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171.01 LGC CH-VD

Legge sul Gran Consiglio (LGC) - Autorità legislativa (LGC)

187 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (187)

Art. 1 LGC - Autorità legislativa Art. 2 LGC - Funzione di uguaglianza Art. 3 LGC - Elezione Art. 4 LGC - Prima seduta Art. 5 LGC - Ufficio provvisorio Art. 6 LGC - Verifica dei titoli di eleggibilità e delle elezioni Art. 7 LGC - Cerimonia di giuramento Art. 8 LGC - Obbligo di segnalare i conflitti di interesse Art. 9 LGC Art. 9a LGC - Divieto di accettare o sollecitare liberalità o altri vantaggi [ 19 ] Art. 10 LGC - Diritto all'informazione dei deputati Art. 12 LGC - Segreto d'ufficio [ 7 ] Art. 13 LGC - Segreto d'ufficio delle commissioni e dei loro membri [ 7 ] Art. 14 LGC - Immunità [ 3 ] Art. 15 LGC - Fine del mandato in corso di legislatura Art. 16 LGC - Momento e modalità di determinazione delle indennità Art. 17 LGC Art. 18 LGC Art. 19 LGC - Indennità per altre sedute o incontri Art. 20 LGC - Indennità ai gruppi politici Art. 21 LGC Art. 22 LGC - Elezione Art. 23 LGC Art. 24 LGC Art. 25 LGC Art. 26 LGC - Attribuzioni Art. 27 LGC - Segretariato Generale del Gran Consiglio Art. 28 LGC - Missione e Compito del Servizio Art. 29 LGC Art. 30 LGC - Segretario Generale del Gran Consiglio [ 17 ] Art. 31 LGC - Statuto del segretario generale [ 7, 11 ] Art. 32 LGC - Costituzione dei gruppi politici all'inizio della legislatura [ 13 ] Art. 32a LGC - Gruppi politici nel corso della legislatura [13] Art. 33 LGC - Gruppi tematici Art. 34 LGC - Ufficiali Giudiziari Art. 35 LGC - Bilancio, investimenti, personale [ 7 ] Art. 36 LGC - Crediti aggiuntivi al bilancio del Gran Consiglio [ 23 ] Art. 37 LGC - Tipo di commissioni Art. 38 LGC - Compiti generali delle commissioni [7] Art. 39 LGC - Mezzi generali delle commissioni [ 7 ] Art. 39a LGC Art. 40 LGC Art. 41 LGC - Vacanza e Sostituzione Art. 42 LGC Art. 43 LGC Art. 44 LGC Art. 45 LGC - Rapporto della commissione Art. 46 LGC - Numero di membri, elezione e composizione [ 13 ] Art. 47 LGC Art. 48 LGC Art. 49 LGC - Presenza del Consiglio di Stato [ 7 ] Art. 49a LGC Art. 49b LGC Art. 50 LGC Art. 51 LGC Art. 52 LGC - Osservazioni sulla gestione e sui conti Art. 53 LGC - Relazione sulla gestione e sui conti - Rapporti specifici Art. 54 LGC - Competenze [ 6, 10 ] Art. 55 LGC - Comunicazione Art. 56 LGC Art. 56a LGC Art. 57 LGC Art. 58 LGC Art. 59 LGC - Competenze, costituzione ed elezione Art. 59a LGC - Attribuzioni [ 20 ] Art. 59b LGC - Incompatibilità [20] Art. 59c LGC - Petizioni [ 20 ] Art. 60 LGC - Competenze generali Art. 61 LGC - Conclusione di trattati e concordati [ 5 ] Art. 62 LGC - Ratifica di trattati e concordati Art. 63 LGC - Attribuzione a un'altra commissione Art. 63a LGC - Composizione [ 8 ] Art. 63b LGC - Esperti [ 8, 14 ] Art. 63c LGC - Presenza del Consiglio di Stato [8] Art. 63d LGC - Missione e competenze Art. 63e LGC Art. 63f LGC - Visite Regolari [ 8 ] Art. 63g LGC - Visite a sorpresa [ 8, 24 ] Art. 63h LGC Art. 63i LGC - Riservatezza [ 8 ] Art. 63j LGC - Rapporto [ 8 ] Art. 63k LGC Art. 64 LGC Art. 65 LGC Art. 66 LGC Art. 67 LGC - Istituzione e scopo [ 3 ] Art. 68 LGC - Costituzione e designazione dei membri [ 13 ] Art. 69 LGC - Indipendenza dei giudizi Art. 70 LGC Art. 71 LGC - Procedura [ 1 ] Art. 72 LGC Art. 73 LGC Art. 74 LGC Art. 75 LGC Art. 76 LGC - Segreto di servizio [ 7 ] Art. 77 LGC - Persone coinvolte Art. 78 LGC Art. 79 LGC - Diritti del Consiglio di Stato Art. 80 LGC - Fine dei lavori Art. 81 LGC - Sedute Art. 82 LGC - Convocazione, elenco delle materie Art. 83 LGC - Giorni di seduta Art. 84 LGC - Ordine del giorno Art. 85 LGC - Apertura della seduta Art. 86 LGC - Presenze dei deputati Art. 87 LGC - Disciplina Art. 88 LGC Art. 89 LGC - Quorum Art. 90 LGC Art. 91 LGC - Mozione d'ordine [ 7 ] Art. 92 LGC - Oggetti del dibattito Art. 93 LGC - Rinvio in commissione Art. 94 LGC - Ingresso in materia Art. 95 LGC Art. 96 LGC - Emendamenti e sottoemendamenti Art. 97 LGC Art. 98 LGC Art. 99 LGC - Votazione a scrutinio segreto Art. 100 LGC Art. 101 LGC - Terzo dibattito [ 7 ] Art. 102 LGC Art. 103 LGC - Grazia, preavviso e rapporto Art. 104 LGC - Decisione sulla grazia Art. 105 LGC Art. 106 LGC Art. 107 LGC - Trattamento da parte della commissione Art. 108 LGC - Dibattito nel Gran Consiglio e seguiti della petizione Art. 109 LGC Art. 110 LGC Art. 111 LGC - Termine di risposta Art. 112 LGC Art. 113 LGC - Oggetto e forma della domanda [ 7 ] Art. 114 LGC - Risposta del Consiglio di Stato Art. 115 LGC - Oggetto dell'interpellanza Art. 116 LGC - Forme dell'interrogazione Art. 117 LGC - Determinazione successiva a un'interpellanza Art. 118 LGC - Oggetto Art. 119 LGC - Forma e effetto [ 7 ] Art. 120 LGC - Oggetto [ 7 ] Art. 120a LGC - Procedura [ 7 ] Art. 121 LGC - Rinvio immediato a una commissione [ 7 ] Art. 122 LGC - Commissione [ 7 ] Art. 123 LGC - Trasformazione in postulato [ 7 ] Art. 124 LGC Art. 125 LGC - Presa in considerazione Art. 126 LGC Art. 126a LGC - Procedura di trattazione della mozione da parte di una commissione [ 7 ] Art. 127 LGC - Oggetto [ 7 ] Art. 128 LGC Art. 132 LGC - Effetto della presa in considerazione Art. 134 LGC - Iniziativa del cantone presso l'Assemblea federale [ 7 ] Art. 135 LGC - Diritto di Referendum Federale Art. 136 LGC - Oggetto e procedura [ 7 ] Art. 137 LGC Art. 138 LGC Art. 139 LGC Art. 140 LGC - Pianificazione e concertazione Art. 141 LGC Art. 142 LGC - Media Art. 143 LGC Art. 144 LGC - Consegna della documentazione Art. 145 LGC - Vigilanza della sala e del podio Art. 146 LGC - Politica di informazione al pubblico Art. 147 LGC - Sedute delle commissioni Art. 148 LGC - Bollettino delle sedute Art. 149 LGC - Redazione del Bollettino Art. 150 LGC Art. 151 LGC - Verbale di constatazione Art. 152 LGC Art. 153 LGC Art. 154 LGC Art. 155 LGC Art. 156 LGC Art. 156a LGC - Procuratore Generale e Procuratori Generali Aggiunti [ 3, 20 ] Art. 157 LGC - Membri della Corte dei conti Art. 159a LGC Art. 160 LGC Art. 160a LGC - Candidati al Consiglio della Magistratura [ 20 ] Art. 161 LGC - Audizione dei candidati [ 20 ] Art. 162 LGC - b) a una rielezione [ 20 ] Art. 163 LGC - Preavviso [ 20 ] Art. 164 LGC - Riservatezza Art. 165 LGC Art. 166 LGC Art. 167 LGC Art. 167a LGC - Disposizione transitoria della legge del 24 maggio 2022 [ 20 ] Art. 168 LGC

Testo normativo (187 Articoli)

Capitolo I

1. Il Gran Consiglio è l'autorità suprema del cantone, fatti salvi i diritti del popolo. È l'autorità legislativa cantonale.

2. Esercita le sue attribuzioni conformemente alla Costituzione vodese [A] e alla presente legge.

Capitolo I

1. Ogni designazione di persona, di status o di funzione nella presente legge si riferisce indifferentemente a un uomo o a una donna.

Capitolo II

1. Le elezioni generali per il rinnovo del Gran Consiglio si tengono ogni cinque anni, in primavera, conformemente all'articolo 92 della Costituzione [B] e alle disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici [C].

Capitolo II

1. La cerimonia di giuramento e la seduta costitutiva del nuovo Gran Consiglio si svolgono l'ultimo martedì del mese di giugno o il primo martedì del mese di luglio successivo alle elezioni cantonali.

2. I poteri del precedente Gran Consiglio permangono fino al 30 giugno.

Capitolo II

1. Fino alla costituzione dell'Ufficio definitivo, le prime sedute sono presiedute dal decano di età dei deputati rieletti.

2. I cinque eletti più giovani presenti fungono da scrutatori.

Capitolo II

1. Non appena scaduto il termine per il ricorso, l'Ufficio provvisorio procede, mediante sorteggio tra i deputati eletti la cui elezione non ha dato luogo ad alcun ricorso, alla costituzione di una commissione di tredici membri la cui eleggibilità è controllata da esso e che è incaricata di verificare i titoli di eleggibilità degli altri deputati. Un delegato per ciascun partito rappresentato nel Gran Consiglio è abilitato ad assistere a questa sessione di sorteggio.

2. Su parere di questa commissione, l'assemblea composta dai deputati proclamati eletti delibera e decide su ciascuna delle elezioni che sono state oggetto di ricorso indirizzato al Consiglio di Stato, dopo aver preso conoscenza del rapporto di questa autorità. Il deputato la cui elezione è oggetto di ricorso non partecipa né al dibattito né al voto che lo riguarda.

Capitolo II

1. Terminata la verifica dei poteri, si procede all'insediamento dei deputati nel corso di una cerimonia organizzata dal Segretariato generale del Gran Consiglio, in collaborazione con la Cancelleria di Stato.

2. Dopo il servizio religioso in Cattedrale, l'assemblea si alza e il presidente dell'Ufficio provvisorio dà lettura della formula del giuramento nei seguenti termini

"Voi promettete di essere fedeli alla Costituzione federale [B] e alla Costituzione del Cantone di Vaud [A].

"Voi promettete di mantenere e di difendere, in ogni occasione e con tutte le vostre forze, i diritti, la libertà e l'indipendenza del vostro paese; di promuovere e di favorire il suo onore e profitto, così come di evitare o di impedire tutto ciò che potrebbe arrecargli perdita o danno.

"Voi promettete anche di esercitare in piena coscienza l'importante carica alla quale i vostri concittadini vi hanno chiamato; di non dare il vostro assenso che ai progetti di legge che vi sembreranno giusti, utili e conformi ai principi della religione e al buon costume; di dare, in tutte le elezioni alle quali parteciperete, il vostro voto a colui che riterrete il più onesto e il più idoneo all'incarico di cui si tratterà; di non divulgare i fatti di cui avrete conoscenza nell'esercizio delle vostre funzioni e che non devono essere rivelati, se non al tempo e nel luogo opportuni; infine, di non eccedere mai le attribuzioni che la Costituzione conferisce al Gran Consiglio."

Alla chiamata del suo nome, ogni deputato alza la mano destra e dice: "Lo prometto."

3. I membri assenti alla cerimonia di insediamento solennizzano la promessa allo stesso modo alla prima seduta alla quale partecipano. Essi possono anche essere giurati dal solo Ufficio.

4. Nella formula del giuramento, le parole "ai principi della religione" sono soppresse per il deputato che ne fa richiesta scritta.

Capitolo III, Sezione I

1. Al momento dell'entrata in carica nel Gran Consiglio, ogni deputato indica al Segretariato generale

a. le sue attività professionali;

b. le funzioni che assume in seno agli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza di fondazioni, società, associazioni o enti importanti, svizzeri o stranieri, di diritto privato o di diritto pubblico;

c. le funzioni permanenti di direzione che assume per conto di importanti gruppi di interesse, svizzeri o stranieri;

d. le funzioni che assume in seno a commissioni o altri organi della Confederazione, dello Stato e dei comuni vodesi;

e. le importanti funzioni politiche che esercita.

2. Le modifiche intervenute sono comunicate d'ufficio al Segretariato generale, almeno all'inizio di ogni anno civile.

3. Il segreto professionale è riservato.

Capitolo III, Sezione I

1. L'Ufficio tiene aggiornato il registro delle indicazioni menzionate all'articolo 8. Quest'ultimo è pubblico.

2. I deputati che hanno interessi personali e diretti in un oggetto trattato dal Gran Consiglio sono tenuti a segnalarli quando si esprimono in merito durante una seduta del Gran Consiglio o di una delle sue commissioni.

