD - c) Contenuto dell'avvertimento Art. 138 RLPers-VD - d) Assistenza Art. 139 RLPers-VD - e) Contestazione Art. 140 RLPers-VD - e) Soppressione Art. 141 RLPers-VD - g) Caso particolare Art. 142 RLPers-VD - Indagine amministrativa Art. 143 RLPers-VD - Forma della risoluzione (Lpers, art. 58, 59 e 61) Art. 144 RLPers-VD Art. 145 RLPers-VD - Accordo di Partenza (Lpers, art. 59) Art. 146 RLPers-VD Art. 151 RLPers-VD - Decisioni prese prima del 1° gennaio 2003 Art. 152 RLPers-VD - Disposizioni transitorie Art. 153 RLPers-VD - b) Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa Art. 154 RLPers-VD - c) Congedo parentale Art. 155 RLPers-VD Art. 156 RLPers-VD - Abrogazione Art. 157 RLPers-VD

Testo normativo (144 Articoli)

Capitolo I, Sezione I

1. Il presente regolamento ha lo scopo di completare e precisare le disposizioni della legge del 12 novembre 2001 sul personale dello Stato di Vaud (di seguito: Lpers [A]), nei settori che non sono coperti da un regolamento particolare.

Capitolo I, Sezione I

1. Nel presente regolamento

- Lpers: legge del 12 novembre 2001 sul personale dello Stato di Vaud [A];

- autorità di nomina: il servizio, che agisce tramite il capo servizio, o il Consiglio di Stato a seconda del livello della funzione;

- RRU: responsabile delle risorse umane, incaricato di supportare i servizi nella gestione del personale (referente del Servizio del personale (in seguito: SPEV), articolo 8, capoverso 2 Lpers);

- persona designata: persona alla quale l'autorità di nomina, rispettivamente il capo servizio, delega una parte delle sue competenze quando la Lpers o le disposizioni regolamentari lo autorizzano;

- entità amministrativa: una parte del servizio (istituto, ufficio o unità amministrativa).

2. Quando l'autorità di nomina è il Consiglio di Stato, le decisioni prese in applicazione delle disposizioni regolamentari della Lpers rientrano nella competenza del capo dipartimento.

3. Il Consiglio di Stato determina l'organizzazione delle risorse umane a livello dei dipartimenti e dei servizi, nonché la loro missione.

Capitolo I, Sezione II

1. Gli apprendisti assunti dallo Stato sono soggetti al Codice delle obbligazioni (di seguito: CO [C]) nonché alla legislazione cantonale [D] e federale [E] sulla formazione professionale.

2. Gli aspetti non trattati dal primo comma o dal presente regolamento sono oggetto di una direttiva del Consiglio di Stato.

Capitolo I, Sezione II

1. Il Consiglio di Stato istituisce una commissione cantonale di coordinamento degli apprendisti.

2. La commissione esamina tutte le questioni legate agli apprendisti e alle loro condizioni di lavoro. Essa presenta le sue proposte di miglioramento al Consiglio di Stato tramite il SPEV.

Capitolo II, Sezione I

1. Il Consiglio di Stato orienta la sua politica delle risorse umane in base al suo programma di legislatura, ai bisogni dei collaboratori e all'evoluzione del mercato del lavoro.

2. Al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi della politica del Consiglio di Stato, il SPEV istituisce un sistema di monitoraggio comprendente cruscotti.

3. Il SPEV o i servizi valutano il grado di soddisfazione dei collaboratori. I servizi trasmettono i loro dati al SPEV.

4. Il SPEV valuta le condizioni di lavoro presso lo Stato e le confronta con quelle del mercato del lavoro per verificare la pertinenza della politica del personale presso lo Stato Vaud.

5. Il SPEV supporta i servizi nel miglioramento della loro gestione delle risorse umane.

6. Se del caso, propone al Consiglio di Stato gli adeguamenti necessari.

Capitolo II, Sezione II

1. Il collaboratore che, a causa della sua attività professionale, ha subito un pregiudizio da parte di un utente può richiedere allo Stato un sostegno o un aiuto finanziario, in particolare al fine di avviare un'eventuale procedura civile o penale.

2. Il collaboratore presenta la sua domanda al capo del servizio o alla persona designata. Il servizio tratta la domanda con il supporto del SPEV o del Servizio di giustizia, dell'interno e dei culti.

Capitolo II, Sezione II

1. Lo Stato risarcisce il collaboratore che ha subito, nell'esercizio della sua attività professionale, da parte di un altro collaboratore, un danno grave non materiale che ha causato un pregiudizio.

2. Prevede forme di risarcimento proporzionate alla natura del danno subito e conformi agli interessi del collaboratore tenendo conto dell'insieme delle circostanze.

3. Se necessario, assicura al collaboratore interessato un'attività professionale corrispondente alle sue capacità e una funzione equivalente.

Capitolo II, Sezione III

1. Al fine di favorire la mobilità professionale dei collaboratori, il SPEV mette a loro disposizione

a. un sistema d'informazione (borsa del lavoro);

b. un sostegno e una consulenza;

c. un bilancio di competenze (strumento diagnostico).

2. Una direttiva del SPEV specifica le modalità e le condizioni relative al bilancio di competenze, in particolare per quanto riguarda l'assunzione degli oneri e il tempo messo a disposizione.

Capitolo II, Sezione III

1. Al fine di assistere i collaboratori, il SPEV offre supporto a chi, nel proprio ruolo o funzione, affronta difficoltà professionali significative, ma la cui incapacità, attestata medicalmente, non è né definitiva, né totale.

Capitolo II, Sezione III

1. Su richiesta motivata del collaboratore, del servizio o di entrambi, lo SPEV analizza la situazione per determinare l'origine delle difficoltà.

2. Collabora con il responsabile delle risorse umane e, se del caso, con il medico cantonale.

3. Quando la sua analisi porta alla possibilità di un ricollocamento professionale, lo SPEV sottopone le sue proposte al collaboratore e al servizio dopo averli coinvolti nella ricerca di una soluzione.

4. Le proposte accettate sono redatte per iscritto sotto forma di una convenzione, sottoscritta dal collaboratore e dal suo servizio.

Capitolo II, Sezione III

1. La convenzione può prevedere

a. il mantenimento del collaboratore nel suo servizio;

b. la collocazione o il trasferimento provvisorio del collaboratore in un altro servizio o entità amministrativa.

Capitolo II, Sezione III

1. Il mantenimento del collaboratore nel suo servizio è accompagnato da misure appropriate, come la formazione continua, la modifica del capitolato d'oneri, il cambio di posto e/o di funzione o del suo livello. Tali misure sono oggetto di un accordo.

2. Il collaboratore beneficia di un accompagnamento da parte del SPEV.

Capitolo II, Sezione III

1. Il collocamento è effettuato in linea di principio per una durata massima di sei mesi. Il collaboratore collocato non occupa un posto vacante.

2. Il trasferimento è effettuato a titolo provvisorio per una durata di tre mesi. Il collaboratore trasferito occupa un posto vacante.

