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142.15.1 RVLMC CH-VD

REGOLAMENTO concernente la Fondation romande de détention administrative LMC (RVLMC) - Costituzione, sede (RVLMC)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1. Con il nome di Fondazione romanda di detenzione LMC, è istituita una fondazione di diritto pubblico con sede a Losanna.

2. Con una decisione presa all'unanimità, la Conferenza può spostare la sede della Fondazione.

1.

1. La Fondazione ha in particolare i seguenti scopi

a. lo studio e la definizione dei bisogni in infrastrutture per la detenzione amministrativa,

b. la realizzazione, l'esercizio e la gestione di uno o più stabilimenti destinati alla detenzione amministrativa.

2. La Fondazione può compiere tutti gli atti in rapporto diretto o indiretto con la realizzazione dei suoi scopi; essa può in particolare acquisire o alienare diritti reali immobiliari, sottoscrivere o assumere partecipazioni in stabilimenti destinati alla detenzione, concludere tutti i contratti relativi all'esercizio di tali stabilimenti.

1. Il capitale iniziale della Fondazione è costituito da un importo di Fr. 300'000.-- (trecentomila franchi), ogni cantone concordatario versando un contributo di Fr. 100'000.--.

2. In caso di ulteriore adesione di un cantone al Concordato [A], questo cantone versa una partecipazione il cui importo è stabilito dalla Conferenza e che non può essere inferiore alla quota cantonale iniziale.

3. La Fondazione può accettare contributi straordinari al suo capitale, in particolare da parte della Confederazione o di cantoni non concordatari.

1. Le risorse della Fondazione sono

a. il prodotto dei prezzi di pensione incassati presso le autorità di investimento,

b. le sovvenzioni,

c. le donazioni in denaro o in natura accettate dal Consiglio.

1. Il bilancio, i conti e la copertura del deficit sono regolati come prescritto all'articolo 33 del Concordato [A].

1. Gli organi della Fondazione sono

a. il Consiglio di Fondazione,

b. l'organo di revisione.

1. Il Consiglio di Fondazione è composto da tre a sette membri. Il presidente e il segretario della Conferenza ne fanno parte di diritto. Gli altri membri sono designati dalla Conferenza per un periodo di quattro anni e possono essere rieletti due volte.

2. Il Consiglio decide liberamente la propria organizzazione, in particolare per quanto riguarda la delega interna o esterna dei poteri e la rappresentanza.

3. Il Consiglio si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, ma almeno due volte all'anno.

1. Il Consiglio è l'organo responsabile dell'amministrazione, della direzione e della gestione della Fondazione.

2. A tal fine dispone dei poteri più ampi, fatte salve la nomina del o dei direttori dell'istituzione, per le quali è necessario l'accordo della Conferenza.

3. Il Consiglio esercita le attribuzioni previste dal Concordato [A] o dalle disposizioni concordatarie e adotta il regolamento degli istituti concordatari.

1. L'organo incaricato del controllo delle finanze è quello del cantone dove la Fondazione ha la sua sede.

2. Esso redige gratuitamente ogni anno, per il Consiglio e la Conferenza, un rapporto scritto riguardante le sue indagini sulla gestione e sui conti.

1. La Conferenza è l'autorità di vigilanza della Fondazione. Essa esercita, in particolare, le seguenti competenze

* approvazione della nomina di un direttore d'istituto;

* fissazione del prezzo della pensione e dell'importo annuale a carico dei cantoni sede degli istituti;

* approvazione della gestione, del budget e dei conti;

* decisione sulla ripartizione del disavanzo;

* fissazione del viatico;

* elaborazione del regolamento generale di detenzione.

1. Accettato il 16 marzo 2000 all'unanimità dai membri della Conferenza, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della sua adozione da parte di tutti i cantoni concordatari secondo le regole proprie a ciascuno di essi. Una decisione della Conferenza attesta questa entrata in vigore.

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