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170.21.2 ROJI CH-VD

Regolamento dell'ordine giudiziario sull'informazione (ROJI) - Ambito di applicazione (ROJI)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (24)

Testo normativo (24 Articoli)

1. Il presente regolamento definisce per l'ordine giudiziario i principi, l'organizzazione e la procedura in materia di informazione.

Capitolo I

1. Il Tribunale cantonale informa regolarmente il pubblico e i media sulle attività, progetti e obiettivi dell'ordine giudiziario, così come sui temi giudiziari di attualità che presentano interesse pubblico.

Capitolo I

1. Mette a disposizione del pubblico, in particolare sul proprio sito Internet, informazioni utili alla comprensione del funzionamento della giustizia e atte a facilitarne l'accesso.

Capitolo I

1. L'ordine giudiziario si adopera per facilitare il lavoro dei media, nei limiti imposti dal buon funzionamento della giustizia e dal rispetto dei diritti delle parti e dei terzi.

2. Il Tribunale cantonale organizza almeno una volta all'anno una conferenza stampa relativa alla situazione della giustizia nel cantone.

Capitolo I

1. I giornalisti professionisti che desiderano seguire regolarmente le questioni giudiziarie del Vaud sono, previa richiesta accompagnata da un'attestazione di iscrizione al registro professionale, accreditati dalla Corte amministrativa. Anche altri giornalisti che presentano garanzie analoghe per lo svolgimento della loro attività possono essere accreditati. Il Segretariato generale dell'ordine giudiziario mantiene aggiornata una lista dei giornalisti accreditati.

2. La Corte amministrativa decide sui vantaggi concessi ai giornalisti accreditati e sugli impegni a cui devono aderire.

3. La Corte amministrativa revoca l'accreditamento ai beneficiari che non sono più iscritti nel registro professionale o che non soddisfano più le garanzie di equivalenza.

4. I giornalisti accreditati che violano i loro impegni in modo colpevole possono ricevere un ammonimento. Nei casi gravi, l'accreditamento può essere revocato temporaneamente o definitivamente.

Capitolo I

1. Le registrazioni, le riprese e i film in relazione a un procedimento penale all'interno dei locali del tribunale, così come le registrazioni di atti procedurali al di fuori del tribunale, sono vietati (art. 71, co. 1 CPP [D]).

2. Le registrazioni, le riprese e i film in relazione a un procedimento civile o amministrativo sono subordinati alla previa autorizzazione del magistrato responsabile del caso.

3. Le registrazioni, le riprese e i film che non sono in relazione con un procedimento sono subordinati alla previa autorizzazione del magistrato responsabile dell'autorità giudiziaria interessata. Resta salva la disposizione del comma 5 qui di seguito.

4. Le registrazioni, le riprese e i film nei locali degli uffici di esecuzioni e fallimenti o dell'Ufficio cantonale del registro di commercio sono subordinati alla previa autorizzazione del segretario generale dell'ordine giudiziario.

5. È vietato effettuare registrazioni, riprese e film delle parti, dei loro mandatari o di qualsiasi altra persona (ad esempio testimone, esperto) all'interno dei locali. La Corte amministrativa è competente per concedere deroghe a questo divieto.

Capitolo II

1. La Corte amministrativa nomina un addetto alla comunicazione.

Capitolo II

1. Il responsabile della comunicazione valuta le necessità dell'ordine giudiziario in materia di informazione e comunicazione. Definisce gli obiettivi e i principi generali in merito e li sottopone alla Corte amministrativa.

2. Sotto la supervisione della Corte amministrativa, il responsabile della comunicazione è incaricato dell'attuazione della politica di comunicazione. Garantisce il coordinamento dell'informazione all'interno dell'ordine giudiziario e, se del caso, con l'amministrazione cantonale.

3. Si assicura che i magistrati e i collaboratori dell'ordine giudiziario ricevano una formazione adeguata. Formula in proposito tutte le proposte utili alla Corte amministrativa.

Capitolo II

1. Su proposta del responsabile della comunicazione, la Corte amministrativa emana le direttive necessarie riguardanti l'informazione.

