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133.75 LPOLC CH-VD

Legge sui cani (LPolC) - Ma (LPOLC)

39 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (39)

Testo normativo (39 Articoli)

Titolo I

1. La presente legge ha lo scopo di proteggere le persone e gli animali dalle aggressioni canine attraverso misure preventive e repressive.

Titolo I

1. La presente legge si applica

a. all'identificazione, alla detenzione, all'allevamento, al commercio e all'uso di cani;

b. alla formazione dei detentori di cani in materia di educazione cinofila e all'educazione dei cani;

c. alla formazione degli educatori cinofili e di altri formatori;

d. al sostegno dei programmi di prevenzione;

e. alla prevenzione dei morsi;

f. alle misure adottate nei confronti dei cani pericolosi o potenzialmente pericolosi e dei loro detentori.

Titolo I

1. Sono considerati potenzialmente pericolosi i cani appartenenti a razze dette da combattimento o che presentano disposizioni aggressive naturalmente elevate di cui il Consiglio di Stato redige l'elenco tramite regolamento, nonché gli incroci derivanti da queste razze.

2. Sono considerati pericolosi i cani, di qualsiasi razza, con precedenti comprovati, cioè quelli che hanno già aggredito persone o animali o che presentano disposizioni aggressive elevate secondo i risultati dell'indagine prevista dagli articoli 25 e seguenti.

3. Sono di grande taglia i cani il cui peso è superiore a venticinque chili o la cui taglia al garrese è superiore a cinquanta-cinque centimetri.

Titolo I

1. Ogni persona che ha la custodia di un cane è considerata come detentore.

Titolo I

1. Si intende per

a. allevatore: ogni proprietario o detentore i cui cani danno alla luce una cucciolata;

b. allevamento: ogni produzione di una cucciolata di cuccioli o ogni detenzione anche transitoria di cuccioli di età inferiore alle 8 settimane.

Titolo I

1. Ogni vendita di cani è considerata commercio.

2. I collocamenti di cani effettuati da organismi di protezione degli animali riconosciuti di utilità pubblica non sono considerati commercio.

Titolo I

1. Ogni cane che sfugge al controllo del suo detentore è considerato un randagio. Restano riservate le disposizioni della legge sulla fauna [B].

Titolo II

1. Il Consiglio di Stato disciplina [C] l'identificazione dei cani e la loro registrazione.

2. Esso disciplina in particolare

a. le condizioni alle quali riconosce una banca dati, in particolare quanto al suo contenuto e alla sua qualità;

b. l'accesso ai dati;

c. l'utilizzo dei dati.

3. È vietato modificare, falsificare o alterare i mezzi di identificazione di un cane.

Titolo II

1. Ogni proprietario di cane annuncia, entro due settimane, alla banca dati e all'amministrazione comunale

a. ogni acquisizione di un cane indicando la sua provenienza, ossia il nome e l'indirizzo della persona che gli ha ceduto l'animale;

b. ogni cessione di un cane indicando la sua destinazione, ossia il nome e l'indirizzo del nuovo detentore;

c. ogni cambiamento di indirizzo;

d. la morte del suo animale.

Titolo II

1. Gli allevatori sono tenuti a dichiarare ogni cucciolata al Servizio veterinario (di seguito: il servizio), ad eccezione di quelli la cui produzione è regolarmente controllata da un'organizzazione cinologica riconosciuta dalla commissione definita all'articolo 32.

2. Tale dichiarazione deve avvenire al più tardi entro 3 mesi dalla nascita e in ogni caso prima della loro cessione, e deve menzionare l'identificazione della madre e dei cuccioli.

Titolo II

1. La riproduzione e l'importazione destinate al commercio di cani potenzialmente pericolosi sono vietate. Lo stesso vale per i loro incroci.

Titolo II

1. La detenzione di un cane potenzialmente pericoloso è soggetta all'autorizzazione del dipartimento competente per gli affari veterinari (di seguito: il dipartimento) [D].

2. Il Consiglio di Stato fissa [C] le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, che devono in particolare riguardare

- le qualità e le conoscenze cinofile del detentore;

- la provenienza del cane e le sue condizioni di detenzione;

- l'obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione cinofila fin dall'acquisto del cane.

3. Il detentore di un cane pericoloso o potenzialmente pericoloso non può detenere nel proprio nucleo familiare un altro cane, indipendentemente dalla sua razza, taglia o peso, se non con l'autorizzazione del dipartimento.

4. Il dipartimento può altresì subordinare l'autorizzazione a oneri particolari.

Titolo II

1. È considerato come passeggiatore colui che non è né il proprietario, né il detentore abituale di uno o più cani che gli vengono affidati per portarli a passeggio.