Capitolo III, Sezione I

1. I membri del Gran Consiglio non devono accettare, né sollecitare, né farsi promettere liberalità o altri vantaggi direttamente o indirettamente legati all'esercizio della loro funzione, sia per loro stessi che per terzi. Fanno eccezione le liberalità o i vantaggi usuali e di modico valore.

Capitolo III, Sezione I

1. Ogni deputato ha il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato parlamentare. Può altresì ottenere i dati di natura tecnica direttamente dai collaboratori dell'amministrazione. In caso di dubbio, il collaboratore ne informa la propria gerarchia che, se quest'ultimo non è autorizzato a fornire le informazioni richieste, designerà la persona o le persone incaricate di farlo.

**1bis. In caso di rifiuto opposto da un collaboratore dell'amministrazione, il deputato si rivolge al capo servizio, che designerà la persona o le persone incaricate di fornire le informazioni.**

**2. A un deputato possono essere rifiutate le seguenti informazioni:**

**- i documenti interni sui quali il Consiglio di Stato si è direttamente basato per prendere una decisione;**

**- le informazioni che rientrano nella sicurezza dello Stato;**

**- le informazioni che devono rimanere confidenziali per motivi preponderanti legati alla protezione della personalità o di un segreto protetto dalla legge.**

**3. In caso di rifiuto fondato sul capoverso 1 o 2, il Consiglio di Stato invia una determinazione scritta e motivata al deputato. Quest'ultimo può allora adire l'Ufficio di presidenza, che conduce la mediazione tra il deputato e il Consiglio di Stato.**

**4. Nell'ambito della sua mediazione, l'Ufficio di presidenza sente il deputato e il Consiglio di Stato. Ha accesso a tutti i documenti del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale che sono utili alla mediazione.**

**5. In caso di fallimento della mediazione, l'Ufficio di presidenza decide definitivamente se il rifiuto del Consiglio di Stato è fondato sul primo capoverso. Se il rifiuto è fondato sul secondo capoverso, il Consiglio di Stato può sia notificare al deputato il mantenimento del suo rifiuto, sia presentargli un rapporto.**

**6. Sono fatte salve le disposizioni particolari relative al diritto all'informazione delle commissioni.**

Capitolo III, Sezione I

1. I deputati sono sottoposti al segreto d'ufficio in quanto deputati e membri di commissione.

2. A tale titolo, essi devono trattare in modo confidenziale qualsiasi fatto o informazione di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio del loro mandato e la cui divulgazione

a. sia limitata in virtù della legge o di una decisione dell'autorità competente;

b. potrebbe ledere un interesse pubblico o privato preponderante o i diritti della personalità;

c. interferirebbe in un procedimento in corso;

d. è proibita in virtù della seduta a porte chiuse pronunciata dal Gran Consiglio.

2bis. I deputati che, a titolo personale o in quanto membri dell'Ufficio di presidenza o di una commissione, siano a conoscenza di informazioni contemplate dall'articolo 10, comma 2 della presente legge, non possono comunicarle ad altri deputati o a terzi.

3. Qualora constati che fatti coperti dal segreto d'ufficio siano stati divulgati, l'Ufficio di presidenza adisce l'autorità penale competente.

Capitolo III, Sezione I

1. L'articolo 12, comma 3 della presente legge si applica senza riserve al segreto d'ufficio delle commissioni. Per il resto, l'articolo 12 della presente legge disciplina il segreto d'ufficio delle commissioni e dei loro membri, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 che seguono.

2. Le commissioni possono decidere che tutti o parte dei loro lavori siano riservati, specialmente per il buon esercizio delle loro funzioni.

3. I documenti di lavoro delle commissioni, così come tutti i documenti o le informazioni che vengono loro sottoposti nell'ambito del loro mandato, non sono riservati, a meno che non sia indicato diversamente dai loro autori. In quest'ultimo caso, i documenti o le informazioni riservate possono essere comunicati o il loro contenuto rivelato solo ai membri del Gran Consiglio con l'autorizzazione della commissione.

3bis. Le informazioni ottenute dalle commissioni in materia di gestione e finanze sono riservate. Esse possono essere comunicate a deputati non membri delle commissioni solo con l'autorizzazione di queste ultime.

4. Tutti i documenti destinati a riprodurre o riassumere le dichiarazioni o i discorsi tenuti in commissione, come le note di riunione, sono riservati; tali documenti possono essere trasmessi solo a persone sottoposte al segreto di ufficio, alle condizioni e nei limiti fissati dal regolamento [D].

5. Il segreto d'ufficio delle commissioni d'inchiesta parlamentari e dei loro membri è disciplinato dall'articolo 76 della presente legge.

Capitolo III, Sezione I

1. L'immunità dei deputati è disciplinata dalla legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero [E].

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Capitolo III, Sezione I

1. Un deputato può in qualsiasi momento rinunciare al suo mandato informando per iscritto il presidente del Gran Consiglio.

2. È considerato dimissionario il deputato che rifiuta di prestare giuramento nel termine stabilito dall'Ufficio.

3. Quando, durante la legislatura, un deputato perde la qualità di cittadino attivo ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione [B], il Gran Consiglio constata, dopo un'indagine del Consiglio di Stato e su parere dell'Ufficio, che non soddisfa più le condizioni di eleggibilità.

4. Si procede ad un'elezione suppletiva secondo la legge sull'esercizio dei diritti politici [C].

Capitolo III, Sezione II

1. Durante l'anno che precede il rinnovo integrale delle autorità cantonali, il Gran Consiglio stabilisce, prima del voto sul bilancio dell'anno successivo, l'ammontare delle indennità dovute ai deputati e ai gruppi politici per la durata della legislatura successiva. Si pronuncia sulla base di una proposta dell'Ufficio di presidenza, che ne informa il Consiglio di Stato.

Capitolo III, Sezione II

1. I deputati non sono salariati; essi ricevono un'indennità

a. di presenza per la loro partecipazione alle sedute del Gran Consiglio;

b. di presenza per la loro partecipazione alle sedute dell'Ufficio presidenziale, delle commissioni o ad altre sedute o incontri ufficializzati dall'Ufficio presidenziale;

c. di trasferta;

d. speciale quando agiscono in qualità di presidente del Gran Consiglio, di presidente di commissione, di relatore (di maggioranza e di minoranza) di commissioni e di sottocommissioni per la redazione del rapporto;

e. di vitto e alloggio, in casi eccezionali definiti dal regolamento [D];

f. nei casi eccezionali previsti dal regolamento;

g. legata ai costi informatici.

2. Nella misura in cui tutte o parte delle indennità dei deputati sono assoggettate alle assicurazioni sociali, lo Stato versa la totalità dei contributi.

Capitolo III, Sezione II

1. L'indennità di presenza è fissata per seduta.

2. Quando, trenta minuti dopo l'ora di convocazione di una seduta, il quorum non è raggiunto, la seduta è rinviata. Le indennità di presenza e di trasferta sono dovute ai deputati presenti.

3. Il regolamento [D] specifica i casi in cui l'indennità è soppressa o ridotta a causa dell'assenza del deputato.

4. Le indennità delle sedute plenarie sono dovute ai deputati in caso di assenza per maternità, paternità o adozione, per una durata e alle condizioni pari ai congedi offerti al personale dello Stato di Vaud sottoposto alla legge sul personale.

Capitolo III, Sezione II

1. L'indennità è determinata in base alla durata della seduta o dell'incontro (meno di due ore, mezza giornata o intera giornata), secondo le modalità specificate per decreto.

2. Quando la seduta o l'incontro si svolge in un giorno di seduta del Gran Consiglio, ma al di fuori degli orari di questa, l'indennità di trasferta non è erogata se già concessa ai sensi dell'articolo 18.

Capitolo III, Sezione II

1. Ogni gruppo politico riceve una volta l'anno una somma che comprende

- un importo uguale per tutti i gruppi;

- un importo proporzionale al numero di deputati del gruppo.

Capitolo IV, Sezione I

1. L'Ufficio, rappresentativo delle forze politiche del Gran Consiglio, è composto da sette membri, compreso il presidente e i due vicepresidenti.

2. Il segretario generale partecipa alle sedute con diritto di parola consultivo; può essere invitato il cancelliere.

3. Per il resto, l'Ufficio si organizza liberamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Capitolo IV, Sezione I

1. I membri dell'Ufficio sono eletti dal Gran Consiglio per la durata della legislatura. Si provvede a colmare le vacanze con la massima tempestività.

2. Il presidente e i due vice presidenti, membri dell'Ufficio, esercitano le loro rispettive funzioni per un anno. Alla fine del suo anno presidenziale, il presidente è considerato dimissionario dall'Ufficio.

3. L'elezione dei membri dell'Ufficio avviene tramite scrutinio di lista; l'elezione annuale del presidente e dei due vice presidenti tramite scrutinio individuale.

4. Le elezioni avvengono a maggioranza assoluta al primo turno, a maggioranza relativa al secondo turno.

5. I membri dell'Ufficio possono essere eccezionalmente sostituiti da un altro membro del loro gruppo. Il regolamento [D] stabilisce le modalità di sostituzione.

6. In caso di vacanza della presidenza prima del 31 dicembre, il Gran Consiglio elegge un nuovo presidente proveniente dallo stesso gruppo politico.

7. Se la vacanza si verifica dopo il 31 dicembre, uno dei vice presidenti assume la carica presidenziale fino al termine del mandato. Egli è allora immediatamente eleggibile alla presidenza.

Capitolo IV, Sezione I

1. L'Ufficio assicura il buon svolgimento dei lavori del Gran Consiglio.

2. Controlla il funzionamento della Segreteria generale. Il segretario generale è subordinato ad esso tramite il presidente del Gran Consiglio.

3. Verifica i titoli di eleggibilità dei deputati eletti durante la legislatura.

3bis. Prende ogni misura utile per la prevenzione, la sensibilizzazione e la lotta contro le molestie sessuali, laddove siano coinvolte persone nella loro qualità di deputato, prevedendo in particolare una procedura indipendente per il trattamento dei reclami.

4. Vigila su una stretta collaborazione con il Consiglio di Stato, in particolare con la presidenza di quest'ultimo.

4bis. Si pronuncia sulle immunità penali secondo la legge di introduzione del Codice di procedura penale svizzero [E].

5. Gli altri compiti dell'Ufficio sono definiti dalla presente legge, dal regolamento [D] o per decisione del Gran Consiglio. L'Ufficio esegue inoltre i compiti che non rientrano espressamente nella competenza di un altro organo del Gran Consiglio.

Capitolo IV, Sezione I

1. Quando l'Ufficio del Gran Consiglio constata l'assenza prolungata di un deputato, l'Ufficio può invitare il deputato a dimettersi e, se del caso, provvede alla sua sostituzione.

Capitolo IV, Sezione I

1. L'Ufficio si riunisce regolarmente, tanto spesso quanto le questioni lo richiedano, su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

2. L'Ufficio può decidere di invitare a una o più delle sue sedute, a titolo consultivo, persone come, in particolare, i presidenti dei gruppi politici rappresentati al Gran Consiglio, o i presidenti delle commissioni in materia di gestione e finanze o tematiche.

Capitolo IV, Sezione II

1. Il Presidente del Gran Consiglio

a. vigila sull'osservanza della presente legge;

b. dirige i dibattiti del Gran Consiglio e i lavori dell'Ufficio presidenziale;

c. rappresenta il Gran Consiglio nelle manifestazioni o ricezioni ufficiali o protocollari;

d. fissa, previa consultazione con l'Ufficio presidenziale e il Consiglio di Stato, la data delle sedute e l'elenco delle materie che saranno poste in deliberazione;

e. stabilisce l'ordine del giorno, previa consultazione con il Consiglio di Stato;

f. assicura l'ordine e la sicurezza nell'aula con il supporto degli uscieri e della polizia cantonale;

g. firma gli atti ufficiali.

2. Il Presidente prende parte alle votazioni che avvengono a scrutinio segreto. Negli altri casi, egli esprime il proprio voto solo in caso di parità dei suffragi, per determinare la maggioranza.

Capitolo IV, Sezione III

1. Il Segretariato generale del Gran Consiglio è un servizio indipendente, sottoposto all'Ufficio del Gran Consiglio tramite il suo presidente.

2. Esso è soggetto alle norme applicabili ai servizi dell'amministrazione, in particolare in materia di personale, finanza, contabilità e informatica, fatte salve le disposizioni contenute nella presente legge.

Capitolo IV, Sezione III

1. Il Segretariato generale del Gran Consiglio fornisce ai membri e agli organi del Parlamento il supporto operativo nonché la logistica di cui hanno bisogno.

2. Esso fornisce inoltre un supporto strategico agli organi del Parlamento.

Capitolo IV, Sezione III

1. I servizi dell'amministrazione forniscono supporto al Segretariato generale del Gran Consiglio nell'espletamento della sua missione.

Capitolo IV, Sezione III

1. Entro i cinque mesi successivi al suo rinnovo integrale, il Gran Consiglio designa il proprio segretario generale. Lo fa su preavviso dell'Ufficio di presidenza e per un periodo determinato di cinque anni, che inizia il primo gennaio dell'anno successivo. In caso di vacanza, un successore è designato fino alla fine del periodo in corso.

2. La designazione è nominativa e avviene a maggioranza assoluta al primo turno, relativa al secondo.

3. Prima di entrare in funzione, il segretario generale solennizza dinanzi al Gran Consiglio la seguente promessa

- "Voi promettete di essere fedele alla Costituzione federale e alla Costituzione del Cantone di Vaud, di mantenere e difendere la libertà e l'indipendenza del Paese, di esercitare le vostre funzioni con coscienza, diligenza e fedeltà, e di conformarvi scrupolosamente ai doveri generali e particolari che vi sono o vi saranno imposti dalle leggi e dalle loro disposizioni di applicazione."