3. Il contratto di lavoro del collaboratore non è modificato.

4. Durante la durata del collocamento o del trasferimento provvisorio, il lavoro del collaboratore è oggetto di osservazione e valutazione. Viene rilasciato un certificato intermedio di lavoro.

5. Una direttiva del SPEV precisa le modalità.

Capitolo II, Sezione III

1. Alla scadenza del collocamento

a. il collaboratore può essere trasferito, se le sue prestazioni sono soddisfacenti e se è disponibile un posto adeguato, ai sensi dell'articolo 62 Lpers [A], oppure

b. il collaboratore ritorna nel suo servizio.

2. Alla scadenza del trasferimento provvisorio

a. il collaboratore è trasferito in modo definitivo, se le sue prestazioni sono soddisfacenti, oppure

b. il trasferimento provvisorio è prorogato di tre mesi, se una valutazione definitiva è prematura e se il trasferimento non fa seguito a un collocamento, oppure

c. il collaboratore ritorna nel suo servizio.

Capitolo II, Sezione III

1. In caso di trasferimento definitivo, viene stipulato un nuovo contratto di lavoro tra il collaboratore e il nuovo servizio.

Capitolo II, Sezione III

1. Quando un trasferimento definitivo non può essere effettuato, il servizio può risolvere il contratto, conformemente all'articolo 59 Lpers [A].

Capitolo II, Sezione IV

1. Il Consiglio di Stato riconosce i sindacati e le associazioni capofila del personale il cui obiettivo è la difesa degli interessi dei collaboratori dello Stato.

Capitolo II, Sezione IV

1. Il riconoscimento conferito dal Consiglio di Stato permette al sindacato o all'associazione vertice del personale di disporre di un esonero annuale globale in tempo equivalente a 60 giorni lavorativi, ma al massimo quindici giorni per membro, fatto salvo un accordo particolare convenuto con il Consiglio di Stato.

2. L'esonero può essere utilizzato solo da un collaboratore dello Stato.

3. I sindacati e le associazioni vertici del personale riconosciuti dispongono di mezzi per il compimento della loro attività e la loro presentazione sotto forma di locali di riunione e di bacheche informative.

Capitolo II, Sezione V

1. Il collaboratore può presentare in qualsiasi momento una richiesta scritta relativa alla sua situazione.

2. La richiesta è indirizzata, per tramite del servizio, all'autorità competente che ne dà ricevuta e indica il termine entro il quale la richiesta sarà trattata, termine che in linea di principio non supera i 60 giorni.

3. La richiesta è archiviata senza seguito quando riguarda un argomento che è già stato oggetto di una decisione passata in giudicato.

Capitolo II, Sezione V

1. Le controversie che possono essere sottoposte al Tribunale dei prud'hommes dell'Amministrazione cantonale, in virtù dell'articolo 14, capoverso 1 Lpers [A], possono essere oggetto di una richiesta di riesame, a meno che la decisione indichi espressamente che può essere oggetto di una contestazione presso il suddetto Tribunale.

Capitolo II, Sezione V

1. Il collaboratore può presentare una domanda di riesame, scritta e motivata, presso l'autorità che ha preso la decisione, entro un termine di venti giorni dalla sua ricezione.

2. L'autorità competente ne attesta la ricezione e indica il termine entro il quale la domanda sarà trattata.

Capitolo II, Sezione V

1. Il Consiglio di Stato può stabilire una procedura particolare di richiesta e riesame per le funzioni di capi servizio di cui è autorità di assunzione.

Capitolo II, Sezione V

1. Nel contesto della procedura di richiesta o di riesame, il collaboratore può farsi accompagnare da una persona di fiducia.

Capitolo III

1. L'autorità di assunzione esamina la necessità del posto da coprire e il suo profilo.

2. Il SPEV definisce il livello del posto.

Capitolo III

1. Dopo l'esame previsto dall'articolo 25, il SPEV mette il posto a concorso tramite un annuncio su un mezzo appropriato e mediante i mezzi di informazione utilizzati all'interno dell'Amministrazione cantonale vodese.

2. I posti di magistrato non sono soggetti a questa procedura.

Capitolo III

1. L'autorità di nomina, previo accordo del SPEV, non procede a un concorso quando il posto sarà ricoperto tramite

a. chiamata;

b. trasferimento.

Capitolo III

1. L'annuncio pubblicato contiene indicazioni sulla descrizione della posizione da ricoprire, le condizioni legate alla posizione, il termine per la candidatura e, in linea di principio, il livello salariale.

Capitolo III

1. Per alcune funzioni, possono essere richieste condizioni particolari relative, in particolare, alla nazionalità svizzera o al luogo di domicilio.

Capitolo III

1. L'autorità d'impegno redige il capitolato d'oneri.

2. Adatta questo documento all'evoluzione della posizione.

Capitolo III

1. Indipendentemente dai casi previsti dalle leggi speciali o dal contratto, il Consiglio di Stato determina tramite disposizioni generali i collaboratori che devono prestare un giuramento solenne al momento della loro entrata in funzione. Designa inoltre l'autorità competente per ricevere questo giuramento.

2. Se la legge speciale non ne prevede un'altra, il giuramento solenne si effettua secondo la seguente formula: "Promettete di essere fedeli alla Costituzione federale e alla Costituzione del Cantone di Vaud, di mantenere e difendere la libertà e l'indipendenza del paese, di esercitare le vostre funzioni con coscienza, diligenza e fedeltà, e di conformarvi scrupolosamente ai doveri generali e particolari che vi sono o vi saranno imposti dalle leggi e dalle loro disposizioni di applicazione."

3. "Promettete così di agire in ogni circostanza conformemente agli interessi dello Stato e di astenervi da tutto ciò che potrebbe causargli perdita o danno."

Capitolo III

1. Il reclutamento dei collaboratori rientra nella competenza del capo servizio. Questi può delegare tale competenza a una o più persone del suo servizio. Comunica i loro nomi al SPEV, che tiene un elenco aggiornato, nonché al capo dipartimento a titolo informativo.

Capitolo III

1. Il contratto concluso tra il collaboratore e lo Stato assume la forma scritta.

2. Esso è firmato dal collaboratore e dal capo del servizio o dalla persona designata.

3. Il contratto contiene gli elementi essenziali, ovvero l'inizio dell'attività, la funzione, il livello di retribuzione, il tasso di attività e, se del caso, il luogo di lavoro.

4. Dopo il periodo di prova, l'autorità di assunzione conferma il collaboratore nella sua funzione, sotto forma di una designazione che, se del caso, indica l'entità amministrativa o geografica alla quale è assegnato il collaboratore.

Capitolo III

1. L'autorità competente può stipulare un contratto a tempo determinato con un collaboratore per svolgere un compito specifico limitato nel tempo, in particolare per una sostituzione. Occupa una posizione.

2. Il collaboratore beneficia di un contratto che non supera i due anni. Il contratto non può essere rinnovato più di tre volte. Se la durata contrattuale totale derivante da rinnovi consecutivi nella stessa posizione o nella stessa funzione supera i quattro anni, il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato.

