tra il Consiglio federale svizzero, che agisce in nome dei Cantoni di Berna, Vaud, Neuchâtel e Giura, e il Governo della Repubblica francese relativo alla creazione della "Conférence TransJurassienne" (DTJura) (DTJURA)
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1.
1. È istituita una Conferenza Transgiurassiana al fine di favorire la cooperazione transfrontaliera e contribuire alla risoluzione dei problemi di vicinato nelle seguenti regioni di confine
- i Cantoni di Berna, Vaud, Neuchâtel e Giura;
- la regione della Franca Contea.
2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo l'attività degli organismi esistenti o da creare in virtù di accordi internazionali.
1. La Conferenza è composta da due delegazioni che comprendono
- per la Svizzera: i rappresentanti dei Cantoni di Berna, Vaud, Neuchâtel e Giura;
- per la Francia: il rappresentante dello Stato nella regione Franca Contea, il presidente del Consiglio regionale della Franca Contea, i rappresentanti dello Stato nei dipartimenti del Doubs, del Giura, dell'Alta Saona e del Territorio di Belfort, i Presidenti dei Consigli generali del Doubs, del Giura, dell'Alta Saona e del Territorio di Belfort, un rappresentante dei comuni per dipartimento.
2. Ciascuna delegazione può avvalersi di esperti.
1. I partner organizzano tramite convenzione tra di loro la loro partecipazione alla Conferenza.
1. La Conferenza stabilisce un regolamento interno che definisce le modalità della sua organizzazione.
1. La Conferenza tiene regolarmente informate le autorità pubbliche competenti sulle sue attività. Essa può formulare raccomandazioni ai Governi e, eventualmente, preparare progetti di accordo.
1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte il completamento delle formalità interne necessarie, per quanto le riguarda, per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte avrà notificato all'altra Parte il completamento delle formalità interne necessarie, per quanto le riguarda, per l'entrata in vigore del presente Accordo.
1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Tuttavia, ciascuna Parte può denunciarlo mediante l'invio all'altra Parte di un preavviso scritto di almeno sei mesi, con la denuncia che prende effetto alla scadenza di un anno civile.