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142.52 LIEPR CH-VD

Legge sull'integrazione degli stranieri e sulla prevenzione del razzismo (LIEPR) - Ma (LIEPR)

21 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (21)

Testo normativo (21 Articoli)

Capitolo I

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere

- l'integrazione degli stranieri;

- la prevenzione di ogni forma di razzismo;

- relazioni armoniose e la comprensione reciproca tra i cittadini svizzeri e stranieri.

Capitolo I

1. L'integrazione implica, da un lato, la volontà degli stranieri di integrarsi nella società ospitante rispettando i valori che fondano lo Stato di diritto e di imparare la lingua francese e, dall'altro lato, la volontà di questa società di permettere tale integrazione.

2. La prevenzione del razzismo deriva dalla riprovazione degli atti, delle propagande, delle giustificazioni e degli incoraggiamenti che si ispirano a idee o teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di persone di un certo colore o origine nazionale o etnica; essa implica la volontà di combattere, in particolare nei settori dell'insegnamento, dell'educazione, del lavoro, della cultura e dell'informazione, contro i pregiudizi che conducono alla discriminazione razziale e di favorire la comprensione e la tolleranza tra tutti i membri della società.

Capitolo I

1. Ai sensi della presente legge, si intende per

- integrazione: qualsiasi azione volta a promuovere la parità delle opportunità di accesso alle prestazioni sociali, alle risorse economiche e alla vita culturale, la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la comprensione reciproca tra Svizzeri e stranieri;

- prevenzione del razzismo: gli sforzi volti a prevenire le discriminazioni razziali quali definite dalla Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale [B].

Capitolo I

1. Le disposizioni della presente legge relative all'integrazione si rivolgono agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno.

2. Le disposizioni della presente legge, nella misura in cui mirano a prevenire il razzismo, riguardano ogni persona che vive nel territorio del cantone, indipendentemente dalla sua nazionalità e dall'esistenza di un permesso di soggiorno.

Capitolo II

1. Per attuare la sua politica d'integrazione e di prevenzione del razzismo, il Consiglio di Stato si avvale dei seguenti organi

- il coordinatore cantonale in materia di integrazione degli stranieri e di prevenzione del razzismo (qui di seguito: il coordinatore);

- la camera cantonale consultiva degli immigrati (qui di seguito: la camera).

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato determina le linee guida e stabilisce le priorità in materia di integrazione degli stranieri e di prevenzione del razzismo.

Capitolo II

1. Il coordinatore è incaricato della realizzazione degli obiettivi della legge e applica la politica del Consiglio di Stato in materia di integrazione degli stranieri e di prevenzione del razzismo.

2. I suoi compiti consistono in particolare nel

- garantire la coerenza dell'azione dello Stato, la collaborazione e il coordinamento interdipartimentale in materia di integrazione degli stranieri e di prevenzione del razzismo;

- proporre azioni che favoriscano l'integrazione degli stranieri e la prevenzione del razzismo;

- assicurare il collegamento tra lo Stato, le comunità straniere e le associazioni attive nel campo dell'integrazione e della prevenzione del razzismo;

- sensibilizzare i membri dell'amministrazione a contatto con la popolazione migrante alla pluralità culturale della società;

- collaborare con i comuni in materia di integrazione degli stranieri e di prevenzione del razzismo;

- essere il referente cantonale delle autorità federali in materia di integrazione degli stranieri e di prevenzione del razzismo;

- presentare al Consiglio di Stato una relazione annuale e una valutazione delle azioni intraprese.

Capitolo II

1. La Camera cantonale consultiva degli immigrati è incaricata di

- costituire un luogo di scambio, di dialogo e d'informazione tra le persone straniere, le autorità e gli Svizzeri;

- studiare e documentare la problematica dell'integrazione degli stranieri nel Cantone;

- formulare proposte al Consiglio di Stato in materia di integrazione degli stranieri nel Cantone;

- presentare annualmente un rapporto delle sue attività al Consiglio di Stato, contenente in particolare le sue raccomandazioni in materia di integrazione degli stranieri;

- prendere posizione sui progetti di modifiche legislative o regolamentari che riguardano l'integrazione degli stranieri nel Cantone;

- favorire i legami con e tra le commissioni consultive comunali.

2. Essa può organizzare incontri per informare su problematiche concernenti gli stranieri e per permettere scambi tra le persone straniere e svizzere.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della camera, in accordo con quest'ultima.