3. Una direttiva del Consiglio di Stato specifica le altre condizioni e modalità.

Capitolo III

1. Prima della scadenza del periodo di prova, l'autorità di ingaggio comunica per iscritto la decisione di prorogarlo.

2. In tal caso, si svolge un nuovo colloquio di valutazione.

Capitolo III

1. Il nuovo impegno del personale che beneficia di una pensione di vecchiaia è effettuato alle seguenti condizioni cumulative

a. lo stipendio del pensionato è fissato secondo le regole ordinarie, conformemente alle esigenze e alle responsabilità legate alla posizione;

b. le prestazioni di vecchiaia della Cassa Pensioni dello Stato di Vaud sono versate in aggiunta, ad eccezione della rendita-ponte AVS alla quale il pensionato si impegna a rinunciare per tutta la durata del contratto

- totalmente quando l'importo della rendita-ponte è inferiore alla retribuzione;

- parzialmente quando l'importo della rendita-ponte è superiore alla retribuzione, ossia nella misura della retribuzione;

c. il pensionato è assunto con un contratto a tempo determinato la cui durata, in linea di principio, non supera un anno;

d. in deroga all'articolo 34, capoverso 2, il contratto può essere rinnovato senza limiti, fatta salva la lettera e qui di seguito;

e. l'età del pensionato nuovamente assunto e in attività non supera i 70 anni compiuti.

Capitolo III

1. In caso di trasferimento ai sensi dell'articolo 21, lettera a Lpers [A], viene concluso un nuovo contratto, se il collaboratore cambia servizio. Il collaboratore mantiene il beneficio dei diritti legati all'anzianità.

Capitolo III

1. Il trasferimento ai sensi dell'articolo 21, lettere b o c Lpers [A] è soggetto a una nuova designazione da parte dell'autorità di nomina.

Capitolo IV, Sezione I

1. Il livello di ogni funzione è predeterminato dal SPEV sulla base dei risultati di un metodo di valutazione scelto dal Consiglio di Stato.

2. Il risultato è trasmesso a una commissione ad hoc composta pariteticamente da tre rappresentanti dello Stato e da tre rappresentanti dei collaboratori. Un regolamento particolare stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione.

Capitolo IV, Sezione I

1. A ogni posizione è assegnata, in linea generale, una funzione.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce mediante direttiva la procedura di organizzazione e valutazione del livello delle posizioni.

Capitolo IV, Sezione II

1. Qualora la descrizione delle mansioni del collaboratore sia modificata al punto da implicare un cambiamento di funzione

a. la retribuzione nominale del collaboratore è mantenuta se la nuova funzione è inferiore alla precedente e il cambiamento non è imputabile al collaboratore;

b. ...

2. L'articolo 15 è riservato.

Capitolo IV, Sezione II

1. L'autorità di assunzione può concedere al collaboratore le cui prestazioni sono particolarmente elevate uno o due aumenti annuali supplementari, senza superare il salario massimo della classe finale prevista per la funzione.

2. La giustificazione delle prestazioni particolarmente elevate è registrata in un documento ad hoc.

3. Gli aumenti entrano in vigore all'inizio dell'anno civile.

4. Per decidere il blocco del salario in caso di prestazione insufficiente, l'autorità di assunzione procede conformemente al paragrafo 2.

Capitolo IV, Sezione IV

1. Dopo dieci anni di attività, un'indennità di anzianità di servizio viene versata ogni cinque anni.

2. Il collaboratore che va in pensione può ricevere un regalo di addio.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce i diversi importi attraverso direttive.

Capitolo IV, Sezione IV

1. I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese e degli esborsi che la loro attività rende necessari.

2. Il Consiglio di Stato decide i casi nei quali il rimborso è dovuto e su quale base ne viene fissato l'importo.

3. Un'indennità di trasferimento può essere concessa al collaboratore trasferito.

Capitolo IV, Sezione IV

1. …

2. Un'indennità per servizio di reperibilità è versata secondo modalità stabilite dal Consiglio di Stato.

Capitolo IV, Sezione V

1. La retribuzione comprende le prestazioni in natura (alloggio, vitto, ecc.) eventualmente fornite dallo Stato.

2. Quando un collaboratore beneficia di tali prestazioni, il suo stipendio può essere ridotto per tenerne conto in tutto o in parte.

3. Il Consiglio di Stato determina l'importo o le basi della detrazione, attraverso disposizioni generali o decisioni particolari. Tiene equamente conto di tutte le circostanze, in particolare dell'importanza e del valore delle prestazioni, del costo della vita, della composizione della famiglia del beneficiario e dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dal fatto che il collaboratore debba accettare le prestazioni in natura.

Capitolo IV, Sezione VI

1. I collaboratori ricevono le indennità per figli in conformità alle disposizioni della legislazione vodese sulle indennità familiari [F].

2. Il Consiglio di Stato stabilisce tramite direttiva l'importo delle indennità. Restano riservate le disposizioni del diritto federale relative al calcolo delle indennità differenziali.

3. …

Capitolo IV, Sezione VI

1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati da certificato medico, la retribuzione è versata, fatto salvo il capoverso 3,

a. per i collaboratori in periodo di prova durante un mese;

b. per i collaboratori assunti con contratto a tempo indeterminato interamente durante i primi dodici mesi e per quattro quinti durante i tre mesi successivi;

c. per i collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e gli apprendisti,

- il 1° anno per un mese;

- il 2° anno per due mesi;

- a partire dal 3° anno per quattro mesi.

2. In ogni caso, il diritto alla retribuzione cessa a partire dalla data in cui il collaboratore è riconosciuto definitivamente invalido conformemente alle disposizioni che regolano la Cassa Pensioni dello Stato di Vaud.

3. Nei casi particolarmente degni di nota, l'autorità di assunzione, su preavviso del SPEV, può andare oltre queste norme. Viceversa, può ridurre le prestazioni dello Stato o sopprimerle, quando l'infortunio o la malattia sono dovuti a una colpa del collaboratore.

4. Essa può subordinare il diritto alla retribuzione a un controllo effettuato da un medico-consulente.

Capitolo IV, Sezione VI

1. Il collaboratore malato o vittima di un incidente informa immediatamente l'autorità di assunzione o la persona designata. Indica la natura dell'assenza. Se l'assenza si prolunga oltre i tre giorni, il collaboratore presenta un certificato medico.

2. Se le assenze si prolungano o si ripetono, l'autorità di assunzione sottopone il caso al medico-consulente.

3. In ogni caso di malattia o di incidente, si imputeranno per la durata delle prestazioni previste all'articolo 58 le prestazioni di cui l'interessato ha beneficiato nel corso del periodo di due anni precedente l'inizio della nuova assenza.

Capitolo IV, Sezione VI

1. In caso di assenza per servizio militare, i collaboratori hanno diritto all'intero salario. Lo stesso vale se adempiono in un'unica volta i loro obblighi militari (servizio lungo).

2. In caso di servizio di avanzamento ai sensi della legislazione federale, il salario è ridotto del 10% per i collaboratori con carichi di famiglia e del 25% per gli altri collaboratori.