- "Voi promettete di non divulgare i fatti di cui avrete conoscenza nell'esercizio delle vostre funzioni e che non devono essere rivelati, se non a tempo e luogo opportuni."

- "Voi promettete così di agire in ogni circostanza conformemente agli interessi dello Stato di Vaud e di astenervi da tutto ciò che potrebbe causargli perdita o danno."

Capitolo IV, Sezione III

1. La legge sul personale [F] si applica per analogia al segretario generale del Gran Consiglio, fatta salva la riserva delle disposizioni particolari previste dalla presente legge.

2. La retribuzione del segretario generale del Gran Consiglio è stabilita con decreto [G].

Capitolo IV, Sezione IV

1. I deputati appartenenti allo stesso partito politico o eletti sulla stessa lista formano d'ufficio un unico gruppo politico.

2. Gli altri deputati possono associarsi per formare un gruppo. Possono anche far parte di un gruppo esistente.

3. Un gruppo politico può essere costituito solo se è composto da almeno cinque membri.

4. I gruppi sono riconosciuti dall'Ufficio del Gran Consiglio in carica prima dell'inizio della legislatura e per tutta la sua durata.

Capitolo IV, Sezione IV

1. Nessun gruppo può essere creato nel corso della legislatura.

2. Un gruppo può essere sciolto solo per volontà dei suoi membri.

3. Un gruppo il cui organico si riduce a meno di cinque membri non può più essere rappresentato in commissione.

4. Se un gruppo viene sciolto o non può più essere rappresentato in commissione, i suoi membri sono considerati dimissionari dalle funzioni alle quali sono stati eletti dal Gran Consiglio o nominati dall'Ufficio come membri del detto gruppo. I seggi di cui il gruppo disponeva all'interno dell'Ufficio, delle commissioni di sorveglianza, della commissione di presentazione, della commissione dei visitatori e delle commissioni tematiche sono riassegnati dal Gran Consiglio sulla base di una proposta dell'Ufficio.

5. Il deputato che lascia un gruppo o ne viene escluso è considerato dimissionario dalle funzioni alle quali è stato eletto dal Gran Consiglio o nominato dall'Ufficio come membro del gruppo.

6. Fatta salva la disposizione del comma 3, la modifica del numero di deputati per gruppo non modifica la ripartizione dei seggi nelle commissioni tra i gruppi, purché il funzionamento del Gran Consiglio non venga compromesso in modo significativo e duraturo. In tal caso, decide l'Ufficio.

Capitolo IV, Sezione IV

1. I deputati interessati a un medesimo argomento possono, con l'accordo dell'Ufficio, costituire dei gruppi tematici interpartitici.

2. Questi si organizzano liberamente. Possono avvalersi dei servizi della Segreteria generale del Gran Consiglio o di un altro servizio dello Stato per riunirsi.

3. Le riunioni di questi gruppi non danno luogo ad alcuna indennità.

Capitolo IV, Sezione V

1. In collaborazione con la Cancelleria di Stato, il Segretariato generale del Gran Consiglio organizza il servizio degli uscieri.

2. Nei giorni delle sedute del Gran Consiglio, l'impiego degli uscieri a favore del presidente, del Parlamento e dei suoi organi è prioritario.

Capitolo IV, Sezione VI

1. Il Gran Consiglio dispone per le sue esigenze di risorse finanziarie iscritte nel bilancio.

2. La procedura di bilancio decisa dal Consiglio di Stato si applica fatte salve le disposizioni della presente legge.

3. Seguendo le istruzioni dell'Ufficio di Presidenza, il Segretariato generale elabora un progetto di bilancio, che viene trasmesso al Dipartimento delle finanze per parere tecnico, e successivamente all'Ufficio di Presidenza.

4. L'Ufficio di Presidenza presenta il progetto di bilancio di funzionamento del Gran Consiglio a quest'ultimo. Il Consiglio di Stato ne è informato.

5. Nella misura in cui il Gran Consiglio è interessato da uno o più investimenti proposti dal Consiglio di Stato, il Segretariato generale del Gran Consiglio è consultato a ogni fase dell'elaborazione del progetto di bilancio d'investimento.

6. La possibilità per l'Ufficio di Presidenza di proporre crediti d'investimento è riservata.

7. Su proposta del segretario generale e dopo consultazione del Consiglio di Stato, l'Ufficio di Presidenza fissa l'organico del personale e i mezzi a disposizione del Segretariato generale per compiere le sue missioni. Propone il bilancio corrispondente al Gran Consiglio.

Capitolo IV, Sezione VI

1. Le disposizioni della legge sulle finanze relative ai crediti supplementari si applicano a quelli relativi al bilancio del Gran Consiglio, fatta salva la riserva dei capoversi seguenti.

2. Qualsiasi richiesta di credito supplementare al bilancio del Gran Consiglio è elaborata e trattata conformemente all'articolo 35, capoversi 3 e 4 della presente legge.

3. Quando il credito supplementare è compensato, è concesso dall'Ufficio se l'importo è inferiore o pari a un milione di franchi e dalla Commissione delle finanze se superiore.

4. Quando il credito supplementare non è compensato, è concesso dalla Commissione delle finanze su proposta dell'Ufficio del Gran Consiglio. La Commissione delle finanze è munita del preavviso del Dipartimento delle finanze [H].

5. I crediti supplementari destinati a finanziare i lavori di una commissione d'inchiesta parlamentare non sono compensati. Sono concessi dall'Ufficio, il quale è tenuto a rispettare le necessità della commissione d'inchiesta parlamentare, per tutta la durata dei lavori della commissione. L'Ufficio trasmette il progetto di credito supplementare per parere tecnico alla Commissione delle finanze, la quale si riunisce in assenza del Consiglio di Stato, del Dipartimento responsabile delle finanze e dei loro rappresentanti. La commissione delle finanze rende il proprio rapporto entro il termine fissato dall'Ufficio.

Capitolo V, Sezione I

1. Esistono, all'interno del Gran Consiglio, diversi tipi di commissioni. Si tratta delle commissioni di sorveglianza, tematiche o ad hoc. È inoltre istituita una commissione di redazione.

2. In casi eccezionali, può essere istituita una commissione d'inchiesta parlamentare.

Capitolo V, Sezione I

1. Le Commissioni di gestione e delle finanze sono commissioni di sorveglianza.

2. Le commissioni tematiche e ad hoc danno parere sui vari atti legislativi, rapporti, mozioni e postulati. Eccezionalmente, il Gran Consiglio può affidare questo incarico a una delle commissioni in materia di gestione e finanze.

3. Inoltre, esse eseguono i mandati che l'Ufficio del Gran Consiglio assegna loro in virtù dell'articolo 126a della presente legge al fine di elaborare un progetto di legge o un decreto richiesto da una mozione.

4. Il trattamento delle petizioni e delle grazie è affidato a una commissione di tipo tematico ed è disciplinato dalle disposizioni particolari della presente legge.

Capitolo V, Sezione I

1. Le commissioni menzionate all'articolo 38 hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato le informazioni utili all'adempimento della loro missione. Possono inoltre ottenere informazioni di natura tecnica direttamente dai collaboratori dell'amministrazione o, tramite il Consiglio di Stato, dalle persone che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato. In caso di dubbio, il collaboratore avvisa la propria gerarchia che, se quest'ultimo non è autorizzato a fornire le informazioni richieste, designerà la o le persone incaricate di farlo.

2. In caso di rifiuto opposto da un collaboratore dell'amministrazione, le commissioni si rivolgono al capo del servizio, che designerà la o le persone incaricate di fornire le informazioni.

3. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 2, il Consiglio di Stato può rifiutare informazioni alle commissioni.

4. In caso di rifiuto del Consiglio di Stato o della persona richiesta di fornire informazioni alle commissioni, l'articolo 10, commi 3 a 5, è applicabile per analogia.

5. Con l'accordo dell'Ufficio e dopo aver ascoltato il capo del dipartimento interessato, le commissioni possono incaricare esperti.

6. I mezzi delle commissioni di sorveglianza sono riservati.

Capitolo V, Sezione I

1. Le commissioni si riuniscono in linea di principio nel Parlamento vodese e i loro membri devono esservi fisicamente presenti. Possono tenere sedute a distanza alle condizioni fissate negli alinea 4 e seguenti del presente articolo.

2. Le sedute di commissione non sono pubbliche. La confidenzialità dei dibattiti deve poter essere garantita. Il Segretariato generale del Gran Consiglio è abilitato a registrarle al fine di redigerne le note di seduta, gli articoli 179bis e 179ter del codice penale applicandosi alle altre situazioni. Gli articoli 84, alinea 1 e 2, e da 88 a 90 della presente legge si applicano per analogia.

3. I membri delle commissioni tematiche e delle commissioni ad hoc possono farsi sostituire da un altro membro del loro gruppo politico.

4. Se circostanze straordinarie lo esigono, ogni seduta di commissione può tenersi a distanza. Il Bureau del Gran Consiglio decide in merito, dopo aver consultato i gruppi politici.

5. Su proposta della loro presidenza, le commissioni possono decidere che una o più delle loro sedute si svolgeranno a distanza, alle seguenti condizioni

a. l'accordo della maggioranza dei due terzi dei membri della commissione;

b. l'accordo degli autori degli oggetti iscritti all'ordine del giorno;

c. gli oggetti iscritti all'ordine del giorno si prestano a un esame a distanza, ad esclusione in particolare dei progetti di legge o di decreto;

d. la commissione non procede all'audizione di persone esterne allo Stato.

6. Lo svolgimento di sedute di commissione a distanza avviene tramite videoconferenza. La soluzione di videoconferenza utilizzata deve garantire la sicurezza e la confidenzialità dei lavori. Messa a disposizione dal dipartimento incaricato del digitale, deve essere preventivamente validata dal Bureau del Gran Consiglio.

7. Il segretariato generale del Gran Consiglio mette a disposizione dei membri che lo desiderano una sala attrezzata con i mezzi necessari per partecipare a una seduta di commissione a distanza.

Capitolo V, Sezione I

1. Il presidente della commissione partecipa al voto. In caso di parità di voti, il suo voto è determinante.

Capitolo V, Sezione I

1. Quando un seggio diventa vacante, rimane acquisito al gruppo a cui apparteneva il deputato da sostituire.

2. Il regolamento [D] stabilisce le condizioni di sostituzione all'interno delle commissioni.

Capitolo V, Sezione I

1. Ogni deputato può inviare per iscritto le proprie osservazioni a una commissione. Il presidente della commissione ne informa i membri e lo segnala nella sua relazione.

Capitolo V, Sezione I

1. Fatto salvo quanto disposto nelle seguenti disposizioni particolari, i membri del Consiglio di Stato partecipano, a titolo consultivo, alle sedute delle commissioni che trattano argomenti pertinenti al loro dipartimento; possono essere accompagnati da collaboratori dell'amministrazione. Anche il cancelliere di Stato può assistere alle sedute.

2. Con l'accordo preventivo del presidente della commissione, un membro del Consiglio di Stato può delegare un collaboratore della sua amministrazione.

Capitolo V, Sezione I

1. Il Consiglio di Stato ha il diritto di presentare emendamenti e sotto-emendamenti durante le sedute di commissione.

Capitolo V, Sezione I

1. Il Gran Consiglio esamina i rapporti della commissione durante una seduta successiva, a condizione che l'oggetto sia stato inserito all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'articolo 84, comma 2. In quest'ultimo caso, è necessario il consenso del presidente della commissione.

2. Almeno cinque giorni prima del dibattito sull'oggetto, il rapporto scritto della commissione viene distribuito ai deputati. Eccezionalmente, il rapporto può essere presentato oralmente con l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza; tuttavia, le conclusioni del rapporto devono sempre essere scritte e distribuite.

3. Uno o più membri della commissione possono redigere uno o più rapporti di minoranza. I rapporti di minoranza seguono la stessa procedura dei rapporti di maggioranza, prevista nel comma precedente.

4. Se l'oggetto viene ritirato prima di essere inserito all'ordine del giorno di una seduta plenaria, il presidente della commissione deve informare l'Ufficio di presidenza del Gran Consiglio per iscritto e preparare una comunicazione per i deputati. Il regolamento definisce le modalità.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Le commissioni in materia di gestione e di finanza sono composte ciascuna da 15 membri, senza supplenti.

2. Esse sono elette dal Gran Consiglio durante la prima riunione di ogni legislatura, e per la durata della stessa.

3. Esse sono costituite tenendo conto del peso rispettivo dei gruppi politici.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Le commissioni in materia di gestione e finanze designano ogni anno il loro presidente e due vicepresidenti. Ciascuna di queste due funzioni non può essere esercitata per più di cinque anni consecutivi.

2. Le commissioni si organizzano autonomamente.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Ogni volta che lo ritiene necessario, ma almeno una volta all'anno, l'Ufficio convoca la conferenza dei presidenti delle commissioni in materia di gestione e finanze e tematiche per organizzare e coordinare i loro lavori.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute delle commissioni in materia di gestione e finanze solo se sono convocati. Questa regola si applica alle commissioni tematiche incaricate dalle commissioni di sorveglianza, nell'esercizio del suddetto mandato.

2. Se, durante la loro attività, trattano questioni importanti o scoprono elementi rilevanti, devono ascoltare il capo del dipartimento interessato prima di concludere i loro lavori.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Su loro richiesta, i membri del Consiglio di Stato vengono ascoltati prima della stesura finale del rapporto di gestione.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Il direttore del dipartimento responsabile delle finanze assiste alle sedute della Commissione delle finanze sugli oggetti di competenza di quest'ultima secondo la legge sulle finanze.