2. I membri della camera, così come il suo presidente, sono nominati dal Consiglio di Stato. Un regolamento stabilisce i criteri di nomina [C].

3. Lo Stato mette a disposizione della camera una segreteria.

Capitolo II

1. I mezzi finanziari a disposizione della camera per il suo funzionamento sono fissati annualmente dal bilancio dello Stato.

2. I membri della camera che non rappresentano un dipartimento o un servizio dello Stato ricevono un'indennità di presenza per la loro partecipazione alle sedute della camera e ai gruppi di lavoro che essa istituisce.

3. L'importo delle indennità dovute al presidente della camera per il suo lavoro è stabilito in un regolamento adottato dal Consiglio di Stato [C].

Capitolo II

1. Nella sua politica di prevenzione del razzismo, il Consiglio di Stato collabora con le associazioni attive in questo settore.

Capitolo III

1. Le autorità cantonali e comunali garantiscono agli stranieri un'informazione adeguata sulle condizioni di vita nel cantone, sui loro diritti e doveri e sull'offerta in materia di integrazione.

Capitolo IV

1. Le autorità comunali e cantonali collaborano in materia di integrazione degli stranieri e di prevenzione del razzismo.

2. Al fine di facilitare la collaborazione, ogni comune designa un responsabile per le questioni di integrazione degli stranieri e di prevenzione del razzismo. Diversi comuni possono accordarsi per designare un responsabile comune. In mancanza di designazione da parte dei comuni, il responsabile sarà il sindaco.

Capitolo V

1. Lo Stato può concedere sovvenzioni per attività che promuovono l'integrazione degli stranieri e la prevenzione del razzismo.

Capitolo V

1. Le attività che possono beneficiare di una sovvenzione sono le seguenti

a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire il loro apprendimento del francese;

b. incoraggiare i progetti volti all'integrazione nel mondo del lavoro;

c. promuovere le iniziative e i progetti che tengono conto dei bisogni particolari delle donne, dei bambini e degli adolescenti in materia di integrazione;

d. mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultura;

e. implementare una politica d'informazione coerente per e sulla popolazione straniera residente nel Cantone di Vaud;

f. promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popolazione straniera;

g. sostenere misure volte a promuovere e migliorare la salute della popolazione straniera;

h. formare e perfezionare le persone attive negli scambi interculturali (mediatori culturali);

i. coordinare le misure particolari di integrazione;

j. creare e assicurare il funzionamento di servizi di aiuto agli stranieri dedicati essenzialmente al coordinamento, alla comunicazione e all'informazione;

k. sostenere ricerche scientifiche nel campo dell'integrazione;

l. promuovere progetti di prevenzione della violenza e della delinquenza;

m. prevenire il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia;

n. sostenere le vittime di discriminazioni e di atti razzisti, antisemiti e xenofobi;

o. prevenire il ripiegamento comunitario e la creazione di ghetti.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce in un regolamento [C] le condizioni di concessione delle sovvenzioni.

3. La concessione di sovvenzioni basata su altre basi legali non è soggetta alle condizioni e alle procedure previste dalla presente legge.

Capitolo V

1. Il capo del dipartimento a cui è collegato il coordinatore è competente per concedere sovvenzioni.

Capitolo V

1. Le sovvenzioni sono concesse sulla base di decisioni o convenzioni.

Capitolo V

1. La sovvenzione è concessa sulla base di un budget dettagliato dell'attività del beneficiario.

2. La convenzione o la decisione che concede la sovvenzione stabilisce gli obiettivi della concessione della sovvenzione e le attività per le quali essa sarà impiegata.

3. La sovvenzione è concessa per un periodo massimo di tre anni. Può essere rinnovata.

Capitolo V

1. Il beneficiario presenta ogni anno un rapporto annuale che descrive precisamente l'uso che ha fatto della sovvenzione.

2. Il coordinatore assicura che essa sia stata utilizzata in conformità con l'assegnazione concordata o decisa e che le condizioni e gli oneri ai quali è sottoposta siano stati rispettati dal beneficiario.

3. Quest'ultimo deve fornire tutte le informazioni utili a tale scopo.

Capitolo V

1. Il mancato rispetto da parte del beneficiario delle condizioni stabilite dalla convenzione o dalla decisione può comportare l'obbligo di restituzione totale o parziale della sovvenzione e la sua revoca.

Capitolo VI

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione cantonale e ne fisserà, mediante decreto, la data di entrata in vigore.

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