3. Le riduzioni salariali previste al comma 2 sono operate solo per il tempo di servizio che eccede quello menzionato nel primo comma o che non coincide con le ferie.

4. Le indennità previste dalla legge federale sul regime delle indennità per perdita di guadagno a favore delle persone obbligate al servizio militare o alla protezione civile [G] sono acquisite dallo Stato fino alla concorrenza del salario versato.

5. Il pagamento del salario è subordinato a un periodo di servizio dopo l'ultimo servizio svolto, in mancanza del quale il collaboratore sarà chiamato a rimborsare in proporzione temporis la differenza tra il salario ricevuto e le indennità incassate dallo Stato dalla Cassa di compensazione.

6. Il SPEV fissa il periodo di servizio allo Stato esigibile dopo la scuola reclute e i servizi di avanzamento.

7. Le stesse disposizioni si applicano quando i collaboratori adempiono in un'unica volta i loro obblighi militari (servizio lungo), se sono obbligati alla protezione civile o svolgono un servizio civile.

Capitolo IV, Sezione VI

1. Per "servizio di avanzamento" si intendono i servizi svolti nelle scuole e nei corsi speciali previsti dalla legislazione federale, per acquisire un grado.

2. Il servizio di avanzamento comporta una riduzione dello stipendio solo nella misura in cui eccede, per l'anno in corso, la durata del servizio ordinario. Inoltre, non viene effettuata alcuna riduzione quando il servizio di avanzamento coincide con le vacanze.

3. Quando le vacanze hanno subito una riduzione a seguito di servizio militare prolungato, non si procede ad una riduzione dello stipendio per il numero di giorni corrispondenti a tale diminuzione.

Capitolo IV, Sezione VI

1. Le prestazioni delle casse di compensazione attribuite ai collaboratori a causa della loro attività al servizio dell'amministrazione sono acquisite dallo Stato fino a concorrenza del salario versato.

2. Il collaboratore è tenuto a prendere tutte le disposizioni affinché la sua carta di compensazione giunga al suo servizio datore di lavoro, il quale è incaricato di inoltrarla immediatamente al SPEV.

3. Lo Stato rimborsa al collaboratore esentato obbligatoriamente dal servizio in virtù della legislazione federale, la parte della tassa militare relativa al suo salario.

Capitolo IV, Sezione VI

1. Ogni servizio o entità amministrativa mantiene aggiornato un registro delle assenze (malattia, infortunio, servizio militare, vacanze, congedo, ecc.) che può essere controllato dal SPEV.

2. I servizi, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo comunicano senza indugio al SPEV le assenze che comportano una riduzione dello stipendio.

Capitolo IV, Sezione VII

1. I collaboratori le cui vacanze non sono stabilite da leggi o regolamenti speciali o da particolari disposizioni contrattuali, hanno diritto, per ogni anno civile, alle seguenti vacanze

a. fino al compimento del 59° anno di età, cinque settimane;

b. dall'anno in cui raggiungono i 60 anni di età, sei settimane.

2. Il collaboratore che inizia o cessa la propria attività nel corso di un anno ha diritto, per quell'anno, a vacanze proporzionali alla durata della sua attività.

3. L'autorità di nomina fissa la data delle vacanze tenendo conto dei desideri del collaboratore nella misura compatibile con gli interessi del servizio.

4. Il periodo di vacanze deve comprendere almeno due settimane consecutive, il saldo potendo essere frazionato nella misura in cui lo scopo delle vacanze (il riposo) rimanga raggiungibile.

Capitolo IV, Sezione VII

1. Non appena superano un totale di sessanta giorni per anno civile, le assenze (malattia, infortunio, servizio militare o civile - con l'eccezione del completamento una tantum degli obblighi militari (servizio lungo), determinano una riduzione delle ferie di 1/12 per ogni mese intero di assenza a partire e compreso il secondo mese di assenza.

2. Quando un'assenza che comporta una riduzione delle ferie si verifica dopo le ferie dell'anno in corso, la riduzione è applicata alle ferie dell'anno successivo.

3. Le ferie vengono concesse e godute durante l'anno civile corrispondente. Eccezionalmente, possono essere rinviate all'anno successivo, in linea di principio entro e non oltre il 30 aprile, previa autorizzazione espressa dell'autorità di assunzione o della persona designata.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione I

1. Il servizio concede alla collaboratrice, sulla base di un certificato medico, un congedo di maternità che inizia il giorno del parto.

2. Questo congedo non può essere frazionato.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione I

1. Il congedo di maternità è accordato alle collaboratrici che soddisfano le condizioni stabilite dalla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio e di maternità [G].

2. Per coloro che non soddisfano le condizioni fissate dalla suddetta legge, una direttiva del Consiglio di Stato precisa le modalità di concessione del congedo, in particolare la possibilità di prevedere un periodo di contribuzione.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione I

1. Una direttiva del Consiglio di Stato regola le modalità e le condizioni di concessione del congedo di maternità.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione II

1. Al più tardi entro la fine del secondo mese del congedo di maternità, la collaboratrice informa, per iscritto, il servizio della sua intenzione di richiedere un congedo per allattamento, con l'obiettivo di nutrire il proprio figlio principalmente attraverso questo mezzo.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione II

1. Al più tardi al termine del congedo di maternità, il servizio concede il congedo per allattamento dietro presentazione di un certificato medico attestante l'allattamento.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione III

1. Su presentazione dell'atto di nascita o di un documento ufficiale, il collaboratore ha diritto a un congedo di paternità.

2. Il congedo può essere preso in un'unica soluzione, frazionato in blocchi di più giorni consecutivi o in giorni isolati.

3. Deve essere fruito al più tardi entro i sei mesi successivi alla nascita del bambino.

4. Il congedo è altresì concesso al partner dello stesso genere del genitore legale del bambino, indipendentemente dal fatto che sia un uomo o una donna, quando coabita con lui e provvede alle cure del bambino.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione IV

1. Il servizio concede al collaboratore un congedo per famiglia, in caso di malattia o infortunio di un figlio. Per le famiglie numerose, possono essere prese disposizioni particolari previo avviso del SPEV.

2. Il congedo è concesso fino a un massimo di cinque giorni all'anno, al collaboratore che si assume la responsabilità o la custodia effettiva di un figlio.

3. Al fine di evitare un cumulo, è concesso a uno dei genitori quando entrambi lavorano per lo Stato.

4. Il servizio può richiedere la presentazione di un certificato medico.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione V

1. All'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'accoglienza di un bambino ai fini dell'adozione, il collaboratore ha diritto a un congedo di adozione.

2. Il congedo è concesso purché il collaboratore lo abbia richiesto al più tardi al momento della ricezione dell'autorizzazione per l'accoglienza.

3. ...

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione V

1. Il servizio concede il congedo a uno dei genitori quando entrambi lavorano per lo Stato.

2. Su richiesta della coppia, il congedo può essere suddiviso tra i coniugi.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione VI

1. Il servizio concede un congedo parentale non retribuito al collaboratore che desidera sospendere la propria attività per dedicarsi al proprio figlio.

