Regolamento di applicazione della legge federale che istituisce misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RVLMSI) - Ma (RVLMSI)
Testo normativo (4 Articoli)
1. Il presente regolamento ha lo scopo di designare le autorità competenti per attuare la legislazione federale che istituisce misure volte al mantenimento della sicurezza interna [A].
1. La polizia cantonale è, salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'autorità competente ai sensi della legislazione federale che istituisce misure volte al mantenimento della sicurezza interna [A].
2. Essa è in particolare competente per
a. ordinare il divieto di perimetro (art. 24b LMSI);
b. attuare l'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 24d LMSI);
c. pronunciare l'arresto a scopo di identificazione (art. 24e LMSI).
1. I giudici istruttori sono competenti per verificare se la custodia cautelare è conforme alla legge (art. 24e co. 5 LMSI [A] ).
1. Il Dipartimento della sicurezza e dell'ambiente è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, che entra in vigore il 1° agosto 2007.