2. Su loro richiesta, i membri del Consiglio di Stato possono essere presenti durante la discussione del bilancio, dei conti e dei crediti supplementari del loro dipartimento.

3. Prima delle delibere finali sulle raccomandazioni della commissione e dei voti relativi, la commissione può chiedere di riunirsi temporaneamente in assenza dei membri del Consiglio di Stato o dei loro collaboratori.

4. L'articolo 43 è applicabile agli altri oggetti trattati dalla Commissione delle finanze.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Le commissioni in materia di gestione e finanze hanno il diritto, nell'ambito del loro mandato, di procedere a tutte le indagini, e in particolare alle audizioni, che esse ritengano utili.

2. A tal fine, esse hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato, o dall'amministrazione cantonale o dalle persone che esercitano compiti pubblici delegati dallo Stato, le informazioni utili all'adempimento della loro missione.

3. Qualora si rivolgano direttamente all'amministrazione cantonale o a persone che esercitano compiti pubblici delegati dallo Stato, esse ne informano preventivamente il capo del dipartimento interessato. Quest'ultimo può chiedere di essere sentito prima che le commissioni procedano all'indagine prevista e, eccezionalmente, di parteciparvi, fatte salve le visite a sorpresa.

4. L'articolo 10, capoversi 2 a 6 è applicabile alle commissioni in materia di gestione e finanze.

5. Dopo averne informato il Bureau e il Consiglio di Stato, le commissioni in materia di gestione e finanze possono inoltre

- incaricare il Controllo cantonale delle finanze, conformemente alle disposizioni della legge sul Controllo cantonale delle finanze [J];

- proporre al Gran Consiglio di incaricare la Corte dei conti conformemente alle disposizioni della legge sulla Corte dei conti [K];

- affidare una missione a una commissione tematica;

- incaricare degli esperti, previo accordo del Bureau in questo caso;

- richiedere informazioni a terzi; la legislazione sulla procedura civile relativa al rifiuto di testimoniare è applicabile per analogia.

6. Qualora l'ottenimento di informazioni di cui all'articolo 10, capoverso 2 della presente legge sia indispensabile all'esercizio delle loro missioni, le commissioni di gestione e finanze designano delle delegazioni abilitate a ottenere tali informazioni dal Consiglio di Stato. Quest'ultimo determina la forma della comunicazione in funzione della natura delle informazioni richieste.

7. Il Controllo cantonale delle finanze e la Corte dei conti trasmettono i loro rapporti di controllo alle commissioni in materia di gestione e finanze.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Salvo urgenza, prima di prendere una decisione rientrante nelle loro attribuzioni e relativa al settore specifico di un'altra commissione, le commissioni in materia di gestione e di finanze consultano la commissione interessata.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Le commissioni in materia di gestione e di finanze redigono ogni anno una relazione in cui presentano osservazioni sull'esecuzione delle leggi e sull'amministrazione, riguardante l'anno precedente e, nella misura utile, l'anno in corso.

2. I deputati che non appartengono alle commissioni possono inviare loro proprie osservazioni o proposte di investigazioni entro il termine fissato dal presidente. Le osservazioni accolte dalle commissioni sono aggiunte alle loro relazioni annuali.

3. Le osservazioni delle commissioni danno luogo ciascuna a una risposta scritta del Consiglio di Stato e a un seguito da parte della commissione.

4. Se la risposta è rifiutata dal Gran Consiglio, il Consiglio di Stato deve presentare una relazione dettagliata prima della discussione sul bilancio. Il rifiuto della seconda risposta trasforma l'osservazione in un postulato, rinviato direttamente al Consiglio di Stato. Il Gran Consiglio può fissare un termine di risposta al Consiglio di Stato.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione I

1. Le commissioni di vigilanza redigono ciascuna un rapporto annuale, che sono comunicati ai deputati e al Consiglio di Stato entro termini che consentano

- ai membri del Gran Consiglio di prenderne conoscenza e di trattarli durante le sedute dei gruppi politici;

- al Consiglio di Stato di prenderne conoscenza e di indirizzare ai deputati le sue risposte alle osservazioni entro termini che consentano a questi ultimi di prenderne conoscenza e di trattarle durante le sedute dei gruppi politici.

2. Le commissioni in materia di gestione e di finanze redigono altresì rapporti specifici ogni qualvolta il Gran Consiglio affidi loro mandati particolari nell'ambito della loro missione.

3. Esse possono redigere tali rapporti di propria iniziativa nell'ambito della loro missione, previa informazione del Consiglio di Stato.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione II

1. La Commissione di gestione

- esamina la gestione attuale e passata del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Segreteria generale del Gran Consiglio; attribuisce grande importanza all'individuazione precoce dei problemi;

- presenta al Gran Consiglio un rapporto sulla gestione dell'anno precedente e, se del caso, su fatti dell'anno in corso nella misura in cui siano in relazione con la gestione dell'anno precedente;

- controlla l'applicazione delle leggi e l'esecuzione degli interventi parlamentari adottati;

- controlla l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione cantonale e delle misure da essa adottate;

- controlla l'attuazione degli obiettivi strategici e finanziari che il Consiglio di Stato ha fissato per le partecipazioni dello Stato;

- esamina il rapporto annuale del Consiglio di Stato e verifica se sono state tenute in considerazione le osservazioni precedentemente presentate;

- esegue i mandati specifici che il Gran Consiglio le affida.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione II

1. Se i commissari incaricati dell'esame di un dipartimento scoprono fatti che non rientrano nel loro mandato ma che sembrano importanti, li comunicano al capo del dipartimento interessato e alla commissione.

2. Questa comunicazione è considerata come una questione interna della commissione e non può essere comunicata né agli altri deputati né a terzi.

3. Il consigliere di Stato interessato informa la commissione sulle azioni intraprese in merito a questa comunicazione.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione III

1. La Commissione delle finanze esercita le proprie competenze conformemente alla legge sulle finanze [I]. In particolare, essa

- preavvisa sul bilancio, sulla pianificazione finanziaria, sul rapporto sull'indebitamento, sui crediti supplementari, sui conti dello Stato, sui limiti massimi di indebitamento, sulla legge fiscale annuale e, se del caso, sulle proposte di misure di risanamento, conformemente all'articolo 165 della Costituzione cantonale [A];

- è un organo consultivo e di preavviso; essa può essere consultata dal Consiglio di Stato o da uno dei suoi membri su qualsiasi proposta avente conseguenze finanziarie;

- si assicura che sia stato tenuto conto delle osservazioni presentate in precedenza;

- esegue i mandati specifici che il Gran Consiglio le affida.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione III

1. Nell'ambito dell'elaborazione del bilancio dell'Ordine giudiziario, del Ministero pubblico e del Consiglio della magistratura, il Tribunale cantonale, il Collegio dei procuratori e il Consiglio della magistratura comunicano alla Commissione delle finanze la loro determinazione sul progetto di bilancio. Una delegazione del Tribunale cantonale, rispettivamente del Collegio dei procuratori e del Consiglio della magistratura, ha il diritto di essere ascoltata dalla Commissione delle finanze o può essere convocata da quest'ultima. Il rappresentante del Consiglio di Stato può esprimere le proprie osservazioni.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione III

1. Nel suo rapporto sul bilancio, la Commissione delle finanze può presentare osservazioni sulla gestione e la politica finanziaria del progetto di bilancio presentato dal Consiglio di Stato. Queste osservazioni richiedono una risposta del Consiglio di Stato entro due mesi dall'adozione del bilancio.

2. Se la risposta viene rifiutata dal Gran Consiglio, il Consiglio di Stato deve presentare una nuova risposta insieme al bilancio dell'anno successivo. Questa seconda risposta pone fine alla procedura. Il rifiuto della seconda risposta trasforma l'osservazione in un postulato, rinviato direttamente al Consiglio di Stato. Il Gran Consiglio può fissare un termine per la risposta al Consiglio di Stato.

Capitolo V, Sezione II, Sottosezione III

1. La Commissione delle finanze informa regolarmente il Gran Consiglio delle decisioni che ha preso.

2. L'articolo 55 si applica per analogia.

Capitolo V, Sezione III

1. Le commissioni tematiche sono in linea di principio incaricate del trattamento degli esposti dei motivi e delle relazioni del Consiglio di Stato, nonché delle interventi parlamentari per la cui presa in considerazione deve essere designata una commissione. Esse possono essere consultate dal Consiglio di Stato o da uno dei suoi membri, nonché da qualsiasi organo del Parlamento.

2. L'elenco delle commissioni tematiche è stabilito dal Gran Consiglio per la durata della legislatura [L]. Tuttavia, in via eccezionale, tale elenco può essere modificato nel corso della legislatura.

3. I membri delle commissioni tematiche sono nominati dal Gran Consiglio, su proposta dei gruppi politici, all'inizio di ogni legislatura, e per la durata della stessa. Si garantisce una rappresentanza equilibrata dei gruppi. Il Ufficio del Gran Consiglio è competente per provvedere, in caso di vacanza, alla sostituzione dei commissari con membri degli stessi gruppi.

4. I membri delle commissioni tematiche possono essere sostituiti da un altro membro del loro gruppo. Il regolamento [D] stabilisce le modalità della sostituzione.

5. I membri dell'Ufficio del Gran Consiglio possono essere membri delle commissioni tematiche purché siano stati nominati dal Gran Consiglio.

Capitolo V, Sezione IIIbis

1. La Commissione tematica degli affari giuridici è incaricata

a. di preavvisare gli oggetti parlamentari, i progetti di legge e di decreto in relazione con il potere giudiziario;

b. di esercitare per il Gran Consiglio l'alta vigilanza sul Tribunale cantonale e sul Ministero pubblico, da un lato, e sul Consiglio della magistratura, dall'altro, conformemente alla legge sul Consiglio della magistratura;

c. di trattare tutte le petizioni relative alle autorità giudiziarie che le sono trasmesse dalla Commissione delle petizioni;

d. di preavvisare su tutti gli oggetti che le sono attribuiti dall'Ufficio.

Capitolo V, Sezione IIIbis

1. Un deputato non può sedere contemporaneamente nella Commissione di presentazione e nella Commissione tematica per gli affari giuridici.

Capitolo V, Sezione IIIbis

1. La commissione propone al Gran Consiglio di archiviare le petizioni che violano l'indipendenza dei giudizi.

2. L'articolo 107 della legge sul Gran Consiglio è applicabile per il resto.

Capitolo V, Sezione IV

1. La commissione tematica competente per gli affari esteri preavvisa sugli atti legislativi, i rapporti, le mozioni, i postulati e le iniziative concernenti le relazioni esterne del Cantone.

2. Essa preavvisa in particolare

a. in materia di esercizio da parte del Cantone dei diritti riservati dagli articoli 141 e 160 della Costituzione federale [B];

b. sul rapporto annuale del Consiglio di Stato concernente la politica estera del Cantone.

3. Essa può essere consultata dal Consiglio di Stato o da uno dei suoi membri su qualsiasi oggetto relativo alle relazioni esterne del Cantone.

Capitolo V, Sezione IV

1. Prima di concludere o modificare un trattato con l'estero o una convenzione intercantonale alla quale partecipano diversi cantoni, e la cui approvazione o modifica è soggetta a referendum obbligatorio o facoltativo, il Consiglio di Stato sottopone per tempo e in modo completo il risultato delle negoziazioni all'Ufficio del Gran Consiglio, che informa la commissione tematica incaricata degli affari esteri.

2. La commissione tematica incaricata degli affari esteri può prendere posizione o rinunciarvi entro un termine fissato dal Consiglio di Stato.

3. In caso di urgenza, il Consiglio di Stato può consultare il presidente e il vicepresidente della commissione tematica incaricata degli affari esteri, che esercitano le competenze previste al capoverso 2 del presente articolo. Questi ultimi informano immediatamente la commissione.

4. Il Consiglio di Stato informa la commissione sui seguiti donati alle sue posizioni.

5. È riservata la Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, ratifica, esecuzione e modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero.

Capitolo V, Sezione IV

1. La commissione tematica incaricata degli affari esteri preavvisa sulla ratifica dei trattati e dei concordati.

Capitolo V, Sezione IV

1. In deroga agli articoli 61 e 62, l'Ufficio può assegnare a un'altra commissione il compito di prendere posizione sul risultato delle negoziazioni o di preavvisare sulla ratifica di un trattato o di un concordato, qualora questo sollevi questioni particolari.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. La commissione dei visitatori è composta da sette deputati, senza supplenti.

2. Essa è eletta dal Gran Consiglio durante la prima riunione di ogni legislatura e per tutta la sua durata. La designazione dei membri della commissione avviene mediante scrutinio di lista, a maggioranza assoluta al primo turno e a maggioranza relativa al secondo.

3. Una volta costituita, la commissione si organizza autonomamente e designa il suo presidente e il suo vice-presidente. Ciascuna di queste due funzioni può essere ricoperta dalla stessa persona per una durata di cinque anni.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. La commissione stabilisce un elenco di esperti scelti al di fuori del Gran Consiglio e ratificato dal Consiglio di Stato. Resta riservato l'articolo 39, comma 5 della presente legge.

1bis. Gli esperti intervengono su richiesta della commissione per consigliarla nei suoi lavori. Il loro parere è consultivo.

1ter. In linea di principio, durante le visite nei luoghi di detenzione, la commissione, o una sua delegazione, è accompagnata da uno o più esperti.

2. Gli esperti sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. Gli esperti sono indennizzati sulle stesse basi dei deputati.