2. È concesso una volta per figlio.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione VI

1. Il congedo parentale è concesso alle seguenti condizioni

a. il figlio ha al massimo 12 anni alla data di inizio del congedo;

b. il collaboratore presenta la sua domanda al servizio al più tardi tre mesi prima della data in cui desidera usufruire del congedo;

c. il collaboratore esercita un'attività lavorativa presso lo Stato ininterrottamente da almeno dodici mesi (periodo di servizio).

2. Fatte salve le lettere a e b, un congedo parentale per un altro figlio è concesso a condizione che il collaboratore abbia esercitato un'attività ininterrotta per almeno due anni dalla scadenza dell'ultimo congedo parentale.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione VI

1. Il congedo è di almeno sei mesi.

2. Non può essere frazionato.

Capitolo IV, Sezione VIII, Sottosezione VI

1. In deroga all'articolo 81, un congedo parentale di durata inferiore a sei mesi, ma di almeno due mesi, può essere concesso alla madre quando segue immediatamente il congedo di maternità e/o il congedo per allattamento.

2. In questo caso, la collaboratrice presenta in linea di principio la sua richiesta al più tardi un mese prima della data di inizio del congedo.

Capitolo IV, Sezione IX

1. Il collaboratore ha diritto a congedi di breve durata retribuiti, nei casi seguenti

- per il matrimonio del collaboratore o in caso di unione domestica registrata: 4 giorni

- in caso di decesso (coniuge, partner registrato, figlio, padre o madre, convivente): fino a 3 giorni

- per altre importanti circostanze familiari: fino a 2 giorni

- per un cambio di domicilio (trasloco): fino a 2 giorni

- per comparizione dinanzi a un tribunale o dinanzi alle autorità federali, cantonali o comunali: il tempo necessario

- per le ispezioni delle armi, per il servizio dei pompieri in caso di sinistro e per i corsi di formazione di intervento rapido della protezione civile in caso di catastrofe: il tempo necessario

- per la partecipazione all'assemblea annuale dei delegati della Federazione delle società di magistrati, funzionari e impiegati dello Stato di Vaud: mezzo giorno

- per la partecipazione al congresso triennale dei Sindacati svizzeri dei servizi pubblici - VPOD: fino a 3 giorni

2. A titolo eccezionale, il servizio può concedere altri congedi di breve durata fino a dieci giorni lavorativi in circostanze particolari.

3. Una direttiva del SPEV precisa le modalità di concessione dei congedi menzionati ai capoversi 1 e 2.

1. Il servizio può concedere congedi prolungati ai collaboratori che desiderano sospendere la loro attività, sulla base di una richiesta motivata, purché le attività del servizio non ne siano perturbate.

2. Un posto equivalente è garantito al collaboratore.

3. Una direttiva del SPEV regola le modalità del congedo.

Sezione X

1. La valutazione delle prestazioni è registrata in un modulo firmato dal collaboratore e dal responsabile della valutazione. È convalidata dall'autorità di assunzione.

2. Il collaboratore valutato può richiedere un tempo di riflessione massimo di cinque giorni prima di firmare il documento.

Sezione X

1. Quando il responsabile della valutazione accetta che il collaboratore sia accompagnato, può richiedere la presenza di un collaboratore del servizio o del dipartimento.

Sezione X

1. L'originale del modulo è inserito nel fascicolo personale del collaboratore. Una copia è consegnata al collaboratore e al responsabile della valutazione.

Sezione X

1. Quando il responsabile della valutazione è il capo del dipartimento, il disaccordo sul verbale o la procedura ai sensi dell'articolo 36, comma 3 Lpers [A] è sottoposto alla delegazione del Consiglio di Stato per le risorse umane.

Sezione XI

1. Ogni fatto rilevante di natura tale da esporre lo Stato a una domanda di risarcimento danni è immediatamente segnalato al superiore gerarchico, il quale adotta tutte le misure utili per raccogliere e salvaguardare le prove.

Sezione XI

1. Quando un collaboratore, la cui responsabilità è regolata dal diritto federale, viene citato in giudizio per il risarcimento di un danno causato a un terzo nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Stato gli concede l'anticipo delle spese del processo e versa al danneggiato, per conto del collaboratore, l'indennità eventualmente a suo carico stabilita dal Tribunale.

2. Il Consiglio di Stato può revocare il suo supporto, o persino rifiutarsi di versare l'indennità, se i suoi interessi vengono gravemente compromessi nel processo dal collaboratore citato in giudizio.

Sezione XI

1. Per le somme sborsate ai sensi dell'articolo 90, lo Stato dispone di un diritto di rivalsa contro il collaboratore che ha commesso l'atto dannoso sia intenzionalmente, sia per negligenza o imprudenza gravi.

2. Questo diritto si prescrive entro un anno dal giorno in cui il collaboratore è stato riconosciuto debitore da un giudizio definitivo, transazione, concordato o in qualsiasi altro modo e in ogni caso entro dieci anni dall'atto dannoso.

Sezione XII, Sottosezione I

1. Il colloquio di servizio ha per oggetto ogni questione relativa alle condizioni di lavoro.

2. Il collaboratore presenta la sua richiesta, in linea di principio per iscritto, indicando gli aspetti che desidera affrontare.

3. Si svolge tra il collaboratore, che può farsi accompagnare, e il suo superiore; determinano l'eventuale seguito da dare.

4. Se l'oggetto del colloquio è già stato trattato o ha fatto oggetto di una decisione, il superiore può rifiutare di dare seguito alla richiesta del collaboratore.

Sezione XII, Sottosezione II

1. L'elezione di un domicilio all'estero richiede un'autorizzazione preventiva dell'autorità di assunzione previo parere del SPEV. Essa può essere autorizzata in particolare nei casi meritevoli di interesse; è riservato l'articolo 44, comma 2 Lpers [A].

Sezione XII, Sottosezione II

1. Una restrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 2 Lpers [A] è menzionata nel capitolato d'oneri. Questa restrizione, eventualmente indicata sotto forma di raggio di abitazione, figura nel contratto di lavoro.

Sezione XII, Sottosezione III

1. Le disposizioni della presente sottosezione mirano a proteggere i diritti dei collaboratori e dei candidati a un posto, quando i dati che li riguardano sono trattati dallo Stato.

2. La gestione dei dati a fini amministrativi non rientra nel trattamento dei dati personali.

Sezione XII, Sottosezione III

1. Lo Stato può trattare i dati riguardanti il collaboratore solo nella misura in cui tali dati si riferiscono alle capacità del collaboratore di svolgere le sue funzioni o sono necessari per l'esecuzione del contratto.

Sezione XII, Sottosezione III

1. L'autorità di assunzione, il responsabile delle risorse umane e il SPEV sono autorizzati, per l'esecuzione del loro compito, a trattare i dati personali dei collaboratori o dei candidati a un posto.

2. Sono responsabili del trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso.

Sezione XII, Sottosezione III

1. Il servizio informa il collaboratore delle disposizioni relative al trattamento del suo fascicolo personale e tecnico.