Capitolo III

1. I magistrati e i collaboratori dell'ordine giudiziario sono tenuti al segreto d'ufficio.

2. I magistrati di prima istanza e i collaboratori dell'ordine giudiziario si esprimono pubblicamente, in tale veste, oralmente, per iscritto o tramite i media, solo previa autorizzazione della Corte amministrativa.

3. Nei casi d'urgenza, tale autorizzazione può essere rilasciata da uno dei membri della Corte amministrativa, dal segretario generale dell'ordine giudiziario o dal responsabile della comunicazione.

4. Tale autorizzazione preventiva è richiesta in particolare

a. se si tratta di esprimersi su argomenti giuridici o su qualsiasi questione relativa all'amministrazione della giustizia o al funzionamento dell'ordine giudiziario, sia durante discorsi pubblici (ad esempio conferenze) sia tramite i media;

b. fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 12 e 13, se si tratta di esprimersi su un procedimento pendente o terminato.

5. Salvo i casi d'urgenza, i giudici cantonali si esprimono pubblicamente, in tale veste, oralmente, per iscritto o tramite i media, solo dopo averne informato per tempo la Corte amministrativa.

Capitolo IV

1. Il presente capitolo disciplina l'informazione, fornita spontaneamente o in risposta a una richiesta, in relazione a procedure pendenti o concluse.

2. Le richieste di informazione e consultazione di documenti ufficiali relative alle attività non giurisdizionali dell'ordine giudiziario sono regolate dal capitolo V.

Capitolo IV

1. In materia penale, il magistrato responsabile del fascicolo e l'addetto alla comunicazione sono competenti per fornire le informazioni necessarie in relazione a una procedura pendente o conclusa, alle condizioni stabilite dal Codice di procedura penale [D], in particolare dall'articolo 74 CPP.

2. Un'autorizzazione preventiva del Tribunale amministrativo è necessaria (art. 10, co. 2 e 4) quando il rilascio di queste informazioni comporta l'espressione in maniera dettagliata, in particolare nel contesto di un programma radiofonico, televisivo o di un articolo di stampa. Essa non è invece necessaria se si tratta unicamente di rispondere brevemente alle domande dei media.

3. I capi ufficio vigilano sulla coerenza della pratica in materia di informazione all'interno del loro ufficio.

Capitolo IV

1. In materia civile e amministrativa, il magistrato responsabile del fascicolo e il responsabile della comunicazione sono competenti a fornire le informazioni necessarie in relazione a un procedimento pendente o terminato, in particolare

a. quando, data la natura della causa o se questa è nota al pubblico, è opportuna un'informazione immediata;

b. se è opportuno evitare la diffusione di informazioni errate o correggerle;

c. se la protezione o la messa in guardia del pubblico lo esige.

2. L'articolo 12, capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

3. Qualora si tratti di un procedimento trattato da un ufficio di esecuzione e fallimenti o dall'Ufficio cantonale del registro di commercio, le informazioni necessarie sono fornite dal segretario generale dell'ordine giudiziario, dal responsabile della comunicazione o, su delega, direttamente dal capo dell'ufficio interessato.

Capitolo IV

1. La consultazione delle decisioni pronunciate in materia penale è disciplinata dall'articolo 69 CPP [D].

2. La consultazione delle decisioni pronunciate in materia civile è disciplinata dall'articolo 54 CPC.

3. Il magistrato responsabile del fascicolo è competente per decidere sui casi particolari.

Capitolo IV

1. Fatto salvo quanto disposto da norme speciali di diritto federale e cantonale, il magistrato incaricato del fascicolo o il segretario generale dell'ordine giudiziario per le questioni trattate dagli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti o dall'Ufficio cantonale del registro di commercio può rilasciare, su richiesta scritta e motivata di un avvocato, di un notaio, di un agente d'affari brevettato, di una persona che effettua una ricerca scientifica o di qualsiasi altra persona che giustifichi un interesse pertinente, una copia di una decisione giudiziaria emessa in un fascicolo archiviato o autorizzarne la consultazione.

