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125.15 LC-MVMS CH-VD

di applicazione del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (LC-MVMS) - Ma (LC-MVMS)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1. La presente legge ha per scopo

a. di designare le autorità competenti per l’attuazione del concordato del 15 novembre 2007 concernente misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (qui di seguito: il concordato) [A];

b. di emanare misure complementari a quelle del concordato.

1. Il capo del dipartimento preposto alla sicurezza può vietare una manifestazione sportiva

a. in caso di rischio di violenza o

b. se l'organizzatore non rispetpa gli obblighi particolari che gli sono imposti dalle autorità.

1. La polizia cantonale è, salvo disposizione contraria della presente legge, l'autorità competente ai sensi del concordato [A].

2. Essa è in particolare competente per emettere le decisioni e ordinare le misure relative a

a. l'autorizzazione di partite (art. 3a del concordato);

b. la perquisizione di spettatori da parte di imprese di sicurezza private (art. 3b del concordato);

c. il divieto di perimetro (art. 4 del concordato);

d. l'obbligo di presentarsi (art. 6 del concordato);

e. la detenzione preventiva (art. 8 del concordato).

3. Essa è inoltre competente per raccomandare la pronuncia di un divieto d'accesso agli stadi ai sensi dell'articolo 10 del concordato [A].

4. La Polizia cantonale sequestra il materiale che può servire a commettere atti di violenza contro persone o oggetti negli stadi, nelle piste di pattinaggio, nelle palestre, nelle vicinanze di questi luoghi, nonché sul tragitto di andata e ritorno per raggiungerli. Essa decide sulla sorte degli oggetti così sequestrati.

5. Il Consiglio di Stato emana la procedura di sequestro e le norme relative alla confisca e alla distruzione del materiale sequestrato.

1. Delle spese di intervento sono percepite a carico degli organizzatori di eventi, alle condizioni stabilite dalla legge sulla fatturazione delle prestazioni materiali fornite dai servizi dello Stato in occasione delle manifestazioni [B].

2. L'autorità competente non può concedere una totale esenzione ai sensi dell'articolo 2 LFacManif a beneficio degli organizzatori di manifestazioni sportive che non abbiano adottato le misure necessarie per minimizzare i rischi di comportamenti antisportivi e/o caratterizzati da violenza.

3. La Polizia cantonale riscuote un emolumento per le decisioni che essa pronuncia in applicazione dell'articolo 4.

1. Il Tribunale delle misure coercitive è competente per verificare se la custodia cautelare è conforme alla legge (art. 8, cpv. 5 del concordato [A]).

1. Per quanto riguarda le persone di età inferiore a 18 anni (di seguito: i minori), il presidente del Tribunale dei minori è competente per verificare se la custodia è conforme alla legge (art. 8, al. 5 del concordato [A] ).

2. Il minore agisce tramite il suo rappresentante legale; può anche agire personalmente se è capace di discernimento.

3. Quando il rappresentante legale del minore è impedito, l'autorità competente richiede all'autorità tutelare di nominarle un curatore.

4. Gli atti di procedura destinati a un minore sono notificati al suo rappresentante legale e, se necessario, alla persona che esercita su di lui l'autorità domestica.

1. La persona posta in stato di fermo ha il diritto di informare della sua detenzione i suoi stretti familiari e i terzi che devono essere avvisati. L'autorità competente è incaricata di fornire queste informazioni, che devono essere comunicate entro dodici ore. Nel caso di una persona minorenne, queste informazioni devono essere fornite il prima possibile.

1. Chiunque contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni attuative è punito con la sanzione pecuniaria.

2. Si applica la legge sulle contravvenzioni [C].

3. Il tentativo, la complicità e la negligenza sono punibili.

1. Con l'entrata in vigore della legge del 19 maggio 2009 che introduce il Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 [D], l'articolo 5 della presente legge è modificato come segue

"Tribunale delle misure coercitive"

"Il Tribunale delle misure coercitive è competente per verificare se la custodia cautelare è conforme alla legge (art. 8 cpv. 5 del concordato [A])".

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione cantonale e ne fisserà, tramite decreto, la data di entrata in vigore.

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