Sezione XII, Sottosezione III

1. Il trattamento dei dati personali è subordinato al consenso del collaboratore o del candidato al posto.

2. Quest'ultimo è previamente informato delle conseguenze prevedibili del trattamento dei dati che lo riguardano, in particolare quando ciò riguarda dati sensibili o quando il trattamento è suscettibile di arrecare un danno legittimo all'interessato.

Sezione XII, Sottosezione III

1. I dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona, collaboratori dello Stato.

Sezione XII, Sottosezione III

1. I dati sensibili sono dati personali che si riferiscono

- alle opinioni e attività politiche, religiose, sindacali o filosofiche;

- alla sfera intima;

- al profilo della personalità;

- a sanzioni penali o amministrative.

2. Ad eccezione delle sanzioni penali e amministrative pronunciate contro il collaboratore durante la sua attività all'interno dello Stato, la raccolta, la conservazione e la comunicazione dei dati sensibili sono vietate, salvo circostanze eccezionali o accordo del collaboratore.

Sezione XII, Sottosezione III

1. Per trattamento di dati personali si intende la loro

a. raccolta;

b. conservazione;

c. comunicazione;

d. distruzione.

Sezione XII, Sottosezione III

1. La raccolta dei dati deve essere riconoscibile e, in linea di principio, effettuata presso il collaboratore o il candidato a una posizione.

Sezione XII, Sottosezione III

1. La raccolta dei dati può essere effettuata presso un terzo se necessario.

2. Questa procedura richiede un accordo scritto del collaboratore interessato.

3. Si presume il consenso del collaboratore o del candidato a una posizione, se le informazioni sono ottenute dalle referenze citate nel suo fascicolo di candidatura o fornite dal candidato.

Sezione XII, Sottosezione III

1. I dati personali sono conservati in un fascicolo personale, custodito in un luogo sicuro, presso il servizio o l'entità designata.

Sezione XII, Sottosezione III

1. Il dossier personale contiene

a. il contratto e la nomina, nonché le relative modifiche;

b. il capitolato d'oneri;

c. i documenti dei colloqui di valutazione;

d. l'attestato dei corsi di formazione continua;

e. i documenti scambiati e le eventuali decisioni;

f. ogni altro documento riguardante il collaboratore e la sua attività.

2. I documenti contenuti nel dossier sono elencati in un bordereau.

3. Un dossier tecnico è costituito presso lo SPEV. Esso contiene i dati che permettono di adempiere agli obblighi legali del datore di lavoro.

4. I dossier dei collaboratori assunti dal Consiglio di Stato sono tenuti sotto la responsabilità del capo dipartimento.

5. In caso di trasferimento del collaboratore ad un altro servizio, l'integralità del dossier personale è rimessa al nuovo servizio.

Sezione XII, Sottosezione III

1. In qualsiasi momento, il collaboratore può richiedere di consultare il proprio dossier personale e il proprio dossier tecnico.

2. Il dossier è consultato in loco. Il collaboratore può ottenere copie dei documenti in esso contenuti.

Sezione XII, Sottosezione III

1. Il collaboratore può richiedere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano o la cancellazione dei dati obsoleti o inadeguati, a meno che questi non debbano essere conservati come prova in virtù di una norma legale.

Sezione XII, Sottosezione III

1. L'autorità di assunzione, il responsabile delle risorse umane e il SPEV possono scambiarsi dati personali su supporto cartaceo o informatico. In quest'ultimo caso, si applicano le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

Sezione XII, Sottosezione III

1. I dati personali possono essere comunicati a terzi solo se la persona interessata ha prestato previamente il proprio consenso per iscritto.

Sezione XII, Sottosezione III

1. I dati personali vengono distrutti dieci anni dopo che il collaboratore ha lasciato lo Stato, fatte salve le disposizioni cantonali relative all'eliminazione dei documenti e dei dati tecnici.

Sezione XII, Sottosezione III

1. I dati personali di un candidato a un posto devono essere distrutti o restituiti al candidato non appena il servizio o il SPEV non ne abbiano più bisogno, ma al massimo entro 12 mesi dall'ultimo colloquio.

2. Può essere concordato un termine più lungo.

Capitolo V, Sezione I

1. La scelta e l'applicazione dell'orario di lavoro tengono conto delle esigenze degli utenti, delle necessità del servizio e degli interessi dei collaboratori.

Capitolo V, Sezione I

1. La durata settimanale ordinaria del lavoro è di 41 ore e 30 minuti, ovvero 8 ore e 18 minuti al giorno.

Capitolo V, Sezione I

1. La durata massima del tempo di lavoro effettivo è di

* 11 ore al giorno quando è applicato l'orario variabile;

* 10 ore e 30 minuti quando sono ordinate ore supplementari.

2. Eccezioni ai massimi previsti al primo comma possono essere ammesse nei settori soggetti ad attività continua (24 ore su 24), nei limiti della legge federale sul lavoro [H] o in caso di accordo tra le parti.

3. Questa durata massima non si applica alle funzioni interessate dall'articolo 121.

Capitolo V, Sezione II

1. Fatte salve le disposizioni relative a un particolare sistema di organizzazione del tempo di lavoro, i servizi applicano l'orario flessibile.

2. Il collaboratore può gestire liberamente il proprio tempo di lavoro nei limiti indicati al comma 3.

3. Per un'attività a tempo pieno, la durata effettiva del tempo di lavoro può registrare un saldo positivo, fino a un massimo di 60 ore, o un saldo negativo, fino a un massimo di 30 ore.

4. L'orario flessibile è oggetto di una direttiva del SPEV, che prevede in particolare delle fasce di lavoro fisse e la gestione della variazione del tempo lavorato.

Capitolo V, Sezione II

1. Su proposta del capo del servizio o dei collaboratori, i servizi o entità amministrative possono scegliere un sistema particolare di organizzazione dell'orario di lavoro tenendo conto dei principi previsti all'articolo 114.

2. Un sistema collettivo scelto è soggetto all'accordo dei tre quarti dei collaboratori interessati.

3. Il SPEV mette a disposizione dei servizi i modelli di organizzazione, che, se necessario, possono essere adattati.

Capitolo V, Sezione IIbis

1. Il telelavoro consiste nello svolgere, in modo regolare o occasionale, una parte delle proprie mansioni da un luogo di lavoro esterno all'Amministrazione, in linea di principio dal proprio domicilio.

Capitolo V, Sezione IIbis

1. Non esiste un diritto al telelavoro e il telelavoro non può essere imposto.

2. Il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al telelavoro sono di competenza dell'autorità di assunzione, nel rispetto delle direttive del servizio incaricato delle risorse umane [I].

3. L'autorizzazione ad effettuare il telelavoro in modo regolare è formalizzata in una convenzione che stabilisce le modalità pratiche del telelavoro e ricorda i doveri del collaboratore, in particolare in materia di sicurezza e protezione dei dati.

4. Ciascuna parte può porre fine al telelavoro in qualsiasi momento quando le condizioni richieste a livello personale, professionale o organizzativo non sono più soddisfatte o si modificano. Salvo giusti motivi o accordo contrario, il preavviso è di un mese.