2. Non è considerato come passeggiatore colui che convive con il detentore abituale del o dei cani che gli vengono affidati per portarli a passeggio.

3. Il passeggiatore non può avere sotto la sua custodia più di due cani alla volta, dei quali un solo cane potenzialmente pericoloso per il quale deve ottenere l’autorizzazione di detenzione relativa. Per quanto riguarda i passeggiatori di cani professionisti, si applicano le disposizioni federali in materia di cura degli animali.

4. Su suolo pubblico, compresa la foresta, il passeggiatore deve in ogni momento prendere le misure atte a controllare il o i cani sotto la sua custodia. Per quanto riguarda i cani potenzialmente pericolosi o di grande taglia, il passeggiatore ha il dovere di far indossare loro una museruola se le circostanze lo richiedono dal punto di vista della sicurezza.

5. Salvo deroga eccezionale del veterinario cantonale, il passeggiatore non può avere sotto la sua custodia un cane che è soggetto a una misura di prossimità, a una misura d'intervento o a una misura provvisoria.

Titolo II

1. Il servizio comunica ogni anno ai comuni l'elenco dei cani stabiliti sul loro territorio registrati nella banca dati.

Titolo II

1. L'allevamento di cani deve mirare ad ottenere cani con un carattere equilibrato e poco aggressivi nei confronti degli esseri umani e degli animali.

2. L'allevatore deve garantire che i suoi cuccioli godano di condizioni che permettano loro di raggiungere un grado di socializzazione adeguato alle condizioni di vita a cui sono destinati.

Titolo II

1. Ogni proprietario di cane deve essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile.

Titolo II

1. Il detentore deve mantenere una sufficiente socializzazione del suo cane nei confronti degli esseri umani e degli altri animali.

2. Ogni detentore di un cane deve essere in grado di controllarlo in ogni momento tramite un comando vocale o gestuale, specialmente in presenza di pubblico o di animali. In caso contrario, il cane deve essere tenuto al guinzaglio e, se necessario, indossare una museruola. Nei casi in cui tale misura risulti sufficiente, l'uso di una protezione dentale al posto della museruola può essere tollerato.

3. Le disposizioni della legge sulla fauna [B] rimangono riservate.

Titolo II

1. Le comuni possono designare i luoghi pubblici vietati ai cani così come quelli dove è obbligatorio tenerli al guinzaglio. Esse adottano le misure individuali previste all'articolo 26.

2. Nei edifici aperti al pubblico, nei trasporti pubblici, nei cortili delle scuole e nelle aree giochi per bambini, i cani di tutte le razze devono essere tenuti al guinzaglio corto, a meno che l'accesso a questi luoghi non sia loro vietato in virtù del comma 1.

3. Durante le manifestazioni pubbliche, i cani di tutte le razze devono essere anch'essi tenuti al guinzaglio corto. Inoltre, l'uso della museruola o dell'applicazione dentale è obbligatorio per i cani potenzialmente pericolosi, così come per i cani soggetti a una misura di vicinanza o di intervento.

4. Questi obblighi non si applicano ai cani che svolgono un ruolo attivo in una manifestazione pubblica, principalmente a quelli che figurano in uno spettacolo o un corteo, a meno che non siano soggetti a una misura di vicinanza o di intervento.

5. I cani potenzialmente pericolosi non hanno l'obbligo di portare la museruola durante le manifestazioni cinofile. I cani soggetti a una misura di vicinanza o di intervento non sono ammessi a questo tipo di manifestazioni.

Titolo II

1. È vietato

a. provocare comportamenti di aggressione dei cani. Sono riservate le attività dei club cinologici riconosciuti. Il Consiglio di Stato fissa le condizioni di riconoscimento;

b. addestrare cani a sospendersi con la bocca a un albero o a qualsiasi altro oggetto;

c. infastidire ostensibilmente i passanti con i cani;

d. mettere in vendita o cedere cani considerati pericolosi.

Titolo II

1. Gli articoli 7, 11, 12, 17 e 18, lettera a) non si applicano ai cani utilizzati durante gli addestramenti e gli interventi da parte degli organi di polizia, delle guardie di frontiera, dell'esercito nonché dagli agenti di sicurezza che abbiano superato con successo un esame presso la polizia, conformemente al concordato intercantonale sulle imprese di sicurezza del 18 ottobre 1996 [E].

2. Il comma 1 si applica per analogia ai cani utilizzati nelle operazioni di soccorso e a quelli usati per la protezione delle greggi.

