Legge sulla retribuzione e le pensioni dei membri del Consiglio di Stato (Lr-CE) - Salario [ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ] (LR-CE)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. I membri del Consiglio di Stato ricevono un salario fissato a 199 324 franchi, al livello di 116,2 punti dell'indice svizzero dei prezzi al consumo (dicembre 1982 = 100); questo salario è adeguato al rincaro secondo l'articolo 25, commi 1 e 2 della legge sul personale dello Stato di Vaud [B].
2. Gli articoli 30 a 35, 42 e 47 di questa legge si applicano per analogia ai membri del Consiglio di Stato.
3. Le indennità derivanti dalla rappresentanza dello Stato in società o imprese entrano nella cassa dello Stato.
4. ...
1. Un importo forfettario annuale è versato ai membri del Consiglio di Stato a titolo di rimborso delle spese di trasporto professionale.
2. Un importo forfettario annuale è versato ai membri del Consiglio di Stato a titolo di rimborso delle spese di rappresentanza.
3. Il presidente del Consiglio di Stato percepisce un supplemento sotto forma di importo forfettario annuale.
4. Il Consiglio di Stato stabilisce con decreto gli importi dei forfait previsti ai commi 1 a 3 e informa la Commissione delle finanze.
1. I membri del Consiglio di Stato versano allo Stato un contributo del 10 per cento del loro stipendio come partecipazione alla loro previdenza professionale.
1. I membri del Consiglio di Stato hanno diritto a una pensione quando
a. devono rassegnare le dimissioni per motivi di salute;
b. non sono rieletti dopo aver esercitato la loro carica per almeno cinque anni;
c. lasciano volontariamente la loro carica, dopo averla esercitata per almeno dieci anni.
2. …
1. Quando un membro del Consiglio di Stato deve dimettersi per motivi di salute (art. 3, co. 1, lett. a), la pensione è stabilita con decisione del Consiglio di Stato. Essa è pari al 50% dell'ultimo stipendio annuo percepito conformemente all'articolo 1, comma 1, salvo che circostanze particolari giustifichino un tasso inferiore. La decisione è soggetta a revisione.
1. Nei casi previsti dall'articolo 3, capoverso 1, lettere b) e c), la pensione è calcolata in percentuale dell'ultimo stipendio annuo percepito, secondo le seguenti aliquote
- 7% per anno di funzione fino a cinque anni;
- 4% per anno di funzione fino a dieci anni;
- 1% per anno supplementare.
2. Qualora il membro del Consiglio di Stato non abbia raggiunto l'età di cinquantacinque anni al momento dell'apertura del diritto alla pensione, questa è ridotta dell'1% per ogni anno mancante rispetto all'età di cinquantacinque anni.
3. La pensione non può essere inferiore al 15% né superiore al 60% dell'ultimo trattamento percepito.
4. Le frazioni di anno di funzione sono prese in considerazione pro rata.
1. Il coniuge o il partner registrato di un Consigliere di Stato deceduto in carica o mentre era in pensione riceve una pensione durante la sua vedovanza,
a. se ha uno o più figli che danno diritto a una pensione per orfani ai sensi dell'articolo 7;
b. se ha compiuto 45 anni;
c. se è invalido e ha diritto ad almeno una mezza rendita dell'assicurazione invalidità federale [D].
2. La pensione è pari al 60% della pensione di cui beneficiava il Consigliere di Stato o di cui avrebbe beneficiato alla data del suo decesso se fosse diventato invalido.
3. Se il matrimonio o il partenariato registrato è stato contratto da un Consigliere di Stato in pensione con una persona di almeno quindici anni più giovane di lui, la pensione, calcolata ai sensi del capoverso 2, è ridotta del 3% per ogni anno completo di differenza d'età superiore a quindici anni, ma al massimo del 50%. Nessuna deduzione viene applicata se dal matrimonio è nato un figlio.
1. Se non ha diritto a una pensione ai sensi dell'articolo 6, il coniuge o il partner di un Consigliere di Stato riceve un'indennità unica pari
- al quadruplo della pensione di coniuge o partner ai sensi dell'articolo 6, se al momento del decesso non ha compiuto 35 anni;
- al quintuplo, se al momento del decesso ha tra i 35 e i 40 anni compiuti;
- al sestuplo, se al momento del decesso ha più di 40 anni compiuti.
