Decreto fissante gli emolumenti da riscuotere dalle prefetture (AE-Préf) - [ 1, 2 ] (AE-PRÉF)
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1. Le prefetture riscuotono i seguenti emolumenti
1. Pronuncia senza citazione: Fr. 30.- a Fr. 300.-
2. Citazione, udienza, redazione e notifica della pronuncia: Fr. 30.- a Fr. 300.-
3. Operazioni speciali (perquisizione domiciliare, sequestro, ispezione locale, ricostruzione, ecc.): Fr. 30.- a Fr. 300.-
4. Diffida: Fr. 30.-
5. Richiesta di esecuzione: Fr. 30.-
6. Istanza di condono: Fr. 30.-
6bis. Conversione di un'ammenda in arresti: Fr. 0.- a Fr. 50.-
7. Mandato che richiede l'intervento della polizia cantonale: Fr. 30.-
8. Spese supplementari qualora la raccomandata non sia stata ritirata all'ufficio postale per colpa dell'interessato: Fr. 30.-
9. Incasso delle ammende disciplinari: Fr. 50.-
1. Le spese di spedizione e quelle di notifica o di comunicazione al rappresentante legale o al titolare dell'autorità domestica sono comprese negli importi fissati all'articolo primo.
2. Per il resto, gli articoli 15 e seguenti del tariffario delle spese giudiziarie penali [D] si applicano alla consultazione e alle copie dei fascicoli. La prefettura può rinunciare a riscuotere tutto o parte dell'onorario.
1. Le spese, ovvero le spese effettive delle prefetture, come le indennità ai testimoni o agli interpreti e agli esperti, ecc., sono percepite separatamente.
2. La tariffa delle spese in materia giudiziaria penale [D] è applicabile per analogia.
1. Il pagamento delle spese deve essere oggetto di una ricevuta.
1. I prefetti possono dispensare il condannato dal pagamento totale o parziale degli onorari previsti dal presente decreto quando l'equità lo richiede, in particolare in caso di indigenza debitamente constatata.
1. Il decreto del 15 dicembre 1989 che fissa i compensi da percepire dalle prefetture in materia di repressione delle contravvenzioni è abrogato.
1. Il Dipartimento dell'interno e della sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che entra immediatamente in vigore.