Capitolo V, Sezione IIbis

1. Il telelavoro può essere svolto dal lunedì al venerdì, tra le 6:00 e le 20:00.

2. Il sistema di organizzazione del tempo di lavoro in vigore nel servizio si applica durante il telelavoro.

3. Salvo diverso accordo, il collaboratore organizza liberamente il proprio orario di lavoro durante la fascia oraria menzionata al comma 1, nel rispetto delle disposizioni legali in materia di salute sul lavoro. Egli registra il tempo di lavoro effettivo nel sistema di rilevazione del tempo.

4. Non possono essere ordinate ore straordinarie al collaboratore durante il telelavoro.

5. La durata massima del tempo di telelavoro effettivo giornaliero è di 11 ore.

6. Una direttiva del servizio responsabile delle risorse umane [I] definisce le modalità di gestione del tempo di lavoro.

Capitolo V, Sezione IIbis

1. Il collaboratore mette a disposizione uno spazio di lavoro che, per le sue dimensioni e il suo arredamento, risponde alle esigenze di sicurezza ed ergonomia e gli consente di lavorare in modo efficace.

2. Il telelavoro non dà diritto ad alcuna indennità né a alcun rimborso spese.

3. Una direttiva del servizio responsabile delle risorse umane [I] determina le risorse tecniche e il materiale fornito dal datore di lavoro.

Capitolo V, Sezione IIbis

1. Il collaboratore in telelavoro presta particolare attenzione al rispetto del segreto d'ufficio e alla riservatezza dei dati trattati.

2. È responsabile della sicurezza dei dati nel luogo di telelavoro. Garantisce in particolare che i file informatici e i documenti siano protetti contro gli accessi non autorizzati e i furti.

3. La distruzione di documenti confidenziali e di quelli contenenti dati personali avviene esclusivamente nel luogo di lavoro ordinario.

4. Il telelavoro da un luogo pubblico è vietato.

Capitolo V, Sezione III

1. Sono considerate ore straordinarie il tempo di lavoro ordinato dall'autorità di assunzione che supera la durata ordinaria giornaliera o settimanale, a condizione che il collaboratore non presenti un saldo negativo rispetto alla durata prevista all'articolo 115.

2. L'autorità di assunzione ordina, in anticipo e in forma scritta, le ore straordinarie da effettuare.

Capitolo V, Sezione III

1. Le ore straordinarie non superano le 140 per anno civile.

2. Esse sono compensate in tempo. In casi eccezionali, sono pagate secondo una tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

Capitolo V, Sezione III

1. Il concetto di ore straordinarie non si applica alle funzioni di capo servizio e dirigenziali, il cui impegno rientra nella competenza del Consiglio di Stato, conformemente all'articolo 18, comma 1 Lpers [A], che dispongono liberamente di un credito di tempo di cinque giorni.

Capitolo V, Sezione III

1. Le ore notturne, ossia quelle comprese tra le venti e le sei, sono compensate in tempo, con una maggiorazione del 20%.

Capitolo V, Sezione III

1. Sono considerati giorni festivi: le domeniche, l'1 e il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il lunedì di Digiuno e Natale.

2. A questi giorni festivi si aggiunge un giorno di congedo supplementare che è di norma fissato al 26 dicembre, ma che il SPEV può spostare a un'altra data in base alle particolarità del calendario.

Capitolo V, Sezione IV

1. Agisce conformemente agli interessi dello Stato, il collaboratore che rispetta i suoi doveri di fedeltà e riservatezza. Egli si astiene da qualsiasi atto che possa causare allo Stato una perdita o un danno.

2. In ogni momento, il collaboratore deve dimostrarsi degno della fiducia riposta in lui.

Capitolo V, Sezione IV

1. I collaboratori utilizzano il materiale affidato a fini professionali in conformità con le direttive emesse.

2. Le eventuali eccezioni sono oggetto di direttive che possono prevedere condizioni o oneri d'uso.

Capitolo V, Sezione IV

1. Il Consiglio di Stato determina le categorie di collaboratori che devono indossare un'uniforme o un indumento di servizio e le condizioni in cui esso viene fornito.

2. Questo obbligo è indicato nel contratto.

Capitolo V, Sezione V

1. Quando un'attività accessoria è esercitata parzialmente o completamente durante l'orario di lavoro, l'autorità di assunzione può subordinare l'autorizzazione alla condizione che tutto o parte del guadagno realizzato dall'attività accessoria sia versato allo Stato.

Capitolo V, Sezione VI

1. Prima di accettare una carica pubblica non obbligatoria ai sensi della legislazione federale o cantonale, i collaboratori richiedono un'autorizzazione presso l'autorità di assunzione.

2. Il collaboratore richiede per iscritto l'autorizzazione a esercitare una carica pubblica federale, un mandato di deputato al Gran Consiglio o di consigliere comunale, presso l'autorità di assunzione almeno venti giorni prima dell'accettazione della candidatura, indicando il termine assegnato al richiedente per accettare. Negli altri casi, essa deve essere richiesta almeno dieci giorni prima dell'accettazione della carica pubblica.

Capitolo V, Sezione VI

1. L'autorizzazione ad esercitare un incarico pubblico non è necessaria quando l'incarico è conferito dal Consiglio di Stato o dall'autorità di assunzione.

2. I collaboratori ai sensi dell'articolo 2, comma 2 Lpers [A] sono automaticamente autorizzati ad esercitare un incarico pubblico salvo che si tratti di un incarico giudiziario.

3. Il Consiglio di Stato può estendere questa autorizzazione, tramite decisione generale, ad altre categorie di collaboratori per determinati incarichi pubblici.

4. I collaboratori impegnati dal Consiglio di Stato non possono esercitare un mandato di deputato al Gran Consiglio. Questa restrizione può essere estesa tramite decisione particolare ad altri collaboratori la cui attività sarebbe incompatibile con l'esercizio di tale incarico.

Capitolo V, Sezione VI

1. L'esercizio di una funzione pubblica non può giustificare una riduzione di salario, la soppressione dei giorni di congedo o una diminuzione delle vacanze a meno che ne risulti un'assenza totale di più di quindici giorni all'anno. Il collaboratore non ha diritto alla sostituzione dei giorni di vacanza o di congedo che dedica alla sua funzione pubblica.

Capitolo V, Sezione VI

1. Il rifiuto dell'autorizzazione è comunicato per iscritto al collaboratore con indicazione dei motivi.

2. Il collaboratore chiamato o eletto a una carica pubblica, che accetta tale carica malgrado il rifiuto dell'autorizzazione, è considerato dimissionario.

3. Salvo accordo delle parti, il contratto si conclude nei termini previsti dall'articolo 59 Lpers [A]. Il preavviso inizia a decorrere dalla data dell'elezione o dell'accettazione della carica. In ogni caso, il contratto si conclude al più tardi nel momento in cui il collaboratore esercita la carica pubblica.

Capitolo V, Sezione VII

1. I collaboratori in sciopero si presentano al loro superiore diretto o al capo servizio, se del caso entro un termine di 48 ore dalla fine dello sciopero.