2. Egli garantisce il rispetto dei diritti delle parti e dei terzi.

3. Un emolumento può essere percepito, segnatamente sulla base del Tariffario delle spese giudiziarie civili [E], del Tariffario delle spese giudiziarie penali [F], del Tariffario delle spese giudiziarie in materia di diritto amministrativo e pubblico [G], del Tariffario delle spese giudiziarie e delle spese in materia di diritto delle assicurazioni sociali [G] o dell’Ordinanza federale sugli emolumenti per l'applicazione della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento [H]. Essi sono, se del caso, applicabili per analogia.

4. In caso di rifiuto, l'autorità competente pronuncia una decisione sommariamente motivata e indica, se del caso, le vie e il termine per il ricorso.

5. Quando i documenti ufficiali sono trasmessi agli archivi cantonali, la competenza per decidere su una richiesta di consultazione resta attribuita all'autorità designata dagli articoli 12 e 13, e ciò fino alla scadenza del termine di protezione fissato (art. 11 e 12 LArch [I]). Sono fatte salve le eccezioni definite dalla Corte amministrativa. Alla scadenza del termine di protezione, gli archivi cantonali sono gli unici competenti.

Capitolo IV

1. Il Tribunale cantonale decide sulla giurisprudenza resa disponibile al pubblico sul suo sito Internet e su quella proposta per la pubblicazione in riviste giuridiche.

2. Vigila sul rispetto dei diritti delle parti e dei terzi.

Capitolo V

1. Il presente capitolo disciplina il trattamento delle richieste di informazione e consultazione di documenti ufficiali (art. 9 LInfo [A] ) relative alle attività non giurisdizionali dell'ordine giudiziario.

2. Le richieste di informazione relative a una procedura pendente o terminata sono disciplinate dal capitolo IV.

Capitolo V

1. Sono competenti per statuire sulle domande d'informazione ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 di cui sopra

a. per le autorità che dirigono, rispettivamente il presidente del Tribunale cantonale, i primi presidenti dei tribunali, i primi giudici di pace nonché il responsabile della comunicazione;

b. per gli uffici giudiziari, il segretario generale dell'ordine giudiziario o il responsabile della comunicazione.

Capitolo V

1. Le domande sono trasmesse immediatamente all'autorità competente o al responsabile della comunicazione. Se non contengono indicazioni sufficienti affinché si possa dar loro seguito, l'autorità ne informa senza indugio il richiedente.

Capitolo V

1. Quando le condizioni di ammissibilità della domanda sono soddisfatte, in particolare per quanto riguarda gli articoli 9, 15 e 16 della legge sull'informazione [A], l'autorità competente rilascia l'informazione, autorizza la consultazione in loco del documento ufficiale in questione o ne rilascia una copia.

2. L'informazione può, con il consenso del richiedente, essere trasmessa oralmente.

Capitolo V

1. Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3 della legge sull'informazione [A], si risponde alla richiesta nel più breve tempo possibile, e comunque entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2. Le richieste di informazioni provenienti dai media sono trattate tenendo conto delle scadenze editoriali.

Capitolo V

1. Se la riscossione di un emolumento si giustifica (art. 11 LInfo [A] ), l'autorità informa immediatamente il richiedente. L'importo dell'emolumento è fissato all'articolo 17 del regolamento di applicazione della legge sull'informazione [J].

2. Si dà seguito alla richiesta di informazione o di consultazione solo alla ricezione dell'emolumento richiesto.

Capitolo V

1. Quando la richiesta di informazione deve essere respinta, in tutto o in parte, l'autorità emette una decisione motivata brevemente. Questa decisione è notificata al richiedente con, se del caso, indicazione dei mezzi e termini di ricorso (art. 23 LInfo [A]).

2. La procedura di ricorso è gratuita, salvo il caso di temerarietà.

Capitolo VI

1. Il presente regolamento abroga quello del 29 aprile 2003.

2. Entra in vigore il 1º settembre 2006.

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