REGOLAMENTO sulle competenze, l'organizzazione e i mezzi degli assistenti di sicurezza pubblica (RASP) - Oggetto (RASP)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Il presente regolamento definisce le competenze, l'organizzazione e i mezzi degli assistenti di sicurezza pubblica.
1. La terminologia utilizzata nel presente regolamento si applica indifferentemente alle donne e agli uomini.
1. Le due categorie di assistenti di sicurezza pubblica sono
a. gli assistenti di sicurezza pubblica dei comuni, associazioni di comuni, federazioni di comuni o agglomerati o dello Stato.
b. gli agenti di trasferimento, di sorveglianza e di custodia (qui di seguito: ATS).
2. Gli assistenti di sicurezza pubblica dispongono di un tesserino di legittimazione nominativo rilasciato sotto il controllo della Direzione operativa.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica sono assunti da un comune, associazione di comuni, federazione di comuni o agglomerato, oppure dallo Stato, rappresentato dalla polizia cantonale.
2. La Direzione operativa stabilisce le condizioni minime per l'assunzione degli assistenti di sicurezza pubblica, in particolare per quanto riguarda la buona reputazione.
3. Gli assistenti di sicurezza pubblica devono possedere un attestato di formazione riconosciuto dallo Stato per poter esercitare la loro attività.
4. Prima dell'assunzione di un assistente di sicurezza pubblica da parte di un comune senza polizia, quest'ultimo deve sottoporre la candidatura per controllo e parere al comandante della gendarmeria per delega della Direzione operativa.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica non sono armati, fatto salvo il caso degli ATS alle condizioni previste dall'articolo 8.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica agiscono sotto la responsabilità della loro autorità d'ingaggio.
2. Il comandante della gendarmeria è l'autorità di sorveglianza per gli assistenti di sicurezza pubblica delle comuni senza polizia. A tal fine, controlla in particolare il loro livello di formazione tramite delega della Direzione operativa.
3. I comandanti di polizia comunale o intercomunale sono autorità di sorveglianza per gli assistenti di sicurezza pubblica che operano sul territorio comunale o intercomunale. A tal fine, controllano in particolare il loro livello di formazione e la loro attività.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica eseguono le missioni che sono loro attribuite dall'autorità di assunzione.
2. Essi agiscono, in linea di principio, sul territorio che è sotto la responsabilità della loro autorità di assunzione. La Direzione operativa decide eventuali eccezioni.
3. Le competenze degli assistenti di sicurezza pubblica in materia di circolazione stradale definite dalle leggi speciali sono riservate.
4. La Direzione operativa può emettere direttive complementari.
1. Gli ATS possono essere ingaggiati da un comune, un'associazione di comuni, una federazione o un'agglomerato solo con l'accordo del dipartimento responsabile della sicurezza [B]. Le richieste devono essere inviate per iscritto e preavvisate dagli organi di gestione dell'organizzazione di polizia vodese.
2. Gli ATS devono essere subordinati a un'autorità di polizia.
3. Gli ATS devono aver superato l'esame specifico riconosciuto dalla Direzione operativa prima di poter svolgere le loro mansioni. Devono seguire le formazioni continue prescritte dalle direttive della Direzione operativa.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica delle comuni senza polizia registrano i loro interventi in un registro di attività che viene conservato per 5 anni.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica devono aver completato con successo la formazione di base secondo il piano di formazione stabilito dalla Direzione operativa prima di poter svolgere le loro mansioni.
2. I costi di formazione degli assistenti di sicurezza pubblica sono a carico dell'autorità di assunzione.
3. Gli ATS devono seguire le formazioni supplementari stabilite dal piano di formazione specifico emesso dalla Direzione operativa.
4. Gli assistenti di sicurezza pubblica devono seguire le formazioni continue prescritte dalla Direzione operativa.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica indossano le uniformi specifiche stabilite dalla Direzione Operativa. Queste non devono essere confuse con quelle delle forze di polizia.
2. È vietato utilizzare le parole "polizia", "poliziotto" o un altro termine che possa creare confusione con la professione di poliziotto sugli abiti, l'attrezzatura o il materiale degli assistenti di sicurezza pubblica.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica utilizzano il materiale necessario per l'adempimento delle loro missioni e, fatto salvo il loro addestramento e l'articolo 5 del presente regolamento, a condizione che tale materiale non sia confondibile con quello delle forze di polizia.
1. Gli assistenti di sicurezza pubblica, in linea di principio, non hanno il diritto di utilizzare veicoli dotati di dispositivi di emergenza. Non possono effettuare corse d'urgenza.
2. Gli assistenti di sicurezza pubblica possono utilizzare un veicolo di polizia o dotato di dispositivi di emergenza solo quando l'esecuzione della missione lo richiede. Tali utilizzi devono essere documentati per iscritto.
1. La Direzione Operativa stabilisce, se necessario, le norme relative all'utilizzo di altri mezzi da parte degli assistenti di sicurezza pubblica per l'esecuzione della loro missione.
1. Tutte le persone che svolgono funzioni corrispondenti agli assistenti di sicurezza pubblica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono far valere l'esperienza e le competenze acquisite. La Direzione operativa può richiedere una formazione supplementare.
1. Le autorità incaricate dell'assunzione degli assistenti di sicurezza pubblica hanno un termine stabilito dalla Direzione operativa per applicare le disposizioni riguardanti le iscrizioni sul materiale e l'equipaggiamento.
1. La Direzione operativa emette, se necessario, le direttive complementari necessarie durante il periodo transitorio.
1. Il Dipartimento della Sicurezza e dell'Ambiente è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1º gennaio 2012.