2. L'indennità è ridotta della metà se il matrimonio o l'unione domestica registrata è durata meno di un anno.
1. Il coniuge divorziato o il partner con cui è stata sciolta l'unione civile è equiparato al coniuge o partner superstite, qualora il matrimonio o l'unione civile sia durata più di dieci anni.
2. Tuttavia, ha diritto alle prestazioni solo nella misura in cui la morte lo priva di un assegno alimentare che gli era dovuto dal consigliere di Stato deceduto.
1. Una pensione è erogata per il figlio di un consigliere di Stato in pensione o deceduto fino al compimento dei 18 anni o fino al compimento dei 25 anni se è in apprendistato, studia o beneficia di prestazioni in denaro dell'assicurazione invalidità federale. [D]
2. La pensione è pari al 20% della pensione di cui godeva il consigliere di Stato o di cui avrebbe beneficiato alla data del suo decesso se fosse diventato invalido.
1. Le pensioni di un ex Consigliere di Stato, le pensioni di coniuge, di partner registrato o di figlio sono ridotte nella misura in cui, globalmente o cumulate con
il trattamento di funzioni pubbliche o il reddito di un'altra attività lucrativa del Consigliere di Stato, le prestazioni risultanti dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [C] o qualsiasi altra rendita, pensione, prestazione finanziaria sostitutiva, ricevuta in ragione di un'altra funzione o attività, per le quali i premi o i contributi sono stati pagati in tutto o in parte dal datore di lavoro, le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni federale [E], dell'assicurazione militare [F] o di un'altra assicurazione malattia o infortuni obbligatoria in virtù della legislazione federale, le prestazioni dell'assicurazione invalidità [D] o dell'assicurazione vecchiaia e superstiti federale [G], ad eccezione delle rendite di vecchiaia,
esse eccedono il trattamento di un Consigliere di Stato in funzione (art. 1, cpv. 1).
2. Il confronto si fa tra prestazioni della stessa natura; le prestazioni in capitale versate in luogo di una rendita, di una pensione o di un altro importo periodico sono convertite in rendita per il calcolo della riduzione.
3. La riduzione si opera proporzionalmente su ogni prestazione.
4. Il calcolo della riduzione è rivisto in caso
- di modifica della situazione familiare,
- di nascita, modifica o soppressione del diritto a una delle prestazioni menzionate al capoverso 1.
1. Le pensioni menzionate agli articoli 3 a 7 sono indicizzate nella stessa misura delle pensioni erogate agli altri magistrati e collaboratori dello Stato di Vaud.
1. Il membro del Consiglio di Stato che lascia il suo incarico senza avere diritto a una pensione ottiene un'indennità di partenza equivalente al suo ultimo salario annuale, purché sia stato in servizio per due anni civili completi; se questa condizione non è soddisfatta, l'indennità di partenza è equivalente a sei mesi dell'ultimo salario annuale.
2. Le disposizioni della legge federale sulla libera circolazione nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [H] si applicano per analogia al trasferimento e al pagamento del credito.
1. I membri del Consiglio di Stato hanno diritto almeno alle prestazioni obbligatorie secondo la legge federale sulla previdenza professionale [C].
1. L'ex consigliere di Stato o i suoi aventi diritto forniscono al Dipartimento delle finanze, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.
1. La presente legge entrerà in vigore il 1º gennaio 1968.
2. Essa abroga la legge del 28 maggio 1952 sulle pensioni dei membri del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale, modificata il 20 febbraio 1961, e il decreto del 5 settembre 1955 che stabilisce il trattamento dei membri del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale e quello del procuratore generale, modificato il 4 settembre 1961.
1. Le pensioni che sono iniziate prima del 1° gennaio 1985, così come quelle che ne deriveranno, sono erogate senza modifiche conformemente alla legislazione abrogata sotto la quale sono nate.
2. L'articolo 9 è applicabile ad esse.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato della pubblicazione e dell'esecuzione della presente legge.