4. …

5. Prima di inviare al Consiglio di Stato per le determinazioni il rapporto redatto in applicazione dell'articolo 63j della presente legge, la commissione riunisce gli esperti per discutere del suo progetto.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sessioni della commissione solo se convocati.

2. Su loro richiesta, sono ascoltati prima della redazione finale del rapporto annuale della commissione.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. La commissione esamina le condizioni di detenzione in tutti i luoghi di detenzione situati nel cantone, a seguito di una decisione emessa in virtù di una disposizione penale o del capitolo X, sezione 5 della legge federale sugli stranieri [M], privando una persona della sua libertà.

2. La commissione, o una delegazione di essa, visita anche luoghi situati fuori dal cantone dove sono detenute le persone a carico delle quali è stata adottata una decisione di cui al comma 1 e emessa da un'autorità vodese.

3. La commissione non è competente per esaminare le domande o i reclami relativi a procedure penali o amministrative, sia riguardo all'istruzione di queste sia riguardo alle decisioni o sentenze emesse.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. La commissione ha libero accesso, in qualsiasi circostanza, a tutti i locali dei luoghi di detenzione che visita nonché a tutti i documenti riguardanti i detenuti di cui sorveglia le condizioni di detenzione.

2. Essa può procedere a tutte le indagini, e in particolare alle audizioni, che ritiene utili. A tal fine, ha diritto di ottenere dal Consiglio di Stato, dall'amministrazione cantonale o dalle persone che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato, le informazioni utili all'adempimento della sua missione e alla presentazione del suo rapporto annuale al Gran Consiglio.

3. Quando si rivolge direttamente all'amministrazione cantonale o a persone che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato, ne informa in via preliminare il capo del dipartimento competente. Quest'ultimo può chiedere di essere ascoltato prima che la commissione proceda all'indagine prevista e, eccezionalmente, di parteciparvi, fatto salvo le visite a sorpresa.

4. In caso di urgenza e dopo averne discusso in sessione di commissione, quest'ultima trasmette qualsiasi raccomandazione o osservazione che ritiene giustificata all'autorità competente.

5. Se durante la sua attività, la commissione scopre elementi importanti di competenza della commissione di gestione del Gran Consiglio, invia a quest'ultima delle osservazioni.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. La commissione, o una sua delegazione, procede, in linea di principio una volta all'anno, alla visita degli stabilimenti situati all'interno e al di fuori del cantone dove si trovano persone soggette a una decisione di cui all'articolo 63d, comma 1 della presente legge. Essa stabilisce un programma di visite.

2. La Direzione dell'istituto di detenzione informa, almeno 5 giorni in anticipo, le persone private della libertà della visita della commissione affiggendo nell'istituto un avviso di visita che indica la data prevista e descrive le competenze della commissione.

3. Quando si accinge a visitare un istituto penitenziario concordatario situato in un altro cantone, la commissione ne informa il Servizio penitenziario cantonale, il quale ne dà immediato avviso alla Direzione dell'istituto interessato incaricandola di informare le persone private della libertà collocate dalle autorità vodoo.

4. Se lo ritiene utile, la commissione può farsi accompagnare dal capo del Servizio penitenziario o dal direttore dell'istituto penitenziario visitato, previo accordo del cantone di cui dipendono.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. La commissione, o una sua delegazione, può effettuare visite inaspettate dei luoghi di detenzione situati nel cantone.

2. La commissione, o una sua delegazione, può recarsi in qualsiasi momento in tali luoghi di detenzione.

3. Durante la visita, la commissione, o una sua delegazione, può farsi accompagnare da una o più delle persone indicate all'articolo 63f, comma 4 della presente legge.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. Le persone private della libertà nei luoghi di detenzione del cantone o collocate fuori dal cantone da un'autorità vodese sono informate del fatto che possono rivolgersi alla commissione iscrivendosi su una lista per una visita annunciata o inviandole un corrispondenza.

2. La commissione ascolta, nel contesto delle sue visite ordinarie, le persone private della libertà che ne hanno fatto richiesta. In via eccezionale, può anche ascoltare coloro che ne fanno richiesta durante una visita, regolare o improvvisa.

3. L'udienza ha luogo in presenza di almeno due commissari e, in linea di principio, di un esperto. Si svolge a porte chiuse e non è oggetto di alcun verbale.

4. Le audizioni mirano a permettere alla commissione di formulare raccomandazioni e osservazioni, registrate nella relazione annuale redatta in applicazione dell'articolo 63j della presente legge. La commissione trasmette all'autorità competente le richieste che non rientrano nella sua competenza.

5. La relazione annuale rende conto delle audizioni dei detenuti condotte dalla commissione e dalle sue delegazioni. Essa rispetta le norme relative alla protezione dei dati e alla riservatezza.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. I membri della commissione sono tenuti al segreto su tutte le informazioni relative a procedure penali, ai fascicoli personali dei detenuti e ai dispositivi di sicurezza dei luoghi di detenzione di cui sono a conoscenza.

2. I documenti di lavoro così come tutti i documenti o le informazioni che vengono loro sottoposti nell'ambito del loro mandato sono riservati e non possono essere comunicati, né il loro contenuto rivelato a persone non membri della commissione.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. Una volta all'anno, la commissione presenta un rapporto al Gran Consiglio menzionando l'insieme delle visite effettuate nonché le sue osservazioni e raccomandazioni. Lo invia preventivamente al Consiglio di Stato per determinazioni. Queste ultime sono allegate al suddetto rapporto.

2. Il segretariato della commissione invia inoltre il rapporto alla direzione dei luoghi di detenzione visitati, nonché ai capi dei dipartimenti responsabili degli affari penitenziari dei cantoni da cui dipendono tali luoghi di detenzione.

Capitolo V, Sezione IVbis

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti, la commissione adotta un regolamento interno che stabilisce la sua organizzazione. Lo sottopone all'Ufficio del Gran Consiglio per approvazione.

Capitolo V, Sezione V

1. Le commissioni ad hoc sono composte da almeno sette deputati, nominati dall'Ufficio su proposta dei gruppi politici.

2. Esse si occupano di argomenti specifici che non sono trasmessi a commissioni tematiche o di sorveglianza.

3. Sono convocate dal primo membro designato, che funge da presidente relatore, salvo diversa decisione della commissione.

Capitolo V, Sezione V

1. Il mandato delle commissioni ad hoc cessa di pieno diritto non appena il Gran Consiglio ha deciso definitivamente sull'oggetto di cui erano investite.

Capitolo V, Sezione VI

1. Ogni progetto di legge o di decreto, una volta adottato in via definitiva, può essere sottoposto dall'Ufficio a una commissione di redazione che ne rivede unicamente l'ordinamento e la forma.

2. Questa commissione è composta

a. dal relatore di maggioranza;

b. da due membri permanenti designati dall'Ufficio per cinque anni all'inizio della legislatura;

c. dal capo del dipartimento interessato o da uno dei suoi capi servizio;

d. dal segretario generale del Gran Consiglio.

Capitolo V, Sezione VII

1. Se eventi di grande portata lo richiedono, il Gran Consiglio, nell'ambito delle sue attribuzioni in materia di vigilanza, può istituire una commissione d'inchiesta parlamentare.

2. Essa ha lo scopo di stabilire i fatti, raccogliere altri mezzi di valutazione, determinare le responsabilità ed esprimere delle proposte.

3. Gli articoli 68, 72, 73, 76 a 79 si applicano per analogia alle autorità e ai collaboratori e collaboratrici giudiziari, nonché al Ministero pubblico.

Capitolo V, Sezione VII

1. La commissione d'inchiesta è istituita su richiesta di venti deputati, dopo che il Consiglio di Stato sarà stato ascoltato, mediante una decisione del Gran Consiglio che ne definisce il mandato. Questa decisione richiede la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

2. I membri della commissione sono designati dall'Ufficio su proposta dei gruppi politici che devono essere tutti rappresentati, fatto salvo l'articolo 32a, comma 3. La commissione designa essa stessa il proprio presidente e il proprio vicepresidente e si organizza come ritiene opportuno. Anche se sono impossibilitati, i suoi membri non possono farsi sostituire.

Capitolo V, Sezione VII

1. L'indipendenza dei giudizi è riservata.

Capitolo V, Sezione VII

1. Dalla costituzione della commissione d'inchiesta, le altre commissioni parlamentari cessano di occuparsi dei fatti e delle responsabilità che la commissione è incaricata di stabilire.

2. Al contrario, la costituzione di una commissione d'inchiesta non impedisce lo svolgimento delle altre procedure previste dalla legge.

Capitolo V, Sezione VII

1. La commissione d'inchiesta determina, conformemente al suo mandato, alla presente legge e alla legge sulle finanze [I], le misure riguardanti la procedura e il personale, necessarie per le sue ricerche.

2. Le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa [N] relative alla ricusazione, alle misure provvisorie e all'amministrazione delle prove sono applicabili per analogia, e completate dalle disposizioni particolari qui di seguito.

3. È tenuto un verbale delle operazioni condotte dalla commissione, sotto la responsabilità del suo presidente.

Capitolo V, Sezione VII

1. Nell'ambito del suo mandato, la commissione d'inchiesta può

a. chiedere informazioni scritte o orali a servizi amministrativi, membri delle autorità, collaboratori e collaboratrici dell'amministrazione cantonale e privati;

b. ordinare l'audizione formale di testimoni e sentire qualsiasi persona chiamata a fornire informazioni;

c. esigere da chiunque la produzione di documenti in suo possesso, inclusi i documenti dell'amministrazione cantonale e del Consiglio di Stato, di qualsiasi natura, nonché gli incarti amministrativi delle autorità giudiziarie e del Ministero pubblico;

d. avvalersi di esperti;

e. procedere a ispezioni dei luoghi.

2. Se dal mandato o dallo stato delle ricerche emerge chiaramente che un'inchiesta riguarda unicamente o principalmente una persona determinata, quest'ultima può essere sentita non come testimone ma come altra persona chiamata a fornire informazioni.

3. Su richiesta, le autorità cantonali prestano la loro assistenza alle commissioni d'inchiesta fornendo un aiuto adeguato.

Capitolo V, Sezione VII

1. Ognuno è tenuto a testimoniare e a produrre i documenti richiesti.

2. I consiglieri di Stato e i collaboratori e le collaboratrici dell'amministrazione cantonale sono tenuti a fornire alla commissione d'inchiesta tutte le informazioni sulle constatazioni riguardanti i loro obblighi che hanno svolto in ragione della loro funzione o nell'adempimento del loro servizio. Sono inoltre tenuti a segnalare i documenti suscettibili di essere oggetto d'inchiesta.

3. Sono tuttavia esclusi i documenti e le informazioni riferibili a un procedimento giudiziario o a un'inchiesta amministrativa o disciplinare in corso decisa dall'autorità competente.

Capitolo V, Sezione VII

1. Il diritto di rifiutarsi di testimoniare è disciplinato dal Codice di procedura civile svizzero.

2. Il presidente e il vicepresidente della commissione possono, su richiesta o con il consenso della persona interessata, dispensare qualsiasi persona dal testimoniare, soprattutto su un fatto disonorevole per essa stessa o per uno dei suoi familiari, e quando la deposizione potrebbe rivelare un segreto industriale o commerciale. In caso di dispensa, ne informano la commissione.

Capitolo V, Sezione VII

1. Colui che, essendo testimone, avrà reso una deposizione falsa o, essendo perito, avrà fatto una constatazione o una relazione falsa davanti alla commissione d'inchiesta, sarà punito conformemente all'articolo 307 del Codice penale svizzero [P].

2. Colui che, senza motivo legale, rifiuta di fare una dichiarazione o di consegnare documenti incorrerà nelle sanzioni previste all'articolo 292 del Codice penale svizzero.

Capitolo V, Sezione VII

1. L'articolo 12, comma 3, della presente legge si applica alla commissione d'inchiesta e ai suoi membri.

2. Se esistono seri indizi che un membro della commissione abbia violato il segreto d'ufficio, l'Ufficio può sospenderlo dalla commissione, dopo averlo ascoltato. Provvede quindi alla sua sostituzione per la durata della sospensione e deferisce la questione al giudice penale.

3. Le persone che partecipano all'inchiesta sono soggette allo stesso segreto d'ufficio dei membri della commissione.

Capitolo V, Sezione VII

1. I consiglieri di Stato, i collaboratori e le collaboratrici dell'amministrazione cantonale e i terzi che sono direttamente coinvolti nei loro interessi dall'indagine hanno il diritto di essere assistiti e di partecipare alle audizioni previste dall'articolo 72, di porre domande complementari e di consultare i fascicoli, le perizie e i rapporti prodotti, nonché i verbali della commissione d'inchiesta che li riguardano.

2. La commissione può rifiutare loro di assistere ad audizioni e di consultare documenti se l'interesse dell'indagine in corso lo richiede. In tal caso, si potrà fare affidamento su tali mezzi probatori solo se gli interessati sono stati informati del contenuto essenziale e se è stata loro data l'opportunità di esprimersi al riguardo e di indicare prove contrarie.

3. Una volta terminate le ricerche e prima della presentazione del rapporto al Gran Consiglio, le persone alle quali sono rivolte accuse devono avere la possibilità di esprimersi al riguardo davanti alla commissione d'inchiesta.

Capitolo V, Sezione VII

1. Gli articoli 72, lettera a), 73, paragrafo 2, 76, paragrafo 1 e 77, paragrafo 1 si applicano altresì agli ex magistrati, collaboratori e collaboratrici dello Stato e collaboratori e collaboratrici giudiziari.

Capitolo V, Sezione VII

1. Il Consiglio di Stato dispone altresì dei diritti menzionati all’articolo 77. Può farsi rappresentare. L’articolo 77, comma 2 è riservato.

