Legislator Giurisprudenza & Legislazione
111.21 CoParl CH-VD

CONVENZIONE relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, della ratifica, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei Cantoni con l'estero (CoParl) - Oggetto della convenzione (CoParl)

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (23)

Testo normativo (23 Articoli)

Capitolo I

1. La presente convenzione disciplina l'intervento dei Parlamenti dei Cantoni contraenti nella procedura di elaborazione, ratifica, esecuzione e modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati con l'estero (di seguito: la convenzione intercantonale o le convenzioni intercantonali).

Capitolo I

1. Il Governo di ciascuno dei cantoni contraenti informa regolarmente, ma almeno una volta all'anno, il Parlamento del proprio cantone sulle sue attività in materia di politica estera.

2. Il rapporto informativo del Governo è rinviato all'esame della commissione per gli affari esteri che, dopo aver ascoltato il Governo ed essersi munita di tutte le informazioni utili, propone al Parlamento di prenderne atto.

3. Quando un Parlamento intende formulare una proposta al Governo del proprio cantone, procede in applicazione della propria legislazione.

Capitolo I

1. L'Ufficio interparlamentare di coordinamento è composto da un parlamentare e da un supplente per ogni cantone contraente, designati secondo la legislazione propria di ciascun cantone.

2. L'Ufficio designa a turno il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni.

3. L'Ufficio può disporre di un segretariato amministrativo permanente, i cui costi sono ripartiti tra i cantoni contraenti in base alla loro popolazione.

4. Per il resto, si organizza autonomamente e si dota di un regolamento.

Capitolo I

1. L'Ufficio di coordinamento interparlamentare assicura lo scambio di informazioni e la coordinazione parlamentare relative agli affari intercantonali e internazionali che interessano i cantoni contraenti.

2. Esso redige e aggiorna la documentazione sulla collaborazione intercantonale e sulle convenzioni intercantonali che vincolano i cantoni contraenti.

3. Esso funge da interlocutore interparlamentare della Conferenza dei Governi della Svizzera occidentale (di seguito: CGSO) e delle Conferenze regionali specializzate dei capi dipartimento.

4. Il verbale delle sedute dell'Ufficio è inviato ai membri delle commissioni degli affari esteri dei cantoni contraenti.

Capitolo I

1. La CGSO e le Conferenze regionali specializzate dei capi di dipartimento informano l'Ufficio interparlamentare di coordinamento delle convenzioni intercantonali che sono in corso di elaborazione sotto la loro egida.

2. I Governi dei cantoni contraenti informano l'Ufficio delle altre convenzioni che sono in corso di elaborazione.

Capitolo II

1. Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei casi in cui la conclusione o la ratifica di una convenzione intercantonale è sottoposta all'approvazione del Parlamento in almeno due dei cantoni contraenti.

2. Tali disposizioni sono applicabili solo ai cantoni contraenti nei quali la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale è sottoposta all'approvazione del Parlamento (di seguito: i cantoni interessati), anche se altri cantoni contraenti partecipano alla convenzione intercantonale.

3. Ciascuno dei cantoni contraenti che prende parte alla convenzione intercantonale determina, conformemente alla propria legislazione, se la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale in questione è sottoposta all'approvazione del proprio Parlamento.

Capitolo II

1. Al termine del processo di negoziazione, il Governo di ciascun cantone interessato trasmette il progetto di convenzione intercantonale al Parlamento, in applicazione della sua legislazione cantonale.

2. I Governi dei cantoni interessati possono concordare che questa trasmissione sarà effettuata da una Conferenza regionale specializzata dei capi di dipartimento o dalla CGSO.

Capitolo II

1. I Parlamenti dei cantoni interessati costituiscono una commissione interparlamentare composta da sette rappresentanti per ciascun cantone interessato, designati da ciascun Parlamento secondo la procedura che applica per la designazione delle proprie commissioni. L'Ufficio interparlamentare di coordinamento informa i Governi dei cantoni interessati o la Conferenza.

