REGOLAMENTO sul fondo per il rafforzamento del finanziamento cantonale in materia d'asilo (RF-CA) - Oggetto (RF-CA)
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1. È istituito un fondo destinato al finanziamento della politica cantonale in materia di asilo (di seguito denominato «il fondo»).
1. Il fondo è annualmente alimentato dai versamenti della Fondazione vodese per l'accoglienza dei richiedenti asilo (FAREAS) al dipartimento secondo le modalità e alle condizioni previste dalla Convenzione e dai suoi allegati del 24 marzo 2000, stipulata tra lo Stato di Vaud e la FAREAS, nonché da ogni altro contributo, trattenuta, donazione, lascito o restituzione conformi alla destinazione del fondo.
1. Il fondo ha lo scopo di rafforzare il finanziamento nel settore dell'asilo, nei limiti degli importi disponibili, per
a. la scolarizzazione specifica e la formazione dei richiedenti l'asilo, rimanendo riservato l'articolo 114 lettera b della legge scolastica [C];
b. le spese di gestione del centro di accoglienza specifico per i richiedenti l'asilo minorenni a carico del Cantone;
c. l'assistenza e l'aiuto al ritorno dei richiedenti l'asilo conformemente alle decisioni del Consiglio di Stato;
d. gli investimenti effettuati fino ad oggi, acquisizioni o locazioni di immobili per l'alloggio di richiedenti l'asilo, che devono essere rimborsati alla Confederazione;
e. i programmi di integrazione dei rifugiati domiciliati nel Cantone, ai quali è stato concesso l'asilo in Svizzera;
f. gli aiuti individuali che non sono interamente rimborsati dalla Confederazione;
g. le spese amministrative (mandati) sostenute dallo Stato in relazione al controllo dell'esecuzione delle convenzioni e dei contratti di prestazioni.
1. Il fondo figura nel bilancio dello Stato. Per la tenuta dei conti, si applica il principio del metodo lordo ai sensi dell'articolo 14 a della legge del 27 novembre 1972 sulle finanze (LFIN) [D], che prescrive il divieto di compensazione tra attivi e passivi nonché tra oneri e proventi. Le spese coperte dal fondo figurano nel bilancio ordinario dello Stato conformemente all'articolo 6, comma 1, LFIN, oppure sono oggetto di un credito supplementare ai sensi dell'articolo 11 LFIN. Il ricavo proveniente dalla dissoluzione del fondo è disciplinato dagli stessi principi.
2. La gestione amministrativa e finanziaria del fondo è assicurata dal dipartimento, rispettivamente su procura del capo del dipartimento, dal Servizio della Popolazione (SPOP).
1. Il capo del dipartimento decide di finanziare oneri specifici attraverso un prelievo sul fondo nell'ambito del presente regolamento, su proposta del SPOP. Il SPOP esamina ogni proposta ricevuta e la sottopone al capo del dipartimento con il suo parere.
2. Il capo del dipartimento può delegare le sue competenze al capo del SPOP per finanziare aiuti individuali che non sarebbero coperti, né dalla Confederazione né dal cantone, ai sensi dei regimi esistenti.
1. Il dipartimento è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra immediatamente in vigore.