3. Le condizioni di addestramento dei cani d'intervento degli organi di polizia sono oggetto di direttive del comandante della polizia cantonale stabilite in collaborazione con il veterinario cantonale.

Titolo II

1. Qualsiasi allevatore o detentore che ha smarrito un cane deve annunciarlo senza indugio alla polizia o al canile cantonale.

Titolo II

1. Ogni cane randagio deve essere segnalato alla polizia. Esso viene catturato per essere messo in canile. Se la cattura rappresenta un serio pericolo o risulta impossibile, può essere abbattuto sul posto da un rappresentante dell'autorità.

Titolo II

1. Le spese di identificazione di un cane effettuate dal canile cantonale e le spese di intervento della polizia o dei dipendenti del canile cantonale per il recupero di un cane sono a carico del detentore del cane.

2. La decisione definitiva ed esecutiva relativa a queste spese vale come titolo per l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento [F].

Titolo II

1. Ogni detentore il cui cane abbia ferito una persona o un animale tramite morsicatura deve prestare soccorso a tale persona o animale e segnalare l'incidente al servizio o alla stazione di polizia più vicina.

2. Le segnalazioni riguardanti i cani d'intervento degli organi di polizia, delle guardie di frontiera e dell'esercito sono disciplinate da una procedura speciale stabilita dal Consiglio di Stato. Tale procedura differenzierà le situazioni a seconda che si tratti di una morsicatura avvenuta nell'ambito del lavoro di intervento del cane o nell'ambito privato.

Titolo II

1. I veterinari, i medici, i comuni, gli organi di polizia e gli educatori cinofili sono tenuti ad annunciare al servizio i casi in cui un cane

a. ha ferito o aggredito esseri umani o animali;

b. presenta elevate disposizioni aggressive o segni di disturbi comportamentali problematici dal punto di vista della sicurezza.

Titolo II

1. Quando viene a conoscenza di un caso di aggressione, di morso o di sospetto di aggressività, il servizio esamina il caso e valuta l'opportunità di un'indagine. Per realizzarla, richiede il coinvolgimento delle autorità comunali.

Titolo II

1. Ogni cane sospettato di aggressività è sottoposto a una valutazione comportamentale. Se del caso, su preavviso prefettizio, è immediatamente sequestrato e condotto al canile municipale.

2. Il servizio è competente per ordinare una valutazione comportamentale e per proporre ai comuni le misure di prossimità da adottare nei confronti del cane o del detentore, in particolare di imporre

a. i corsi di educazione cinofila;

b. la tenuta del cane al guinzaglio;

c. l'applicazione dell'apparecchio dentale;

d. l'uso della museruola;

e. la designazione delle persone autorizzate a detenere il cane;

f. l'eutanasia, in caso di recidiva o di problemi gravi.

3. Le spese di ricovero al canile municipale, della valutazione comportamentale e dell'eventuale eutanasia sono a carico del detentore.

4. La decisione definitiva ed esecutiva relativa a tali spese vale quale titolo di estinzione ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [F].

Titolo II

1. Ogni proprietario o detentore di un cane è tenuto a fornire al servizio, nonché agli esperti da esso designati, le informazioni richieste.

2. Durante un'indagine o una valutazione comportamentale, nella misura necessaria all'esecuzione dei propri compiti, il servizio, tramite i suoi collaboratori debitamente giurati, può accedere ai locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, anche senza l'autorizzazione dell'avente diritto.

3. Può, tramite il prefetto, ricorrere alla forza pubblica.

Titolo II

1. Oltre alle misure di prossimità previste all'articolo 26, il servizio adotta misure d'intervento graduate in funzione dell'ampiezza delle disposizioni aggressive del cane o della mancanza di capacità del suo detentore di occuparsene, quali

a. far seguire una terapia comportamentale al cane;

b. interdire la detenzione di un cane particolare;

c. pronunciare un'interdizione temporanea o definitiva di detenere un cane;

d. ordinare una sterilizzazione o una castrazione;

e. ordinare l'eutanasia di un cane o di una cucciolata, fatto salvo l'articolo 120 del codice rurale e fondiario [G];

f. ordinare la confisca del cane ai fini del suo ricollocamento.

2. Esso adotta le misure appropriate nei confronti degli allevamenti e dei commerci i cui prodotti sono reputati aggressivi. Tali misure possono giungere fino all'interdizione di praticare l'allevamento o il commercio.

3. Il servizio può delegare determinati compiti rientranti nella sua autorità ai comuni che dispongono dell'infrastruttura e del personale competente necessari.