2. Ha il diritto di esprimersi sulle conclusioni dell’indagine davanti alla commissione e in un rapporto al Gran Consiglio.

Capitolo V, Sezione VII

1. La commissione d'inchiesta presenta un rapporto e, se del caso, delle raccomandazioni e delle proposte al Gran Consiglio.

2. La sospensione o la conclusione dell'inchiesta sono oggetto di una decisione del Gran Consiglio.

Capitolo VI

1. Il Gran Consiglio si riunisce di principio al di fuori dei periodi di vacanze scolastiche

- in sedute ordinarie settimanali;

- in sedute supplementari se del caso.

2. Inoltre, si riunisce in sedute straordinarie se trenta dei suoi membri o il Consiglio di Stato lo richiedono, indicando l'oggetto della convocazione.

Capitolo VI

1. L'Ufficio convoca il Gran Consiglio per via ufficiale.

2. L'elenco di ripartizione delle materie per commissione è oggetto di pubblicazione.

Capitolo VI

1. Le sedute ordinarie si tengono il martedì e, eventualmente, anche il mercoledì durante l'esame dei conti, della gestione e del bilancio.

2. I gruppi politici si riuniscono regolarmente, in linea di principio il martedì mattina.

Capitolo VI

1. L'ordine del giorno stabilito dal presidente è comunicato ai deputati prima della seduta.

2. Può essere modificato da una decisione sovrana del Gran Consiglio.

3. Un deputato, sostenuto da altri venti, può richiedere l'inserimento, nell'ordine del giorno, di un intervento personale; il presidente sceglie il momento della giornata in cui sarà data la parola al deputato. Il suo intervento, della durata massima di tre minuti, non dà luogo a un dibattito.

Capitolo VI

1. All'ora fissata nella convocazione, il presidente apre la seduta. Fa riferimento al giuramento. Può invocare, a nome del Gran Consiglio, la benedizione divina sui lavori dell'assemblea.

Capitolo VI

1. Il Segretariato Generale del Gran Consiglio è incaricato di registrare le presenze dei deputati.

Capitolo VI

1. Il presidente richiama all'argomento l'oratore che se ne discosta o all'ordine chiunque turbi la seduta o manchi di rispetto nei confronti dei deputati o dei membri del governo.

2. Egli può rifiutare la parola o ritirarla e, se necessario, sospendere o chiudere la sessione.

3. Il Gran Consiglio può escludere dall'aula il deputato che, nonostante il richiamo all'ordine, continui a disturbare la seduta.

Capitolo VII, Sezione I

1. L'esercizio del diritto di voto appartiene a ciascun deputato e non può essere delegato.

Capitolo VII, Sezione I

1. La validità delle deliberazioni e delle votazioni del Gran Consiglio è subordinata alla presenza della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Capitolo VII, Sezione I

1. La discussione è organizzata dal presidente.

2. Una volta aperta la discussione, la parola è in linea di principio concessa nell'ordine delle richieste, non potendo un oratore ottenerla una seconda volta finché un deputato che l'ha desiderata non l'abbia ancora ottenuta.

3. Questa restrizione non si applica ai relatori, né ai consiglieri di Stato, né al deputato che desidera brevemente replicare a un attacco personale.

4. Per via regolamentare, possono essere previste altre disposizioni generali nella stretta misura necessaria al buon svolgimento e all'efficacia dei lavori dell'assemblea.

Capitolo VII, Sezione I

1. Qualsiasi operazione del Gran Consiglio può essere interrotta da una mozione d'ordine.

2. La mozione d'ordine è presa in considerazione solo se sostenuta da almeno venti deputati.

3. La mozione d'ordine può riguardare esclusivamente questioni inerenti alla procedura davanti al Gran Consiglio, con l'esclusione del merito degli oggetti trattati.

4. Essa può in particolare mirare al rinvio di un voto o al rinvio di un oggetto in discussione alla commissione che l'ha esaminato o al Consiglio di Stato per informazioni complementari o nuove proposte. Può inoltre mirare a un nuovo voto su un oggetto se il primo è stato viziato da un vizio di procedura.

5. Essa può mirare al passaggio immediato al voto su un oggetto. In tal caso, il rappresentante del Consiglio di Stato deve poter esprimersi sul merito prima del voto sulla mozione d'ordine.

Capitolo VII, Sezione II

1. Costituiscono oggetto delle deliberazioni del Gran Consiglio ai sensi della presente sezione tutti i progetti di revisione costituzionale, di legge e di decreto nonché i rapporti.

2. I rapporti ai sensi della presente legge sono oggetto di dibattito al termine del quale il Gran Consiglio vota l'approvazione o il rifiuto del rapporto. Sono riservati i casi in cui la legge prevede che il Gran Consiglio prenda atto di un rapporto o di qualsiasi altro documento.

Capitolo VII, Sezione II

1. Gli oggetti di cui all'articolo 92, primo comma della presente legge, sono inviati preliminarmente a una commissione incaricata di esaminarli e di fornire il proprio parere al Gran Consiglio.

2. In caso di urgenza, il Gran Consiglio può, con una maggioranza dei due terzi, decidere di trattare l'oggetto nella stessa seduta.

Capitolo VII, Sezione II

1. Ogni progetto di legge o decreto deve essere oggetto di un dibattito e di un voto di ingresso in materia.

2. Se l’ingresso in materia viene rifiutato, il progetto viene respinto.

Capitolo VII, Sezione II

1. Dopo l'entrata in materia, il Gran Consiglio passa in primo dibattito alla discussione di ciascun articolo del progetto di legge o di decreto.

2. Il Gran Consiglio può anche decidere di discutere il progetto per capitolo, oppure nel suo complesso.

Capitolo VII, Sezione II

1. Oltre agli emendamenti proposti dalle commissioni nel loro rapporto, ogni deputato ha il diritto di presentare emendamenti e sotto-emendamenti.

2. Ogni emendamento può essere ritirato dal suo autore. Tuttavia, può essere ripreso da un altro membro dell'assemblea.

Capitolo VII, Sezione II

1. Conclusa la discussione, il presidente propone l'ordine in cui intende procedere al voto.

2. In caso di opposizione, l'assemblea decide.

3. In ogni caso, i sottoemendamenti sono messi ai voti in primo luogo, poi gli emendamenti, eventualmente opposti l'uno all'altro, infine la proposta principale emendata o meno.

4. Un voto separato su qualsiasi emendamento o sottoemendamento può essere proposto.

Capitolo VII, Sezione II

1. Prima o immediatamente dopo una votazione, un deputato sostenuto da venti membri può chiedere un voto nominale.

Capitolo VII, Sezione II

1. Si procede al voto a scrutin segreto solo per le elezioni, le domande di grazia e le richieste di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato.

2. Se il numero dei voti raccolti è superiore a quello delle schede consegnate, il voto è nullo.

Capitolo VII, Sezione II

1. Qualsiasi progetto di revisione costituzionale, di legge o di decreto deve essere oggetto di almeno due dibattiti.

2. Il secondo dibattito non può avere luogo prima della seduta successiva, salvo decisione contraria presa con una maggioranza dei tre quarti dei presenti.

3. Si vota separatamente su ciascun articolo del progetto adottato al primo dibattito e sulle nuove proposte.

4. Salvo decisione contraria dell'assemblea, il presidente può, se del caso, far votare per capitoli.

Capitolo VII, Sezione II

1. Un terzo dibattito, che non può aver luogo nella stessa seduta se non su decisione contraria presa con la maggioranza dei tre quarti dei presenti, è necessario quando sono stati presentati e ammessi emendamenti o sotto-emendamenti nel secondo dibattito.

2. In questo caso, la votazione concerne esclusivamente tali emendamenti in opposizione alle decisioni corrispondenti del primo dibattito. Non è possibile alcun nuovo emendamento.

Capitolo VII, Sezione II

1. Dopo l'ultimo dibattito, il presidente apre la discussione generale sull'insieme del progetto, così come è stato adottato, e l'assemblea si pronuncia in merito con un voto definitivo.

2. La maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio è richiesta per l'adozione di

- qualsiasi legge o decreto che comporti una spesa di investimento superiore a due milioni di franchi o una spesa annuale superiore a 200'000 franchi impegnata per dieci anni e più;

- decreti che concedano la garanzia dello Stato per più di due milioni di franchi;

- un budget di funzionamento deficitario;

- qualsiasi legge o decreto che comporti una spesa che ecceda le proposte del Consiglio di Stato.

3. L'ordine del giorno deve menzionare tale requisito.

Capitolo VII, Sezione III

1. Dopo aver ascoltato il richiedente, la commissione incaricata delle grazie redige un rapporto e fornisce il suo parere su ogni domanda che le viene presentata.

2. La commissione o uno dei suoi membri possono proporre un decreto di grazia solo se il parere del Consiglio di Stato è negativo.

3. Il rapporto della commissione è distribuito a ciascun deputato almeno cinque giorni prima della decisione sulla grazia. Non viene letto davanti all'assemblea.

Capitolo VII, Sezione III

1. Dopo aver preso conoscenza del rapporto della commissione, il Gran Consiglio vota immediatamente, senza discussione, a scrutinio segreto, sulla proposta della commissione.

2. Se ci sono proposte divergenti sull'estensione della grazia, si vota prima sul principio della grazia.

3. Se il Gran Consiglio respinge la proposta negativa della commissione, mentre il Consiglio di Stato aveva dato parere favorevole alla grazia, questa è considerata concessa nel senso del progetto di decreto del Consiglio di Stato.

4. Se il Gran Consiglio respinge la proposta negativa della commissione, conforme al parere del Consiglio di Stato, il caso viene rinviato alla commissione affinché presenti, in breve tempo, un progetto di decreto di grazia, dopo aver nuovamente sentito il capo del dipartimento interessato o il suo rappresentante. Il Gran Consiglio si pronuncia poi definitivamente su questo decreto, senza discussione.

5. La decisione del Gran Consiglio è trasmessa senza indugio al Consiglio di Stato per l'esecuzione.

Capitolo VII, Sezione III

1. Il Gran Consiglio esamina le petizioni che gli sono indirizzate; è tenuto a rispondervi (art. 31 Cst-VD [A]). Le petizioni sono trattate conformemente alle disposizioni che seguono.

2. L'indipendenza dei giudizi è riservata.

3. Il deposito e il trattamento di una petizione non hanno di per sé un effetto sospensivo sulle eventuali procedure giudiziarie o amministrative connesse in corso.

Capitolo VII, Sezione III

1. Ogni deposito di una petizione è annunciato nella prossima seduta del Gran Consiglio. A partire da questo annuncio, le petizioni sono messe a disposizione dei deputati presso il Segretariato generale del Gran Consiglio.

2. Dopo l'esame da parte dell'Ufficio, le petizioni redatte in termini sconvenienti o offensivi non sono rinviate alla commissione responsabile delle petizioni; lo stesso si applica alle petizioni di cui non è possibile identificare alcun autore. Il loro archiviazione senza seguito è annunciato al Gran Consiglio dal presidente.

Capitolo VII, Sezione III

1. Le petizioni accettate sono trasmesse alla commissione competente per le petizioni. Quest'ultima determina l'oggetto della petizione e formula le sue conclusioni

- raccogliendo tutte le informazioni utili, in particolare richiedendo il parere dell'autorità interessata;

- sentendo di norma il o i petizionari o i loro rappresentanti.

2. Se la commissione accoglie la richiesta dei petizionari, raccomanda al Gran Consiglio di prendere in considerazione la petizione.

3. Se l'oggetto di una petizione è di natura legislativa, la commissione competente per le petizioni relaziona al Gran Consiglio proponendo di prendere in considerazione la petizione, totalmente o parzialmente, con eventuale rinvio a una commissione di vigilanza o tematica, oppure di archiviarla puramente e semplicemente.

4. Se l'oggetto di una petizione è di altra natura o riguarda in particolare la gestione di un'autorità, cantonale o comunale, o l'amministrazione della giustizia, la commissione relaziona al Gran Consiglio proponendo o l'archiviazione pura e semplice della petizione, o la sua presa in considerazione, totale o parziale, e il suo rinvio all'autorità interessata per il trattamento conforme alle norme di legge.

Capitolo VII, Sezione III

1. Il dibattito al Gran Consiglio sul rapporto stabilito dalla commissione incaricata delle petizioni ha luogo in linea di principio nelle quattro settimane successive all'invio del rapporto ai deputati.

2. Al più tardi due settimane dopo il voto del Gran Consiglio, il presidente comunica ai firmatari delle petizioni il risultato del voto, così come il rapporto della commissione incaricata delle petizioni.

3. Se una petizione è presa in considerazione dal Gran Consiglio, il seguito dato dall'autorità o dall'organo competente è portato a conoscenza del Gran Consiglio entro un periodo di tre mesi dopo il voto di presa in considerazione.

4. Il presidente del Gran Consiglio informa i firmatari delle petizioni delle misure adottate o del seguito dato alla loro petizione presa in considerazione.

5. Una petizione può essere ritirata dal suo autore, fino alla sua presa in considerazione da parte del Gran Consiglio.

Capitolo VIII, Sezione I

1. Gli interventi parlamentari, depositati presso il Presidente del Gran Consiglio, sono

- le interrogazioni, che vertono su una competenza propria o delegata del Consiglio di Stato;

- le interpellanze e le determinazioni, che vertono su una competenza propria o delegata del Consiglio di Stato;

- i postulati, che vertono su una competenza propria o delegata del Consiglio di Stato;

- le mozioni, che riguardano una competenza propria del Gran Consiglio;

- le iniziative, che riguardano una competenza propria del Gran Consiglio;

- le risoluzioni.