2. L'Ufficio invita gli uffici dei Parlamenti dei cantoni non parte della presente convenzione a inviare alla commissione interparlamentare una delegazione di sette rappresentanti per ciascun cantone in cui la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale è soggetta all'approvazione del Parlamento. Questi rappresentanti hanno voce consultiva.

3. La commissione interparlamentare può esprimere una posizione sul progetto di convenzione intercantonale, entro un termine sufficiente stabilito dai Governi dei cantoni interessati.

Capitolo II

1. La commissione interparlamentare è convocata dal segretariato dell'Ufficio interparlamentare di coordinamento.

2. Le sedute della commissione non sono pubbliche. I suoi membri sono vincolati al segreto d'ufficio.

3. Durante la sua seduta costitutiva, la commissione interparlamentare elegge un presidente e un vicepresidente, scegliendoli tra le delegazioni di due cantoni diversi. L'elezione avviene al primo turno a maggioranza assoluta, al secondo turno a maggioranza relativa.

4. Il segretariato della commissione interparlamentare e la conservazione degli archivi sono assicurati dal segretariato dell'Ufficio interparlamentare di coordinamento.

5. La commissione interparlamentare prende le sue decisioni a maggioranza dei deputati presenti dei cantoni interessati.

6. La presa di posizione della commissione interparlamentare è comunicata ai Governi dei cantoni interessati o alla Conferenza da essi designata. Essa menziona il risultato del voto all'interno di ciascuna delegazione cantonale.

7. I rappresentanti dei Governi dei cantoni interessati o della Conferenza partecipano alle sedute della commissione interparlamentare, con voce consultiva. Il segretariato dell'Ufficio interparlamentare di coordinamento informa questi organi della convocazione della commissione interparlamentare e invia loro, almeno un mese prima della seduta, le proposte di emendamenti.

8. La commissione interparlamentare può dotarsi di un regolamento.

Capitolo II

1. I Governi dei cantoni interessati o la Conferenza da essi designata informano la commissione interparlamentare sulle azioni intraprese in seguito alla sua presa di posizione prima della firma della convenzione intercantonale.

2. La commissione interparlamentare può, se del caso, formulare nuove proposte relative agli emendamenti presentati nell'ambito della sua presa di posizione.

Capitolo II

1. Previo avviso della loro commissione degli affari esteri, gli uffici dei Parlamenti dei cantoni interessati possono rinunciare a costituire una commissione interparlamentare se la concertazione consente di constatare l'unanimità a tale proposito. Essi ne informano i Governi dei cantoni interessati o la Conferenza.

2. In questo caso, ogni Parlamento o la sua commissione competente può esprimere una posizione sul progetto di convenzione intercantonale, entro un termine sufficiente fissato dai Governi.

3. I Governi dei cantoni interessati o la Conferenza da essi designata informano i membri del Parlamento o della sua commissione competente dell'esito dato alla loro presa di posizione prima della firma della convenzione intercantonale.

Capitolo II

1. Le convenzioni intercantonali sono sottoposte, dopo la loro firma da parte dei Governi dei cantoni interessati, all'approvazione del Parlamento, conformemente alla legislazione propria di ciascun cantone.

2. La presa di posizione della commissione interparlamentare o del Parlamento, rispettivamente della sua commissione competente, completata dall'informazione dei Governi sulla procedura successiva, è allegata al messaggio indirizzato ai Parlamenti.

Capitolo III

1. Quando la Conferenza dei Governi cantonali o una Conferenza svizzera dei capi dei dipartimenti cantonali mette in consultazione un progetto di convenzione intercantonale di portata nazionale, la procedura prevista nel capitolo 2 della presente convenzione è applicabile per analogia.

Capitolo IV

1. In caso di convenzione che istituisce un'istituzione intercantonale o un'organizzazione comune, i cantoni contraenti convengono di prevedere, nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare, un controllo di gestione interparlamentare di tale istituzione intercantonale o di tale organizzazione comune.

2. Il controllo di gestione interparlamentare è esercitato da una commissione interparlamentare di controllo composta da parlamentari provenienti da ogni cantone interessato.

