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120.15 RVLMSI CH-VD

Regolamento di applicazione della legge federale che istituisce misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RVLMSI) - Ma (RVLMSI)

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Testo normativo (4 Articoli)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di designare le autorità competenti per attuare la legislazione federale che istituisce misure volte al mantenimento della sicurezza interna [A].

1. La polizia cantonale è, salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'autorità competente ai sensi della legislazione federale che istituisce misure volte al mantenimento della sicurezza interna [A].

2. Essa è in particolare competente per

a. ordinare il divieto di perimetro (art. 24b LMSI);

b. attuare l'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 24d LMSI);

c. pronunciare l'arresto a scopo di identificazione (art. 24e LMSI).

1. I giudici istruttori sono competenti per verificare se la custodia cautelare è conforme alla legge (art. 24e co. 5 LMSI [A] ).

1. Il Dipartimento della sicurezza e dell'ambiente è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, che entra in vigore il 1° agosto 2007.

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