2. Ogni commissione e ogni gruppo possono essere autori di interventi parlamentari. In tal caso, un membro è designato dalla commissione o dal gruppo interessato per rappresentare quest'ultima o quest'ultimo nell'esercizio dei diritti che la presente legge accorda agli autori degli interventi parlamentari.

Capitolo VIII, Sezione I

1. L'Ufficio esamina l'ammissibilità degli interventi da un punto di vista legale e formale e, se del caso, li restituisce ai loro autori.

2. Se dopo la discussione con l'autore persiste una divergenza, il Gran Consiglio delibera sovranamente.

Capitolo VIII, Sezione I

1. Salvo disposizione legale o decisione contraria del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato risponde entro il termine di un anno almeno sotto forma di un rapporto intermedio.

2. In questo ultimo caso, il Gran Consiglio, previo parere dell'Ufficio dopo aver consultato il Consiglio di Stato e l'autore dell'intervento, fissa un nuovo termine al Consiglio di Stato per il deposito della sua risposta.

3. Nell'ambito del suo rapporto annuale, il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio sugli oggetti che gli sono stati rinviati e ai quali non è stato dato seguito benché il termine per rispondere o riferire sia scaduto.

Capitolo VIII, Sezione II

1. Durante la sessione che si svolge il primo martedì di ogni mese, i deputati, i gruppi e le commissioni possono presentare per iscritto domande sintetiche su temi di attualità.

2. Il secondo martedì di ogni mese, la prima ora della sessione pomeridiana è dedicata alle risposte del Consiglio di Stato a queste domande orali. L'autore della domanda è autorizzato a porre una breve domanda complementare. Nella misura del possibile, il Consiglio di Stato risponde immediatamente.

3. Dopo la risposta del Consiglio di Stato, l'autore della domanda può richiedere che un dibattito sia inserito all'ordine del giorno della sessione successiva del Gran Consiglio. Questa richiesta, che non è oggetto di dibattito, deve essere sostenuta dai due terzi dei deputati presenti.

4. Il regolamento [D] fissa le modalità pratiche.

Capitolo VIII, Sezione III

1. La semplice interrogazione consiste in una richiesta scritta di informazioni su un oggetto specifico del Governo o della sua amministrazione, o su argomenti di attualità.

Capitolo VIII, Sezione III

1. Il Consiglio di Stato risponde per iscritto, entro quattro settimane dal ricevimento della domanda.

2. Il Consiglio di Stato può incaricare un dipartimento di rispondere alla domanda.

3. La risposta, preceduta dal testo integrale della domanda, è inviata ai deputati; non dà luogo a discussione.

Capitolo VIII, Sezione IV

1. L'interpellanza consiste in una richiesta di spiegazioni rivolta al Consiglio di Stato riguardo a un fatto del Governo o della sua amministrazione.

Capitolo VIII, Sezione IV

1. L’interpellanza è motivata. Il suo deposito è annunciato.

2. Inserita all'ordine del giorno, l’interpellanza è sviluppata solo su richiesta espressa del suo autore. Se questi fa tale richiesta, lo sviluppo consiste allora in una breve presentazione degli elementi principali dell’interpellanza.

3. Il Consiglio di Stato risponde entro un termine massimo di tre mesi; si riserva la risposta data seduta stante che viene letta. La parola è data all'autore e quindi si apre la discussione. Se l'interpellante è d’accordo, la risposta è considerata definitiva.

Capitolo VIII, Sezione IV

1. L'autore dell'interpellanza o qualsiasi deputato può proporre all'assemblea l'adozione di una determinazione. Questa consiste in una dichiarazione o in un voto rivolto al Consiglio di Stato e non ha effetto vincolante.

2. Essa è immediatamente messa in discussione.

3. Se la determinazione è adottata e consiste in un voto, il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio entro un termine di tre mesi del seguito che le è stato dato.

Capitolo VIII, Sezione V

1. Il postulato incarica il Consiglio di Stato di studiare l'opportunità di adottare una misura o di legiferare in un ambito specifico, e di redigere un rapporto. Un rapporto può essere richiesto anche su qualsiasi altra questione.

Capitolo VIII, Sezione V

1. Motivato, il postulato espone la misura desiderata o l'oggetto del rapporto richiesto.

2. Fatto salvo quanto disposto dai seguenti paragrafi, gli articoli 120a a 122, 124 e 125 sono applicabili al trattamento del postulato.

3. Non ha effetto vincolante, salvo l'obbligo per il Consiglio di Stato di analizzare una situazione e redigere un rapporto.

4. In caso di accoglimento, il Gran Consiglio può rinviare il postulato solo al Consiglio di Stato.

5. In caso di rifiuto del rapporto del Consiglio di Stato da parte del Gran Consiglio, l'oggetto è rinviato al Consiglio di Stato per un'analisi complementare e un nuovo rapporto, che diventa definitivo.

Capitolo VIII, Sezione VI

1. La mozione è una proposta presentata al Gran Consiglio che incarica il Consiglio di Stato o una commissione parlamentare di presentare un progetto di legge o di decreto. Essa è motivata ed espone il senso della legislazione desiderata.

2. …

3. …

4. …

Capitolo VIII, Sezione VI

1. La mozione è indirizzata ai deputati prima di essere inserita all'ordine del giorno di una prossima seduta. Durante lo sviluppo orale, l'autore della mozione presenta brevemente le sue conclusioni e una sintesi dei suoi argomenti.

2. Se l'autore della mozione desidera eccezionalmente che questa sia trattata da una commissione parlamentare dopo la sua presa in considerazione, deve indicarlo espressamente nel suo sviluppo scritto, indirizzato al presidente.

Capitolo VIII, Sezione VI

1. La mozione è rinviata a una commissione incaricata di preavvisare sulla sua presa in considerazione

a. se il proponente lo chiede espressamente nel suo sviluppo scritto, che deve allora essere firmato da almeno venti deputati; in questo caso, non vi è dibattito;

b. per decisione del Gran Consiglio su richiesta di un deputato o del Consiglio di Stato.

1bis. Negli altri casi, il Gran Consiglio dibatte e delibera immediatamente sulla presa in considerazione della mozione.

2. La decisione con la quale l'Ufficio incarica una commissione dell'esame e del preavviso di tale mozione è comunicata a tutti i deputati.

Capitolo VIII, Sezione VI

1. L'autore della mozione fa parte di diritto della commissione, salvo che la mozione sia rinviata all'esame di una commissione tematica di cui egli non è membro; in quest'ultimo caso, è invitato ai lavori della commissione con voce consultiva.

2. La commissione conclude

a. all'accoglimento totale o parziale della mozione;

b. alla non accoglimento;

c. alla trasformazione della mozione in postulato.

3. Se l'autore della mozione ha richiesto il suo trattamento da parte di una commissione parlamentare, la commissione deve, se conclude all'accoglimento, anche indicare se preavvisa a favore di un rinvio al Consiglio di Stato o a titolo eccezionale a una commissione, conformemente all'articolo 126a.

Capitolo VIII, Sezione VI

1. Su proposta di un deputato, della commissione o del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio può, fino alla sua presa in considerazione, trasformare una mozione in un postulato.

2. Una tale trasformazione è subordinata all'accordo dell'autore della mozione quando essa precede il rinvio in commissione per esame o il rinvio diretto al Consiglio di Stato o a titolo eccezionale a una commissione dopo la sua presa in considerazione.

3. L'autore della mozione può trasformare la stessa in un postulato fino alla decisione sulla presa in considerazione. Tuttavia, in caso di rinvio a una commissione, può farlo solo finché la commissione non ha terminato i suoi lavori.

Capitolo VIII, Sezione VI

1. L'autore della mozione può ritirarla fino al momento in cui il Gran Consiglio prende la sua decisione sulla presa in considerazione.

Capitolo VIII, Sezione VI

1. Quando decide sulla presa in considerazione, il Gran Consiglio può

- prendere in considerazione la mozione, totalmente o parzialmente;

- non prendere in considerazione la mozione;

- fissare un termine particolare per la risposta.

2. Quando prende in considerazione la mozione, il Gran Consiglio decide se rinviarla al Consiglio di Stato o, a titolo eccezionale, a una commissione, qualora l'autore abbia espressamente richiesto quest'ultima possibilità.

Capitolo VIII, Sezione VI

1. Una volta accettata, la mozione è imperativa per il Consiglio di Stato, il quale deve presentare un progetto di legge o di decreto nel senso richiesto.

2. Il Consiglio di Stato può accompagnarlo con un controprogetto, nel qual caso si applica la procedura dell'articolo 132.

Capitolo VIII, Sezione VI

1. Quando la mozione presa in considerazione è rinviata a una commissione, l'Ufficio del Gran Consiglio mette in atto quest'ultima.

2. La commissione è incaricata di presentare direttamente al Gran Consiglio, entro il termine fissato da quest'ultimo, un rapporto e un progetto di legge o di decreto. Essa dispone a tal fine del supporto tecnico necessario che può esserle fornito, in particolare dall'amministrazione, salvo il caso di un rifiuto motivato del Consiglio di Stato. Essa richiede i pareri esterni che ritiene necessari.

3. La commissione può consultare i settori interessati sul suo progetto di legge o di decreto. Essa consulta d'ufficio il Consiglio di Stato. Quest'ultimo fornisce il suo parere nel termine fissato dalla commissione, che è di almeno due mesi.

4. Il parere del Consiglio di Stato è trasmesso al Gran Consiglio. Se del caso, il Consiglio di Stato può inviare al Gran Consiglio delle determinazioni complementari, in vista dei dibattiti.

Capitolo VIII, Sezione VII

1. L'iniziativa consiste in

- proporre un progetto di legge, di decreto o di revisione costituzionale parziale redatto integralmente;

- proporre di esercitare il diritto d'iniziativa del Cantone presso l'Assemblea federale (art. 134).

Capitolo VIII, Sezione VII

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, gli articoli 120a a 122, 124 e 125 si applicano al trattamento dell'iniziativa.

2. L'iniziativa non può essere trasformata in postulato.

3. In caso di presa in considerazione, il Gran Consiglio non può rinviare l'iniziativa a una commissione.

Capitolo VIII, Sezione VII

1. Quando l'iniziativa è presa in considerazione, viene rinviata al Consiglio di Stato per un parere nel termine fissato dal Gran Consiglio.

2. Il Consiglio di Stato può, contemporaneamente al suo parere, presentare un controprogetto all'iniziativa o proporre emendamenti.

3. L'iniziativa e il parere del Consiglio di Stato sono sottoposti a una commissione che riferisce al Gran Consiglio.

4. In presenza di un controprogetto del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio si pronuncia dapprima sul principio dell'innovazione prevista. Se lo ammette, sceglie poi tra il testo dell'iniziativa e quello del controprogetto. La sua scelta vale come entrata in materia sul progetto prescelto. Se questa scelta ricade sul controprogetto e il Consiglio di Stato lo ritira successivamente o se questo viene, in votazione finale, rifiutato dal Gran Consiglio, allora viene proceduto a una votazione di entrata in materia sul testo dell'iniziativa.

5. L'autore dell'iniziativa può sempre ritirarla fino alla sua accettazione definitiva. Un altro deputato, una commissione o un gruppo può dichiarare di riprenderla, nel qual caso la procedura prosegue.

Capitolo VIII, Sezione VII

1. La procedura prevista all'articolo 132, commi 1 e 3 è applicabile all'esercizio dei diritti attribuiti al Gran Consiglio dall'articolo 109, comma 2 della Costituzione, fatto salvo quanto disposto di seguito.

2. Il progetto di decreto, accompagnato dalla determinazione del Consiglio di Stato, è sottoposto all'esame di una commissione parlamentare.

3. …

Capitolo VIII, Sezione VII

1. L'iniziativa volta all'esercizio del diritto di referendum federale da parte dei cantoni deve essere sostenuta da almeno venti deputati. Può essere depositata in qualsiasi momento presso l'Ufficio. Viene immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato, che stabilisce successivamente un progetto di decreto entro il termine fissato dall'Ufficio.

2. L'articolo 134 è applicabile per il resto.

Capitolo VIII, Sezione VIII

1. Ciascun deputato, ciascuna commissione o ciascun gruppo può proporre al Gran Consiglio di formulare una dichiarazione o un auspicio sotto forma di risoluzione, se almeno venti deputati la sostengono. Essa è in relazione con un oggetto trattato o con l'attualità e non ha effetti vincolanti per il suo destinatario.

2. Essa è iscritta all'ordine del giorno e discussa prima di essere sottoposta a voto.

3. L'articolo 117, comma 3 è riservato.

Capitolo IX

1. Il Consiglio di Stato ha, nei suoi rapporti con il Gran Consiglio, i diritti e i doveri risultanti dalla Costituzione [A] e dalla presente legge.

2. Il Consiglio di Stato deve essere rappresentato quando il Gran Consiglio è in sessione. I suoi membri sono presenti durante la discussione sulla gestione, sul bilancio e sui conti del loro dipartimento.

3. Il Consiglio di Stato ha il diritto di partecipare alle discussioni del Gran Consiglio, fatta salva la riserva dell'articolo 91 della presente legge.

4. Ha il diritto di ritirare fino al voto definitivo un progetto o un controprogetto presentato da lui. Ha anche il diritto di proporre emendamenti e sottoemendamenti in sessione plenaria.

5. Fatta salva la riserva dell'articolo 84, comma 2 della presente legge, l'ordine del giorno del Gran Consiglio non è modificato a causa della assenza di uno o più membri del Consiglio di Stato.

Capitolo IX

1. Il Consiglio di Stato può fare una dichiarazione davanti al Gran Consiglio riguardo a eventi importanti o problemi riscontrati dal cantone o dall'Amministrazione.