2. I servizi e le entità decentrate stabiliscono, sotto la responsabilità del capo servizio, un elenco completo delle persone in sciopero e la durata dell'astensione dal lavoro. Lo inviano senza indugio al capo del dipartimento e al SPEV.

3. I collaboratori che non si presentano e che sono assenti senza giustificazioni violano i loro doveri (art. 59 Lpers [A] ).

Capitolo V, Sezione VII

1. Durante lo sciopero ai sensi dell'articolo 52 della Lpers [A] i rapporti di lavoro tra lo Stato e i collaboratori interessati sono sospesi.

2. Il salario, calcolato in base alla durata dello sciopero e in proporzione al tasso di attività, in linea di principio non viene erogato.

Capitolo V, Sezione VII

1. Dopo consultazione dei sindacati di settore e delle associazioni di categoria del personale, il Consiglio di Stato stabilisce i settori di attività soggetti a un servizio minimo. I collaboratori si organizzano, sotto la responsabilità del capo servizio, per garantire il servizio minimo.

2. In caso di disaccordo, il capo servizio designa i collaboratori incaricati di garantire il servizio minimo.

Capitolo VI

1. Prima di risolvere il contratto, l'autorità competente avverte il collaboratore, fatta eccezione per le situazioni che giustificano una risoluzione con effetto immediato per giusta causa (art. 61 Lpers [A] ).

Capitolo VI

1. L'autorità di assunzione comunica per iscritto al collaboratore i fatti che gli sono contestati.

2. Il collaboratore dispone di un termine di venti giorni per esprimersi per iscritto o richiedere un colloquio.

Capitolo VI

1. L'avvertimento può contenere una minaccia di risoluzione del contratto (art. 59 Lpers [A]) o di licenziamento con effetto immediato (art. 61 Lpers).

2. Può prevedere un periodo di prova che non superi i due anni.

Capitolo VI

1. L'avvertimento può essere impugnato presso il Tribunale del lavoro dell'Amministrazione cantonale.

Capitolo VI

1. L'avvertimento è distrutto dopo cinque anni dalla sua data, a meno che il collaboratore non abbia ricevuto un nuovo avvertimento.

Capitolo VI

1. Il Consiglio di Stato può prevedere una procedura particolare per le funzioni il cui impegno rientra nella propria competenza.

Capitolo VI

1. Prima o durante una procedura di ammonimento, l'autorità di impiego può ordinare l'apertura di un'inchiesta amministrativa.

2. L'inchiesta è ordinata in particolare quando l'autorità di impiego ritiene di non essere sufficientemente informata sulla situazione di un collaboratore, o quando i fatti sono poco chiari o contestati dal collaboratore.

3. L'autorità di impiego stabilisce il mandato e ne fissa la durata prevedibile, che in linea di principio non supera i tre mesi.

4. L'inchiesta è affidata a una persona esterna all'amministrazione, a un magistrato o a un collaboratore.

5. Quando l'inchiesta è diretta nominativamente contro uno o più collaboratori, questi sono informati della sua apertura. Vengono ascoltati e possono farsi assistere.

6. Per eseguire il mandato affidatogli, l'inquirente decide le misure istruttorie. Ha accesso a tutti i documenti necessari per la conduzione del suo mandato.

7. L'insieme dei documenti raccolti e il rapporto finale sono indirizzati all'autorità di impiego che li trasmette al collaboratore per consultazione. Quest'ultimo dispone di un termine di dieci giorni per prendere una decisione.

Capitolo VI

1. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 59 Lpers [A], l'autorità competente può esonerare il collaboratore dall'obbligo di recarsi al lavoro, specialmente quando l'esercizio dell'attività fino alla conclusione del contratto non è opportuno.

Capitolo VI

1. L'autorità di assunzione e il collaboratore possono concordare una cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, stipulano un accordo che prevede le modalità di partenza.

Capitolo VII

1. I collaboratori dello Stato, nominati o non nominati, ricevono il loro contratto entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I collaboratori sottoposti alla legislazione scolastica ricevono il loro contratto entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore degli adeguamenti della legislazione scolastica alla Lpers [A].

3. Il contratto è firmato dall'autorità di assunzione. È inoltre firmato dal collaboratore. È ritenuto accettato dal collaboratore se non viene firmato entro un termine che sarà fissato dal SPEV.

Capitolo VII

1. Le decisioni prese in applicazione della legge del 9 giugno 1947 sullo statuto generale delle funzioni pubbliche cantonali [A] e delle sue disposizioni applicative, che sono entrate in vigore prima del 31 dicembre 2002, sono eseguite conformemente alle norme di tale legge anche se producono i loro effetti dopo il 1° gennaio 2003.

2. Le decisioni prese prima del 1° gennaio 2003, che producono effetti dopo il 1° gennaio 2003, sono validamente adottate dalle autorità competenti in virtù della legislazione in vigore prima del 31 dicembre 2002.

Capitolo VII

1. La decisione del Consiglio di Stato del 20 gennaio 1988 relativa alla gratifica per l'anzianità di servizio è mantenuta.

Capitolo VII

1. Per i collaboratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono in inabilità al lavoro al 31 dicembre 2002, la durata del pagamento del salario è prolungata fino alla durata prevista dall'articolo 58, lettera b.

Capitolo VII

1. La durata dell'attività prevista all'articolo 80, lettera c inizia a decorrere dall'entrata in servizio del collaboratore dello Stato.

Capitolo VII

1. L'ausiliario è una persona ingaggiata per un'attività irregolare e momentanea, salvo diverso accordo tra le parti. Non occupa un posto.

2. Il contratto del personale ausiliario è soggetto al CO [C], fatte salve le disposizioni relative alle ferie, agli assegni familiari, all'assicurazione contro gli infortuni, alla malattia e ai giorni festivi, per le quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento. Gli ausiliari beneficiano delle prestazioni applicabili ai collaboratori ingaggiati con contratto a tempo determinato per quanto riguarda la durata del pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa (art. 58, cpv. 1, lett. c). Le collaboratrici beneficiano degli assegni di maternità in conformità alle disposizioni della legge federale sulle indennità per perdita di guadagno e maternità [G].

3. Il salario è fissato dall'autorità di ingaggio su parere del SPEV. In linea di principio, non supera il minimo dell'articolo 7 LPP [J].

4. Il contratto è stipulato in forma scritta quando l'impegno supera i tre mesi.

5. Una direttiva del Consiglio di Stato specifica le altre condizioni e modalità di ingaggio del personale ausiliario.

Capitolo VII

1. Ad eccezione degli articoli 34 a 36, l'ordinanza del 22 dicembre 1950 di applicazione della legge del 9 giugno 1947 sullo statuto generale delle funzioni pubbliche cantonali è abrogata.

2. L'ordinanza del 24 gennaio 2000 relativa ai conflitti collettivi e alle loro conseguenze è abrogata.

Capitolo VII

1. Il Dipartimento delle finanze [B] è responsabile dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1º gennaio 2003, ad eccezione degli articoli 39, comma 1 e 52, comma 1, la cui entrata in vigore sarà fissata successivamente dal Consiglio di Stato.

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