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172.117.1 RCPRO CH-VD

REGOLAMENTO sulla Commissione di prospettiva (RCPro) - Oggetto (RCPRO)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1. Per supportare le autorità statali nella loro riflessione a lungo termine, è costituita una Commissione di previsione (di seguito: la Commissione), conformemente all'articolo 24b della legge dell'11 febbraio 1970 sull'organizzazione del Consiglio di Stato [A].

1. La Commissione ha il compito di identificare le evoluzioni sociali, tecniche, scientifiche, economiche, politiche, ambientali, culturali e filosofiche, tra l'altro, e riferirne alle autorità politiche, tramite un rapporto al Consiglio di Stato.

2. Le riflessioni della Commissione contribuiscono all'elaborazione del programma di legislatura.

1. La Commissione è composta da 11 persone.

2. Essa comprende 3 membri del Consiglio di Stato, 2 dell'amministrazione cantonale e 6 membri di una delegazione scientifica.

1. Il Consiglio di Stato e l'amministrazione cantonale sono rappresentati da 5 membri

- 3 membri del Consiglio di Stato, di cui la sua presidente o il suo presidente e la o il ministro responsabile della statistica cantonale,

- la cancelliera o il cancelliere,

- la capo o il capo dell'ufficio responsabile della statistica cantonale [B].

2. Il Consiglio di Stato designa il suo terzo membro che siede in seno alla Commissione.

1. La delegazione scientifica è composta da 6 membri

- la rettrice o il rettore dell'Università di Losanna,

- la presidente o il presidente dell'EPFL,

- la direttrice o il direttore di una delle scuole della HES-SO site nel Canton Vaud,

- nonché 3 membri della comunità scientifica.

2. La direttrice o il direttore di una delle scuole della HES-SO è designato dalle scuole universitarie professionali.

3. I 3 membri della comunità scientifica sono designati dal Consiglio di Stato.

4. La delegazione scientifica ha il compito di accompagnare i lavori dell'ufficio incaricato della statistica cantonale e di fornire una perizia scientifica.

1. La Commissione stabilisce le modalità di designazione dei membri del gruppo di accompagnamento cittadino.

2. L'ufficio responsabile della statistica cantonale designa i membri del gruppo di accompagnamento cittadino sulla base delle modalità definite dalla Commissione.

3. Il gruppo di accompagnamento cittadino è composto da un massimo di trentacinque persone provenienti dalla società civile.

4. Ha il compito di arricchire il lavoro della Commissione apportando la propria competenza cittadina.

5. I lavori del gruppo cittadino sono animati dall'ufficio responsabile della statistica cantonale con il supporto di un fornitore esterno.

6. La restituzione dei lavori del gruppo di accompagnamento alla Commissione è assicurata dall'ufficio responsabile della statistica cantonale.

1. I compiti di presidenza e di vicepresidenza sono svolti da due membri del Consiglio di Stato che siedono nella Commissione.

2. Il Consiglio di Stato designa la presidente o il presidente e la vicepresidente o il vicepresidente della Commissione.

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione si avvale dell'ufficio incaricato delle statistiche cantonali, che esegue i lavori.

2. Lo stesso ufficio assicura il segretariato della Commissione.

3. Per i suoi lavori, la Commissione può richiedere la collaborazione di tutti i servizi e gli organismi coinvolti nei temi trattati, sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione cantonale.

4. I lavori della Commissione sono condotti sulla base di tutte le fonti di informazione utili alle sue riflessioni, in particolare attraverso i lavori di previsione supervisionati dalla Commissione cantonale di statistica.

1. L'ufficio incaricato della statistica cantonale sintetizza i risultati dei lavori in un rapporto. Lo trasmette alla Commissione per la validazione.

2. La Commissione presenta questo rapporto al Consiglio di Stato prima della fine di ogni legislatura.

3. Il Consiglio di Stato lo esamina e lo trasmette al Gran Consiglio contemporaneamente al programma di legislatura. Il Gran Consiglio ne prende atto.

1. La Commission è dotata di un bilancio, il quale è integrato nel bilancio del segretariato generale del dipartimento incaricato della statistica cantonale [B].

1. Il Regolamento sulla Commissione di previsione del 14 dicembre 2016 è abrogato.

1. Il dipartimento di tutela dell'ufficio incaricato della statistica cantonale è responsabile dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1° luglio 2024.

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