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142.11.1 CH-VD

Regolamento che fissa gli emolumenti in materia di polizia degli stranieri e d'asilo - Oggetto

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

Capitolo I

1. Il presente regolamento completa l'ordinanza del Consiglio federale del 24 ottobre 2007 concernente gli emolumenti percepiti in applicazione della legge sugli stranieri e l'integrazione (Oem-LEI), in quanto stabilisce gli emolumenti cantonali dovuti nel settore del diritto degli stranieri e dell'asilo. Regola inoltre la ripartizione degli emolumenti previsti dal diritto cantonale e federale tra il Cantone e i comuni.

Capitolo II

1. Chiunque richieda una decisione o una prestazione in applicazione della LEI [A] e dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altra parte, sulla libera circolazione delle persone [E] (ALCP), nonché della Convenzione del 4 gennaio 1960 che istituisce l'Associazione Europea di Libero Scambio [F] (Convenzione che istituisce l'AELS), degli accordi di associazione a Schengen e dell'Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo ai diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e della fine dell'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone [G] deve pagare l'emolumento previsto nell'Oem-LEI [B] o nel presente regolamento.

2. Le persone o entità che presentano una domanda a favore di uno straniero rispondono solidalmente con quest'ultimo del pagamento dell'emolumento.

3. Quando più persone o entità richiedono insieme una stessa prestazione, esse rispondono solidalmente tra loro dell'emolumento pertinente.

Capitolo II

1. Gli emolumenti sono riscossi agli sportelli del controllo degli abitanti dei comuni, sulla base di una fattura emessa dal comune o dal servizio cantonale incaricato della popolazione [H], o tramite pagamento online.

2. Il servizio cantonale incaricato della popolazione può richiedere il deposito anticipato di una somma equivalente agli emolumenti, spese speciali e oneri che possono essere riscossi in applicazione del presente regolamento, a titolo di anticipo spese.

Capitolo II

1. Gli emolumenti percepiti per il controllo degli abitanti dei comuni dovranno essere retrocessi al servizio cantonale incaricato della popolazione sulla base della fattura emessa da quest'ultimo. Questo importo dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

2. Quando gli emolumenti sono percepiti dal servizio cantonale incaricato della popolazione, l'importo dovuto al controllo degli abitanti del comune è accreditato sul conto di quest'ultimo nella fattura mensile che riceve, oppure viene versato come rimborso (nota di credito) entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Le correzioni delle fatture precedenti vengono detratte dal rendiconto mensile stabilito dal servizio cantonale incaricato della popolazione.

Capitolo III

1. In assenza di disposizione nel presente regolamento, si applicano le tariffe massime previste dall'Oem-LEI [B].

Capitolo III

1. Conformemente all'articolo 8 capoverso 7 e all'articolo 9 Oem-LEI [B], il Cantone riscuote le seguenti emolumenti

a. Decisioni di rifiuto di concessione, di rifiuto di rinnovo e di revoca delle autorizzazioni di dimora di breve durata o di soggiorno: CHF 117.-

b. Domanda di riesame: CHF 300.- a 500.-

c. Rilascio di un attestato di soggiorno: CHF 20.-

d. Domanda di documento di viaggio per stranieri: CHF 25.-

e. Domanda di concessione di tolleranza di soggiorno in vista di matrimonio: CHF 20.-

Capitolo III

1. Il servizio cantonale responsabile della popolazione può, qualora la situazione economica dello straniero lo giustifichi, ridurre o eliminare gli emolumenti.

Capitolo III

1. I rimborsi spese sono calcolati a parte e sono percepiti in aggiunta all'ammontare dell'emolumento federale e cantonale.

2. Sono considerati rimborsi spese i costi supplementari relativi a una prestazione data, in particolare

a. gli onorari degli esperti, gli onorari del medico consulente che ha rilasciato un certificato e gli onorari del traduttore;

b. le spese generate dalla produzione di fotocopie o altri documenti, le quali sono fatturate a CHF 0.50.- per pezzo;

c. le spese per le indagini effettuate all'estero;

d. le spese postali; in particolare le spedizioni raccomandate dei titoli di soggiorno indirizzate al domicilio degli amministrati o ai datori di lavoro.

Capitolo IV

1. Fatta eccezione per gli emolumenti previsti all'articolo 11 del presente regolamento, gli emolumenti previsti dalle seguenti disposizioni sono soggetti a ripartizione tra il Cantone e i comuni

a. articolo 8 Oem-LEI [B];

b. articolo 6, comma 1, lettera a del presente regolamento.

Capitolo IV

1. Dopo deduzione della parte spettante alle autorità federali, la ripartizione degli emolumenti tra Cantone e comuni ammonta a

a. 70% a favore del Cantone e 30% a favore del comune per quanto concerne il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni (UE-AELS o Stati terzi) di breve durata, di soggiorno, di domicilio e di legittimazione (art. 8, cpv. 1, lett. b a f e art. 8, cpv. 4 e 5 Oem-LEI).

b. 80% a favore del Cantone e 20% a favore del comune per quanto concerne il rinnovo del termine di controllo dell'autorizzazione di domicilio online (art. 8, cpv. 1, lett. f Oem-LEI).

c. 60% a favore del Cantone e 40% a favore del comune per tutte le altre prestazioni, in particolare mantenimento dell'autorizzazione di domicilio, modifica o duplicato dell'autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione F e S, nonché tutti i tipi di rifiuto e revoca dell'autorizzazione (art. 8, cpv. 1, lett. g, h, l, m Oem-LEI e art. 6, cpv. 1, lett. a del presente regolamento).

d. Un importo forfettario di 10 CHF a favore del comune per i cambiamenti di indirizzo all'interno del cantone (art. 8, cpv. 1, lett. j Oem-LEI).

Capitolo V

1. Dopo deduzione della parte spettante alle autorità federali, gli emolumenti previsti dalle disposizioni seguenti spettano integralmente al Cantone

a. articolo 8 capoverso 1 lettere a, i e k Oem-LEI [B];

b. articolo 8 capoverso 1 lettere b ed e Oem-LEI unicamente per quanto concerne il rilascio, il rinnovo e la proroga delle autorizzazioni frontaliere;

c. articolo 8 capoversi 2 e 3 Oem-LEI;

d. articolo 12 Oem-LEI;

e. articolo 6 capoverso 1 lettere b a e del presente regolamento.

Capitolo VI

1. Il regolamento del 16 febbraio 2011 che stabilisce gli emolumenti in materia di polizia degli stranieri e di asilo è abrogato.

Capitolo VI

1. Il dipartimento dell'economia, dell'innovazione, del lavoro e del patrimonio è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1° settembre 2024.

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