4. Le misure di prossimità o d'intervento riguardanti i cani d'intervento degli organi di polizia, delle guardie di confine e dell'esercito sono disciplinate da una procedura speciale stabilita dal Consiglio di Stato [C].

Titolo II

1. Qualsiasi persona, contro la quale sia stato pronunciato un divieto di detenzione di un cane, e che desideri acquisire un nuovo cane, deve ottenere l'autorizzazione del servizio.

2. Tale autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni

a. il superamento dell'esame previsto all'articolo 31;

b. una valutazione positiva stabilita dal servizio nei 6 mesi successivi all'acquisizione di un nuovo cane.

3. Se il divieto è stato pronunciato a titolo definitivo, la persona può chiedere il riesame della sua situazione dopo un periodo di 5 anni. In tal caso, gli alinea 1 e 2 sono applicabili.

Titolo II

1. Chiunque offra corsi di educazione cinofila, addestramento al morso o prevenzione degli incidenti da morso o offra altri servizi relativi all'educazione o al comportamento del cane deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal servizio.

2. Il Consiglio di Stato [C] definisce i diversi tipi di autorizzazioni rilasciate in base al profilo dei detentori o dei cani presi in carico.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni.

4. I medici veterinari comportamentalisti sono esenti dall'autorizzazione così come i medici veterinari che forniscono consigli relativi all'educazione cinofila durante una consultazione veterinaria.

Titolo II

1. Le formazioni dispensate agli educatori cinofili devono essere riconosciute dall'Ufficio federale di veterinaria.

2. Il veterinario cantonale può riconoscere altre formazioni a condizione che sia stabilito che queste permettano di raggiungere conoscenze e abilità comparabili alle formazioni riconosciute dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. Le spese sono a carico della persona che segue queste formazioni.

Titolo II

1. Lo Stato e i comuni possono sostenere finanziariamente i programmi di prevenzione a favore dei bambini.

Titolo II

1. Il veterinario cantonale può concedere un sussidio, sotto forma di aiuto finanziario, agli enti privati o pubblici che attuano un programma di prevenzione degli incidenti da morso a favore dei bambini (di seguito: PAM) e che hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie a tale scopo.

2. L'importo totale dei sussidi assegnati a favore dei PAM è limitato dal credito iscritto a tal fine nel bilancio ordinario del Dipartimento incaricato degli affari veterinari [D].

3. Il sussidio è concesso per un periodo di un anno sulla base di una decisione che stabilisce gli oneri e le condizioni a cui è subordinato. Si basa sul piano delle attività PAM svolte dall'ente beneficiario del sussidio e sul bilancio di tale piano. Il sussidio deve rispondere a un'esigenza per l'ente beneficiario e permettere sia di raggiungere un numero maggiore di bambini rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sussidio, sia di compensare in tutto o in parte gli oneri non coperti da una rifatturazione.

4. Il sussidio consiste generalmente in un importo forfettario per bambino o classe coinvolto nel programma PAM.

5. Il veterinario cantonale è l'autorità incaricata del monitoraggio e del controllo dei sussidi che concede. Garantisce che il sussidio concesso sia utilizzato in conformità con la destinazione prevista e che le condizioni e gli oneri cui è soggetto siano rispettati dal beneficiario. A tal fine, il veterinario cantonale può richiedere qualsiasi documento utile.

6. L'ente beneficiario del sussidio è soggetto all'obbligo di informare in conformità con l'articolo 19 della legge sui sussidi [H].

7. Il veterinario cantonale elimina, riduce il sussidio o ne richiede la restituzione totale o parziale alle condizioni degli articoli 29 a 31 della legge sui sussidi.

Titolo II

1. Fatta salva l'applicazione delle altre misure previste dalla presente legge, qualsiasi infrazione a una delle sue disposizioni è punibile con un'ammenda fino a 20.000 franchi.

Titolo II

1. Il dipartimento riscuote dai proprietari di cani potenzialmente pericolosi un emolumento relativo all'autorizzazione di detenzione ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Titolo III

1. I detentori e proprietari di cani potenzialmente pericolosi o pericolosi dispongono di un termine di 6 mesi per dichiarare i loro cani presso il dipartimento a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco redatto dal Consiglio di Stato conformemente all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

Titolo IV

1. …

2. In deroga alla legge sulla procedura amministrativa [I], il termine per presentare ricorso contro le decisioni prese ai sensi della presente legge è di venti giorni, in relazione alla confisca, all'eutanasia nonché alle misure provvisorie come il sequestro.

Titolo IV

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione cantonale e ne fisserà, mediante decreto, la data di entrata in vigore.

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