Legge sulla legislazione del Cantone di Vaud (LLV) - Raccolta annuale (LLV)
Testo normativo (5 Articoli)
1. Le leggi, i decreti, i regolamenti, le ordinanze e gli altri atti pubblici emanati dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato, una volta promulgati, sono pubblicati in ordine cronologico nella Raccolta annuale della legislazione vodese.
2. Sono altresì pubblicati nella Raccolta annuale
a. i concordati o le convenzioni intercantonali cui il Cantone di Vaud ha aderito;
b. gli accordi internazionali cui la Svizzera ha aderito, se essi riguardano in particolare il Cantone di Vaud;
c. i regolamenti del Tribunale cantonale.
1. Gli atti pubblicati nella Raccolta annuale sono menzionati, con le loro successive modifiche, nel Repertorio della legislazione vodese.
2. Il Repertorio è pubblicato ogni anno dopo l'aggiornamento.
3. In sede di aggiornamento, sono eliminati dal Repertorio
a. gli atti che sono stati espressamente abrogati;
b. gli atti che hanno cessato di essere in vigore, essendo scaduto il loro periodo di validità;
c. gli atti relativi a crediti concessi per spese di investimento o sovvenzioni, una volta ammortizzato il credito;
d. gli atti di portata puramente ricognitiva;
e. gli atti che hanno esaurito tutti i loro effetti;
f. gli atti implicitamente abrogati da una legislazione federale o cantonale successiva;
g. gli atti desueti.
4. L'eliminazione degli atti di cui alle lettere a, b, c e d soprastanti avviene d'ufficio.
5. L'eliminazione degli atti di cui alle lettere e, f e g implica un decreto del Gran Consiglio se si tratta di una legge, e un'ordinanza del Consiglio di Stato per gli altri atti.
1. Restano in vigore soltanto gli atti che sono stati pubblicati nel Raccolta annuale (articolo primo) e che non sono stati successivamente eliminati dal Repertorio conformemente all'articolo 2.
2. Gli atti eliminati dal Repertorio in applicazione delle lettere c e d dell'articolo 2 sono considerati abrogati alla data indicata all'inizio del Repertorio.
3. I diritti e le obbligazioni che un atto ha fatto nascere non si estinguono per il solo fatto che tale atto è stato eliminato dal Repertorio.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato di pubblicare periodicamente una Raccolta sistematica della legislazione vodese.
2. Le modifiche apportate agli atti pubblicati nella Raccolta sistematica sono integrate nel corpo dell'atto.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce l'ordine delle materie della Raccolta sistematica; designa gli atti che non devono figurare in questa raccolta.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato della pubblicazione e dell'esecuzione della presente legge.