REGOLAMENTO concernente la Fondation romande de détention administrative LMC (RVLMC) - Costituzione, sede (RVLMC)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Con il nome di Fondazione romanda di detenzione LMC, è istituita una fondazione di diritto pubblico con sede a Losanna.
2. Con una decisione presa all'unanimità, la Conferenza può spostare la sede della Fondazione.
1.
1. La Fondazione ha in particolare i seguenti scopi
a. lo studio e la definizione dei bisogni in infrastrutture per la detenzione amministrativa,
b. la realizzazione, l'esercizio e la gestione di uno o più stabilimenti destinati alla detenzione amministrativa.
2. La Fondazione può compiere tutti gli atti in rapporto diretto o indiretto con la realizzazione dei suoi scopi; essa può in particolare acquisire o alienare diritti reali immobiliari, sottoscrivere o assumere partecipazioni in stabilimenti destinati alla detenzione, concludere tutti i contratti relativi all'esercizio di tali stabilimenti.
1. Il capitale iniziale della Fondazione è costituito da un importo di Fr. 300'000.-- (trecentomila franchi), ogni cantone concordatario versando un contributo di Fr. 100'000.--.
2. In caso di ulteriore adesione di un cantone al Concordato [A], questo cantone versa una partecipazione il cui importo è stabilito dalla Conferenza e che non può essere inferiore alla quota cantonale iniziale.
3. La Fondazione può accettare contributi straordinari al suo capitale, in particolare da parte della Confederazione o di cantoni non concordatari.
1. Le risorse della Fondazione sono
a. il prodotto dei prezzi di pensione incassati presso le autorità di investimento,
b. le sovvenzioni,
c. le donazioni in denaro o in natura accettate dal Consiglio.
1. Il bilancio, i conti e la copertura del deficit sono regolati come prescritto all'articolo 33 del Concordato [A].
1. Gli organi della Fondazione sono
a. il Consiglio di Fondazione,
b. l'organo di revisione.
1. Il Consiglio di Fondazione è composto da tre a sette membri. Il presidente e il segretario della Conferenza ne fanno parte di diritto. Gli altri membri sono designati dalla Conferenza per un periodo di quattro anni e possono essere rieletti due volte.
2. Il Consiglio decide liberamente la propria organizzazione, in particolare per quanto riguarda la delega interna o esterna dei poteri e la rappresentanza.
3. Il Consiglio si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, ma almeno due volte all'anno.
1. Il Consiglio è l'organo responsabile dell'amministrazione, della direzione e della gestione della Fondazione.
2. A tal fine dispone dei poteri più ampi, fatte salve la nomina del o dei direttori dell'istituzione, per le quali è necessario l'accordo della Conferenza.
3. Il Consiglio esercita le attribuzioni previste dal Concordato [A] o dalle disposizioni concordatarie e adotta il regolamento degli istituti concordatari.
1. L'organo incaricato del controllo delle finanze è quello del cantone dove la Fondazione ha la sua sede.
2. Esso redige gratuitamente ogni anno, per il Consiglio e la Conferenza, un rapporto scritto riguardante le sue indagini sulla gestione e sui conti.
1. Il Consiglio redige ogni anno un rapporto di gestione per la Conferenza.
1. La Conferenza è l'autorità di vigilanza della Fondazione. Essa esercita, in particolare, le seguenti competenze
* approvazione della nomina di un direttore d'istituto;
* fissazione del prezzo della pensione e dell'importo annuale a carico dei cantoni sede degli istituti;
* approvazione della gestione, del budget e dei conti;
* decisione sulla ripartizione del disavanzo;
* fissazione del viatico;
* elaborazione del regolamento generale di detenzione.
1. Accettato il 16 marzo 2000 all'unanimità dai membri della Conferenza, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della sua adozione da parte di tutti i cantoni concordatari secondo le regole proprie a ciascuno di essi. Una decisione della Conferenza attesta questa entrata in vigore.