2. Ne informa il presidente del Gran Consiglio, il quale iscrive la dichiarazione all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Gran Consiglio può decidere di avviare la discussione.

Capitolo IX

1. Salvo casi eccezionali o urgenti ammessi dall'Ufficio, il Consiglio di Stato rimette al Gran Consiglio

- i suoi progetti di legge e di decreto, nonché i suoi rapporti o qualsiasi altro documento analogo, almeno quattro settimane prima della prima seduta della commissione, durante la quale essi saranno esaminati;

- i testi delle risposte del Consiglio di Stato alle interpellanze almeno 15 giorni prima della seduta durante la quale se ne delibererà;

- il suo rapporto di gestione e i conti dello Stato per l'anno trascorso al più tardi il 31 maggio, accompagnati, se del caso, da proposte di misure di risanamento conformemente all'articolo 165 della Costituzione cantonale [A].

2. Se il carattere eccezionale o urgente non è ammesso, gli oggetti sono trattati conformemente ai rispettivi termini summenzionati.

Capitolo IX

1. Il Consiglio di Stato fornisce al presidente del Gran Consiglio, attraverso informazioni complete e fornite tempestivamente, tutti gli elementi necessari che consentano a quest'ultimo, con il supporto dell'Ufficio di Presidenza, di stabilire la pianificazione dei lavori del Gran Consiglio.

Capitolo X

1. Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. A tal fine è riservata una tribuna.

Capitolo X

1. Posti specifici sono riservati ai media accreditati.

2. L'Ufficio è l'unico autorizzato a concedere l'accesso ai giornalisti nella stessa sala dei dibattiti. L'autorizzazione può essere temporaneamente revocata dal presidente in caso di abuso, fatto salvo il ricorso all'Ufficio.

3. Le riprese audio-visive o la loro trasmissione da parte dei giornalisti accreditati sono generalmente autorizzate. Non devono perturbare lo svolgimento dei dibattiti parlamentari, né ledere interessi importanti o la protezione della personalità.

Capitolo X

1. L'assemblea può, su proposta del presidente, di un deputato o del Consiglio di Stato, decidere il dibattimento a porte chiuse per la deliberazione di una questione, se la protezione di interessi maggiori dello Stato o motivi inerenti alla protezione della personalità lo esigono. Per le elezioni dei membri della Commissione di presentazione, dei giudici e giudici supplenti del Tribunale cantonale, del Procuratore generale, dei Procuratori generali aggiunti e dei membri della Corte dei conti, così come per quelli del Consiglio della magistratura, si procede d'ufficio a porte chiuse.

2. In tal caso, ogni persona che non occupa una funzione ufficiale nell'aula deve ritirarsi. I posti riservati al pubblico e ai media sono evacuati.

3. Le persone presenti sono tenute al segreto delle deliberazioni; non è autorizzata alcuna registrazione audio o video.

Capitolo X

1. I documenti oggetto delle deliberazioni del Gran Consiglio sono, al momento del loro invio ai deputati, indirizzati simultaneamente alle segreterie dei gruppi politici e ai giornalisti accreditati che, se del caso, sono tenuti a rispettare l'embargo.

2. Gli ordini del giorno sono messi a disposizione del pubblico presente in tribuna nei giorni di seduta.

Capitolo X

1. Il presidente esercita la polizia della sala e richiama, se necessario, il pubblico all'ordine.

2. Egli fa espellere, dopo averli avvertiti, coloro che si comportano in modo sconveniente o oltraggioso, o coloro che si ostinano a disturbare le deliberazioni. Per questo scopo, dispone della forza pubblica.

3. In caso di disturbo persistente e di manifestazioni rumorose, il presidente sospende la seduta e fa evacuare la tribuna del pubblico.

Capitolo X

1. Le commissioni possono informare il pubblico delle conclusioni del loro rapporto. Esse possono decidere di fornire un'informazione generale intermedia. Il contenuto dei dibattiti non può essere divulgato, l'espressione delle posizioni della maggioranza e della minoranza nei rispettivi rapporti e il dibattito in plenaria essendo riservati.

Capitolo X

1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Capitolo XI

1. I dibattiti del Parlamento sono riportati integralmente, sulla base di una registrazione, in un Bollettino redatto dal Segretariato generale del Gran Consiglio che cura anche la sua stampa e la sua diffusione sui supporti appropriati.

2. In materia di grazia, solo le conclusioni del rapporto e il risultato della votazione figurano nel Bollettino.

3. La relazione dei dibattiti svolti a porte chiuse non è riportata nel Bollettino delle sedute; essa è conservata negli archivi del Segretariato generale del Gran Consiglio.

Capitolo XI

1. Il Segretariato generale sottopone a ciascun oratore il testo dei suoi interventi e gli fissa un breve termine per modificarne eventualmente solo lo stile, ad esclusione del contenuto.

2. È tenuto a riprodurre esattamente nel Bollettino le idee espresse nei discorsi; non deve né modificarle né interpretarle, neanche su richiesta dell'interessato.

Capitolo XI

1. Oltre al resoconto integrale dei dibattiti del Parlamento, il Bollettino contiene in particolare

- i progetti di legge e di decreto, le relazioni illustrative, le leggi e i decreti votati;

- i rapporti del Consiglio di Stato;

- i rapporti delle commissioni;

- il testo delle interrogazioni e delle interpellanze presentate dai deputati, nonché la risposta del Governo;

- il testo dei postulati, delle mozioni e delle iniziative;

- il testo delle risoluzioni;

- i risultati delle votazioni e delle elezioni;

- i documenti letti, proiettati o distribuiti ufficialmente in seduta;

- le reazioni dell'assemblea.

Capitolo XI

1. Il Segretariato generale redige un verbale delle decisioni del Gran Consiglio. Diventa un documento ufficiale dopo essere stato firmato dal presidente e dal segretario generale.

Capitolo XI

1. Gli atti legislativi, dopo il voto definitivo, sono firmati nel loro originale dal presidente e dal segretario generale.

2. L'originale, munito del sigillo dello Stato, è depositato negli archivi.

Capitolo XI

1. Il Segretariato Generale garantisce l'organizzazione e la classificazione dei fascicoli e degli archivi.

2. Prende le disposizioni necessarie riguardo ai documenti riservati.

Capitolo XII, Sezione I

1. Al 1° gennaio del terzo anno successivo a quello del rinnovo del Gran Consiglio, quest'ultimo elegge per cinque anni i giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale, su parere del Consiglio della magistratura e della Commissione di presentazione.

2. Il parere del Consiglio della magistratura è altresì richiesto in caso di rielezione di un giudice o di un giudice supplente al Tribunale cantonale. In tal caso, la Commissione di presentazione emette un parere solo se il Consiglio della magistratura propone di non rieleggere un giudice o un giudice supplente.

3. L'elezione si svolge con scrutinio di lista e separatamente per i giudici e i giudici supplenti.

4. L'elezione riguarda innanzitutto i giudici e i giudici supplenti uscenti e che si rappresentano. I seggi vacanti sono ricoperti mediante elezione complementare.

5. Vi è solo un turno di scrutinio. Il candidato che ha ottenuto più della metà dei suffragi validi è eletto. Colui che non ha ottenuto questa maggioranza può candidarsi all'elezione complementare successiva.

Capitolo XII, Sezione I

1. Quando la carica di un giudice diventa vacante e non viene ripristinata internamente (art. 68, comma 1ter LOJV), il Gran Consiglio procede a un'elezione complementare su preavviso del Consiglio della magistratura e della Commissione di presentazione.

1bis. Quando la carica di un giudice supplente diventa vacante, il Consiglio della magistratura esamina, dopo consultazione con il Tribunale cantonale, se debba essere ripristinata. Se è il caso, presenta un preavviso al Gran Consiglio in vista di un'elezione complementare e lo trasmette alla Commissione di presentazione, conformemente alla legge sul Consiglio della magistratura. In caso contrario, rinuncia a ripristinare la carica e ne informa il Gran Consiglio.

2. Quando l'elezione complementare riguarda soltanto una carica, l'elezione si svolge a scrutinio individuale, negli altri casi a scrutinio di lista.

2bis. L'elezione si svolge in quattro turni di scrutinio. I primi due si tengono lo stesso giorno. Se nessun candidato viene eletto, le candidature vengono riaperte, secondo l'articolo 156 della presente legge. I terzo e quarto turni si svolgono sulla base di un nuovo rapporto della Commissione di presentazione.

2ter. Durante i primi tre turni, è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei deputati presenti. Durante il quarto turno, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2quater. Le schede bianche sono considerate nel calcolo della maggioranza assoluta.

3. In tutti i casi, l'elezione avviene separatamente per i giudici e i giudici supplenti.

4. Se i candidati che ottengono la maggioranza dei voti sono più numerosi del numero di cariche vacanti, i candidati in eccesso che hanno raccolto meno voti vengono eliminati.

5. In caso di parità di voti, si tiene uno scrutinio di ballottaggio; se non porta a un risultato, si decide mediante sorteggio.

6. Eccezionalmente, quando non c'è competizione e in caso di assenso unanime dell'assemblea, l'elezione può avvenire per alzata di mano.

Capitolo XII, Sezione I

1. L'elezione complementare è annunciata da almeno una pubblicazione nel Foglio ufficiale degli avvisi.

2. Le candidature sono aperte presso la Segreteria generale del Gran Consiglio per 30 giorni successivi alla pubblicazione.

3. I candidati sono tenuti a iscriversi personalmente; devono depositare il loro curriculum vitae, un estratto del casellario giudiziale nonché un estratto delle esecuzioni e degli atti di mancanza di beni.

4. I dossier sono consegnati al Consiglio della magistratura, poi trasmessi con il suo parere alla Commissione di presentazione, che li tiene a disposizione dei deputati.

Capitolo XII, Sezione Ibis

1. L'elezione del Procuratore generale e dei Procuratori generali aggiunti è disciplinata dall'articolo 7 della legge sul Ministero pubblico.

2. Gli articoli della presente legge relativi all'elezione dei giudici cantonali si applicano per analogia all'elezione del Procuratore generale e dei Procuratori generali aggiunti.

Capitolo XII, Sezione II

1. Il Gran Consiglio elegge per sei anni i membri della Corte dei conti, su parere della Commissione di presentazione.

2. Gli articoli da 154 a 156 sono per il resto applicabili per analogia all'elezione dei membri della Corte dei conti.

3. …

4. …

5. …

Capitolo XII, Sezione IIbis

1. Gli articoli 154 a 156 si applicano per analogia all'elezione degli assessori presso la Corte di diritto amministrativo e pubblico, nonché presso la Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale; tuttavia, non è richiesto il parere degli esperti della Commissione di presentazione.

Capitolo XII, Sezione III

1. La Commissione di presentazione è composta da nove deputati, ai quali si aggiungono quattro esperti indipendenti per l'elezione alla Corte dei conti.

2. Ogni gruppo politico deve esservi rappresentato. L'articolo 32a, capoverso 3 è riservato.

3. È designata dal Gran Consiglio all'inizio della legislatura. La designazione dei membri della Commissione di presentazione avviene a scrutinio di lista, a maggioranza assoluta al primo turno e relativa al secondo.

4. Il Gran Consiglio designa i quattro esperti indipendenti con voto consultivo previsti al capoverso 1.

a. ...

b. ...

5. La scelta degli esperti indipendenti si fonda sulle loro qualifiche, che devono essere idonee a garantire che i membri della Corte dei conti soddisfino le condizioni poste dalla legge.

Capitolo XII, Sezione III

1. La Commissione di presentazione propone al Gran Consiglio i candidati previsti dalla legge sul Consiglio della magistratura per essere eletti all'interno di questa istituzione.

Capitolo XII

1. La Commissione di presentazione può convocare i candidati o richiedere informazioni supplementari, al fine di verificare se le condizioni poste dalla presente legge, dalla legge sul Consiglio della magistratura o dalla legge sulla Corte dei conti siano soddisfatte.

Capitolo XII

1. Qualora il Consiglio della Magistratura esprima un parere negativo in merito a una rielezione, la Commissione di presentazione ascolta il candidato interessato.

Capitolo XII

1. La Commissione di presentazione trasmette il suo parere motivato al Gran Consiglio, tramite il suo Ufficio, al massimo una settimana prima della data dell'elezione.

2. Per l'elezione dei giudici e giudici supplenti del Tribunale cantonale, così come del Procuratore generale e dei procuratori generali aggiunti, allega al suo parere quello elaborato dal Consiglio della magistratura.

Capitolo XII

1. I documenti forniti ai membri della Commissione di presentazione, così come tutti i documenti o le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito del loro mandato, sono riservati e non possono essere comunicati, né il loro contenuto rivelato a persone non membri della commissione. Rimangono riservati i documenti o le informazioni necessarie all'elezione dei candidati da parte del Gran Consiglio.

Capitolo XIII

1. Su proposta dell'Ufficio o di un deputato, il Gran Consiglio adotta un regolamento [D] che precisa il suo funzionamento e che viene pubblicato.

2. Gli articoli 92 e seguenti si applicano per analogia.

Capitolo XIII

1. Entro il 1º luglio 2008, l'Ufficio del Gran Consiglio presenta un progetto di decreto che istituisce la generalizzazione delle commissioni tematiche previste dalla presente legge.

Capitolo XIII

1. La legge del 3 febbraio 1998 sul Gran Consiglio è abrogata.

Capitolo XIII

1. L'articolo 160a si applica alla prima elezione del Consiglio della magistratura, conformemente agli articoli 58 e 59 della legge sul Consiglio della magistratura.

Capitolo XIII

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione cantonale e ne fisserà, mediante decreto, la data di entrata in vigore.

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