3. La composizione e le competenze specifiche della commissione interparlamentare di controllo sono precisate nella convenzione che istituisce l'istituzione intercantonale o l'organizzazione comune.

4. Il controllo di gestione interparlamentare verte in ogni caso sui seguenti punti

a. gli obiettivi strategici dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune, e la loro realizzazione;

b. la pianificazione finanziaria pluriennale;

c. il budget e i conti dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune;

d. la valutazione dei risultati ottenuti dall'istituzione intercantonale o dall'organizzazione comune.

5. La commissione interparlamentare di controllo redige un rapporto scritto almeno una volta all'anno. Tale rapporto è trasmesso ai Parlamenti dei cantoni interessati.

6. Le competenze di bilancio e di controllo dei Parlamenti rimangono riservate.

7. Il segretariato della commissione interparlamentare di controllo e la conservazione dei suoi archivi sono assicurati dal segretariato del Parlamento del cantone ospitante.

8. La commissione interparlamentare di controllo può dotarsi di un regolamento di funzionamento.

Capitolo IV

1. La commissione interparlamentare di controllo può rivolgere interpellanze, risoluzioni o postulati ai Governi interessati o alla Conferenza da essi designata, per il tramite dell'organo esecutivo dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune.

2. Ogni membro può presentare per iscritto una proposta volta all'adozione di un'interpellanza, di una risoluzione o di un postulato.

3. Ogni proposta è iscritta all'ordine del giorno per essere discussa.

4. La proposta è adottata se ottiene la maggioranza dei voti.

Capitolo IV

1. La risoluzione è una dichiarazione o un auspicio rivolto all'organo esecutivo o, tramite esso, ad un'altra istanza, su qualsiasi oggetto rientrante nella competenza dell'organo esecutivo.

Capitolo IV

1. Il postulato incarica i Governi interessati o la Conferenza da essi designata di esaminare l'opportunità di adottare un atto o di prendere una misura su qualsiasi oggetto rientrante nella competenza dell'organo esecutivo.

2. L'organo esecutivo invia alla commissione interparlamentare di controllo, entro un termine di sei mesi, un rapporto che indica il modo in cui i Governi interessati o la Conferenza da essi designata hanno dato seguito al postulato o le ragioni per le quali non intendono darvi seguito.

Capitolo V

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti i cantoni.

2. L'adesione alla presente convenzione costituisce, se del caso, denuncia della Convenzione relativa alla negoziazione, ratifica, esecuzione e modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero, del 9 marzo 2001, dalla data della sua entrata in vigore.

Capitolo V

1. La presente convenzione entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo all'adesione di cinque cantoni parti alla convenzione summenzionata del 9 marzo 2001.

2. Per i cantoni che vi aderiscono successivamente, la convenzione entra in vigore nei loro confronti il primo giorno del secondo mese successivo alla loro dichiarazione di adesione.

3. La presente convenzione sarà portata a conoscenza del Consiglio federale al suo ingresso in vigore. Lo stesso varrà per le dichiarazioni di adesione successive.

Capitolo V

1. La presente convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

2. Quando uno o più cantoni intendono proporre modifiche alla convenzione, queste sono sottoposte a una commissione interparlamentare designata conformemente all'articolo 9.

3. La commissione interparlamentare prende posizione su queste proposte di modifica secondo il metodo di deliberazione definito all'articolo 10.

4. Quando i cantoni contraenti si accordano su una modifica della presente convenzione, essa è sottoposta all'approvazione dei loro Parlamenti.

Capitolo V

1. La presente convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

2. Il Cantone che denuncia la convenzione ne dà comunicazione al Consiglio federale.

3. La convenzione rimane in vigore tra i Cantoni che non l'hanno denunciata finché questi siano almeno due.

Così adottato dai rappresentanti dei Governi parti della Convenzione del 9 marzo 2001 sulla negoziazione, la ratifica, l'esecuzione e la modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei Cantoni con l'estero (Convenzione delle convenzioni) il 5 marzo 2010, a Ginevra.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →