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101.01 KV-VDCST-VD CH-VD

COSTITUZIONE del Cantone di Vaud (Cst-VD) - Il Cantone di Vaud (KV-VD)

192 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (192)

Art. 1 Cst-VD Art. 2 Cst-VD - Stemmi Art. 3 Cst-VD - Lingua ufficiale Art. 4 Cst-VD - Capitale Art. 5 Cst-VD - Collaborazioni e relazioni esterne Art. 6 Cst-VD - Scopi e principi [ 14 ] Art. 7 Cst-VD - Principi dell'attività statale regolata dal diritto Art. 8 Cst-VD - Responsabilità individuale Art. 9 Cst-VD - Dignità umana Art. 10 Cst-VD Art. 11 Cst-VD Art. 12 Cst-VD - Diritto alla vita e libertà personale Art. 13 Cst-VD - Protezione dei bambini e dei giovani Art. 14 Cst-VD - Vita in comune Art. 15 Cost-VD - Protezione della sfera privata e dei dati personali Art. 16 Cst-VD - Libertà di coscienza e di credo Art. 17 Cst-VD Art. 18 Cst-VD - Libertà dell'arte Art. 19 Cost-VD - Libertà della scienza Art. 20 Cost-VD - Libertà dei media Art. 21 Cst-VD - Libertà di riunione e di manifestazione Art. 22 Cst-VD - Libertà di associazione Art. 23 Cst-VD - Libertà sindacale Art. 24 Cst-VD - Libertà di stabilimento Art. 25 Cst-VD - Garanzia della proprietà Art. 26 Cost-VD Art. 27 Cost-VD - Garanzie generali di procedura Art. 28 Cst-VD - Garanzie di procedura giudiziaria Art. 29 Cst-VD - Garanzie penali Art. 30 Cost-VD Art. 31 Cost-VD Art. 32 Const.-VD - Libertà politica Art. 33 Cst-VD - Minimo vitale e alloggio d'urgenza Art. 34 Cst-VD Art. 35 Cst-VD - Maternità Art. 36 Cst-VD - Educazione e insegnamento Art. 37 Cst-VD - Aiuto alla formazione professionale iniziale Art. 38 Cst-VD - Restrizione dei diritti fondamentali Art. 39 Cst-VD - Servizio pubblico e delega di compiti Art. 40 Cost-VD - Principio di diligenza Art. 41 Cost-VD - Informazione del pubblico Art. 42 Cst-VD - Giustizia Art. 43 Cost-VD Art. 44 Cst-VD - Sicurezza e polizia Art. 45 Cst-VD - Istruzione pubblica Art. 46 Cost-VD - Istruzione di base Art. 47 Cst-VD - Insegnamento secondario e formazione professionale Art. 48 Cst-VD - Istruzione superiore e ricerca Art. 49 Cst-VD - Formazione degli adulti Art. 50 Cst-VD - Insegnamento privato riconosciuto di utilità pubblica Art. 51 Cost-VD Art. 52 Cst-VD - Patrimonio e ambiente Art. 52a Cost-VD Art. 52b Cst-VD - Protezione del clima [ 14 ] Art. 53 Cost.-VD - Cultura e creazione artistica Art. 54 Cst-VD - Sport Art. 55 Cst-VD - Pianificazione del territorio Art. 56 Cst-VD - Risorse naturali ed energia Art. 56a Cst-VD - Economia circolare [ 15 ] Art. 57 Cost-VD - Trasporti e comunicazioni Art. 58 Cst-VD - Politica economica Art. 59 Cst-VD - Agricoltura e silvicoltura Art. 60 Cst-VD Art. 61 Cst-VD - Integrazione delle persone con disabilità Art. 62 Cst-VD - Gioventù Art. 63 Cst-VD - Famiglie Art. 63a Cost-VS - Scuola a giornata continua [ 6 ] Art. 64 Cst-VD - Assicurazione maternità e congedo parentale Art. 65 Cst-VD - Salute pubblica [ 5 ] Art. 65a Costituzione Cantonale-VD (Cst-VD) Art. 66 Cost-VD - Protezione dei consumatori Art. 67 Cst-VD - Alloggio Art. 68 Cst-VD - Integrazione degli stranieri Art. 69 Cst-VD - Naturalizzazione Art. 70 Cst-VD Art. 71 Cst-VD Art. 72 Cst-VD Art. 73 Cst-VD Art. 74 Cst-VD - Corpo elettorale [ 10, 17 ] Art. 75 Cst-VD Art. 76 Cst-VD - Esercizio dei diritti politici Art. 77 Cst-VD Art. 78 Cst-VD - Oggetti Art. 79 Cst-VD Art. 80 Cst-VD - Validità dell'iniziativa [ 11 ] Art. 81 Cst-VD - Procedura Art. 82 Cost-VD - Termine di trattamento Art. 83 Cst-VD - Referendum obbligatorio Art. 84 Cst-VD - Referendum facoltativo [ 11 ] Art. 85 Cost-VD - Formazione civica e commissione giovanile Art. 86 Cst-VD - Partiti politici e associazioni Art. 87 Cst-VD Art. 88 Cost-VD Art. 89 Cost-VD - Separazione dei poteri Art. 90 Cst-VD - Incompatibilità [13] Art. 91 Cst-VD Art. 92 Cst-VD - Composizione, legislatura Art. 93 Cst-VD - Modalità di elezione, collegi elettorali e quorum [16] Art. 94 Cst-VD - Presidenza Art. 95 Cst-VD - Sedute Art. 96 Cst-VD - Pubblicità delle sedute Art. 97 Cst-VD - Gruppi politici Art. 98 Cst-VD - Servizi del Gran Consiglio Art. 99 Cst-VD - Indipendenza, pubblicazione degli interessi Art. 100 Cst-VD - Immunità Art. 101 Cost-VD - Diritti dei deputati Art. 102 Cst-VD - Retribuzione dei deputati Art. 103 Cost-VD Art. 104 Cst-VD - Programma di legislatura e pianificazione Art. 105 Cst-VD - Finanze Art. 106 Cst-VD - Elezioni [ 7, 13 ] Art. 107 Cst-VD - Alta sorveglianza [ 13 ] Art. 108 Cst-VD - Partecipazioni [ 1 ] Art. 109 Cst-VD - Altre competenze Art. 110 Cst-VD - Forma degli atti Art. 111 Cst-VD - Iniziativa, proposta ed elaborazione degli atti Art. 112 Cst-VD Art. 113 Cost-VD - Composizione, durata del mandato [ 11 ] Art. 114 Cst-VD - Modalità di elezione Art. 115 Cst-VD - Presidenza Art. 116 Cst-VD - Collegialità e autonomia Art. 117 Cst-VD - Sistema dipartimentale e direzione dell'amministrazione Art. 118 Cst-VD - Conferenza degli affari federali Art. 119 Cst-VD - Programma di legislatura Art. 120 Cst-VD - Competenze in materia legislativa Art. 121 Cst-VD - Relazioni Esterne Art. 122 Cst-VD - Finanze Art. 123 Cst-VD - Competenze amministrative Art. 124 Cst-VD - Sicurezza e ordine pubblici Art. 125 Cst-VD Art. 126 Cst-VD - Indipendenza e imparzialità [ 13 ] Art. 127 Cost-VD - Organizzazione giudiziaria, divieto delle giurisdizioni straordinarie [ 13 ] Art. 128 Cst-VD Art. 129 Cst-VD - Doppia istanza Art. 129a Cst-VD - Alta sorveglianza [13] Art. 130 Cst-VD - Principio Art. 131 Cst-VD - Composizione, elezione dei giudici [ 1, 3, 13 ] Art. 132 Cst-VD - Organizzazione e autonomia [13] Art. 133 Cst-VD - Competenze Art. 134 Cst-VD - Opinioni dissenzienti Art. 136 Cst-VD Art. 136a Cost-VD - Competenze Art. 136b Cost-VD Art. 136c Cst-VD - Elezione del Procuratore generale e dei procuratori generali aggiunti [ 13 ] Art. 136d Cost-VD - Consiglio della magistratura [ 13 ] Art. 137 Cst-VD - Definizione e garanzie Art. 138 Cst-VD - Compiti Art. 139 Cst-VD - Autonomia comunale Art. 140 Cost-VD - Sorveglianza dello Stato Art. 141 Cst-VD - Autorità Art. 142 Cst-VD - Diritti politici [ 10 ] Art. 143 Cst-VD - Incompatibilità Art. 144 Cst-VD - Composizione e organizzazione del consiglio comunale [ 9 ] Art. 145 Cst-VD - Composizione del consiglio generale Art. 146 Cst-VD - Competenze Art. 147 Cst-VD - Referendum e iniziativa popolari Art. 148 Cst-VD - Composizione e durata della legislatura Art. 149 Cst-VD - Elezione e revoca Art. 150 Cst-VD Art. 151 Cst-VD - Principi [ 8 ] Art. 152 Cst-VD - Diritto di iniziativa e procedura Art. 153 Cst-VD - Fusione proposta da una federazione di comuni o un'agglomerato Art. 154 Cost-VD - Fusione proposta dallo Stato Art. 155 Cst-VD - Collaborazioni intercomunali Art. 156 Cst-VD - Federazioni Art. 157 Cst-VD - Agglomerati Art. 158 Cst-VD - Definizione, numero e funzioni Art. 159 Cst-VD - Prefetto Art. 160 Cst-VD - Modifiche territoriali Art. 161 Cst-VD - Base legale Art. 162 Cost-VD Art. 163 Cst-VD - Gestione delle finanze Art. 164 Cst-VD - Procedura di bilancio Art. 165 Cst-VD - Risanamento finanziario Art. 166 Cst-VD Art. 167 Cst-VD - Fiscalità Art. 168 Cst-VD - Imposte comunali e perequazione intercomunale Art. 169 Cst-VD - Principi Art. 170 Cst-VD - Chiese di diritto pubblico Art. 171 Cst-VD - Comunità religiose di interesse pubblico Art. 172 Cst-VD - Organizzazione e autonomia Art. 173 Cst-VD - Revisione totale Art. 174 Cst-VD - Revisione parziale Art. 175 Cost-VD - Entrata in vigore Art. 176 Cst-VD Art. 177 Cost-VD Art. 178 Cost-VD - Rinnovo delle autorità cantonali e comunali [ 1 ] Art. 179 Cst-VD - Disposizioni transitorie particolari [ 2, 12 ] Art. 179a Cost-VD - Disposizione transitoria della revisione parziale del 25 settembre 2022 [ 13 ] Art. 179b Cst-VD Art. 179c Cost-VD - Disposizione transitoria dell'articolo 162, comma 1bis [ 14 ] Art. 180 Cst-VD - Iniziative e referendum

Testo normativo (192 Articoli)

Titolo I

1. Il Cantone di Vaud è una repubblica democratica fondata sulla libertà, la responsabilità, la solidarietà e la giustizia.

2. Il popolo è sovrano. Il suffragio universale è l'unica fonte, diretta o indiretta, del potere.

3. Il Cantone di Vaud è uno degli Stati della Confederazione svizzera.

4. Ha tutte le competenze, ad eccezione di quelle che sono attribuite alla Confederazione dalla Costituzione federale [B].

5. È composto da comuni e diviso in distretti.

Titolo I

1. Le armi del Cantone sono costituite da uno scudo bianco e verde con il motto «Liberté et Patrie».

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2. Le armi del Cantone di Vaud sono: troncato, al 1° d'argento caricato delle parole «Liberté et Patrie», disposte su tre righe, con lettere d'oro bordate di nero, al 2° di sinople.

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Titolo I

1. La lingua ufficiale del cantone è il francese.

Titolo I

1. Il cantone collabora con la Confederazione, gli altri cantoni, le regioni vicine e gli altri Stati o le loro popolazioni. È aperto all'Europa e al mondo.

2. Lo Stato partecipa alla creazione di istituzioni intercantonali o internazionali nel rispetto degli interessi delle comunità locali e regionali; incoraggia le collaborazioni tra comuni.

Titolo I

1. Lo Stato ha i seguenti scopi

a. il bene comune e la coesione cantonale;

b. l'integrazione armoniosa di ciascuno nel corpo sociale;

c. la preservazione delle basi fisiche della vita e la conservazione sostenibile delle risorse naturali;

d. la salvaguardia degli interessi delle generazioni future.

e. la protezione del clima e della biodiversità, nonché la lotta contro il riscaldamento climatico e gli squilibri che esso genera.

2. Nelle sue attività, esso

a. protegge la dignità, i diritti e le libertà delle persone;

b. garantisce l'ordine pubblico;

c. fa prevalere la giustizia e la pace, e sostiene gli sforzi di prevenzione dei conflitti;

d. riconosce le famiglie come elementi di base della società;

e. assicura una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini in seno alle autorità.

f. tiene conto dell'urgenza ambientale.

Titolo I

1. Il diritto è il fondamento e il limite dell'attività statale.

2. Tale attività è esente da arbitrarietà e risponde a un interesse pubblico; è proporzionata all'obiettivo perseguito. Si esercita conformemente alle regole della buona fede e in modo trasparente.

3. Ogni attività statale rispetta il diritto superiore.

Titolo I

1. Ogni persona fisica o giuridica è responsabile di sé stessa e assume la propria responsabilità nei confronti degli altri.

2. Essa contribuisce al buon funzionamento della collettività nella quale vive e si assume la propria parte di responsabilità per garantire alle future generazioni che avranno anch'esse la possibilità di decidere autonomamente del proprio avvenire.

3. Essa si assume la propria parte di responsabilità in un uso appropriato dei fondi pubblici e dei servizi finanziati da essi.

Titolo II

1. Tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge.

2. Nessuno deve subire discriminazioni a causa, in particolare, della propria origine, del proprio sesso, della propria età, della propria lingua, della propria condizione sociale, del proprio stato civile, delle proprie modalità di vita, del proprio patrimonio genetico, del proprio aspetto fisico, della propria disabilità, delle proprie convinzioni o delle proprie opinioni.

3. La donna e l'uomo sono uguali nei diritti. La legge provvede all'uguaglianza di diritto e di fatto, in particolare nei settori della famiglia, della formazione e del lavoro.

4. La donna e l'uomo hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di pari valore.

Titolo II

1. Ogni individuo ha il diritto di essere trattato dalle autorità senza arbitrarietà e in conformità con le regole della buona fede.

Titolo II

1. Ogni essere umano ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2. Ogni essere umano ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3. La tortura e ogni altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti sono vietati.

Titolo II

1. Ogni bambino e ogni giovane ha diritto a una protezione particolare della sua integrità fisica e psichica e all'incoraggiamento del suo sviluppo.

2. Esercita i propri diritti nella misura in cui è capace di discernimento, altrimenti tramite un rappresentante.

Titolo II

1. Il diritto al matrimonio è garantito.

2. La libertà di scegliere un'altra forma di convivenza è riconosciuta.

3. Il diritto di fondare una famiglia è garantito.

Titolo II

1. Ogni persona ha diritto al rispetto e alla protezione della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza e delle relazioni stabilite tramite telecomunicazioni.

2. Ogni persona ha il diritto di essere protetta contro l'uso abusivo dei dati che la riguardano. Tale diritto comprende

a. la consultazione di tali dati;

b. la rettifica di quelli inesatti;

c. la distruzione di quelli inadeguati o inutili.

Titolo II

1. La libertà di coscienza e di credo è garantita.

2. Ogni persona ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione, così come di formarsi le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3. Ogni persona ha il diritto di unirsi alla comunità di sua scelta o di lasciarla.

4. Qualsiasi costrizione, abuso di potere o manipolazione in materia di coscienza e di credo sono proibiti.

Titolo II

1. Le libertà d'opinione e d'informazione sono garantite.

2. Esse comprendono

a. il diritto di formarsi, di esprimere e di diffondere liberamente la propria opinione, come di astenersene;

b. il diritto di ricevere liberamente informazioni, di procurarsele alle fonti generalmente accessibili e di diffonderle;

c. il diritto di consultare i documenti ufficiali, nella misura in cui nessun interesse preponderante, pubblico o privato, vi si opponga.

Titolo II

1. La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita.

Titolo II

1. La libertà dei media e il segreto redazionale sono garantiti.

Titolo II

1. Ogni persona ha il diritto di organizzare un incontro o una manifestazione e di parteciparvi. Nessuno può esservi costretto.

2. La legge o un regolamento comunale può subordinare a autorizzazione le manifestazioni organizzate su dominio pubblico.

3. Lo Stato e i comuni possono vietarle o sottoporle a restrizioni se l'ordine pubblico è minacciato.

Titolo II

1. Ogni persona ha il diritto di creare un'associazione, farne parte e partecipare alle sue attività.

2. Nessuno può esservi costretto.

Titolo II

1. La libertà sindacale è garantita.

2. Nessuno può subire pregiudizi a causa della sua appartenenza o attività sindacale.

3. Nessuno può essere costretto ad aderire a un sindacato.

4. Lo sciopero e la sospensione collettiva sono leciti quando si riferiscono alle relazioni di lavoro e rispettano gli obblighi di preservare la pace lavorativa o di ricorrere a una conciliazione.

5. La legge può limitare questi diritti per garantire un servizio minimo.

Titolo II

1. La proprietà è garantita.

2. Un pieno indennizzo è dovuto in caso di espropriazione o di restrizione della proprietà che equivale a un'espropriazione.

Titolo II

1. La libertà economica è garantita.

2. Essa comprende in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio.

Titolo II

1. Ogni persona ha diritto, in una procedura giudiziaria o amministrativa, affinché la sua causa sia trattata equamente e giudicata in un termine ragionevole.

2. Le parti hanno, in ogni procedimento, il diritto di essere ascoltate, di consultare il fascicolo della loro causa e di ricevere una decisione motivata con indicazione delle vie di ricorso.

3. Ogni persona priva di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza giudiziaria alle condizioni stabilite dalla legge.

Titolo II

1. Ogni persona la cui causa deve essere giudicata in un procedimento giudiziario ha diritto a che tale causa sia portata davanti a un tribunale stabilito dalla legge, indipendente e imparziale.

Titolo II

1. Ogni persona è presunta innocente finché non sia stata condannata con sentenza passata in giudicato.

2. Ogni persona accusata ha il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile e in maniera dettagliata, in una lingua che comprenda, delle accuse mosse contro di lei e dei diritti che le spettano.

3. Ogni persona coinvolta in un procedimento penale ha diritto a un difensore se ciò è necessario alla tutela dei suoi interessi.

Titolo II

1. Nessuno può essere privato della sua libertà se non nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.

2. Ogni persona privata della sua libertà ha il diritto di essere immediatamente informata, in una lingua che comprende, delle ragioni di tale privazione e dei diritti che le spettano. Deve poter far valere i suoi diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i propri familiari e le terze persone che devono essere informate.

3. Ogni persona posta in detenzione deve essere presentata entro ventiquattro ore a un'autorità giudiziaria. La persona detenuta ha il diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere liberata.

4. Ogni persona privata della sua libertà senza che un tribunale l'abbia ordinato ha il diritto, in ogni momento, di adire il tribunale. Quest'ultimo decide nel più breve tempo possibile sulla legalità di tale privazione.

5. Ogni persona che abbia subito un pregiudizio a causa di una privazione ingiustificata della libertà ha il diritto di ottenere una piena riparazione.

Titolo II

1. Ogni persona ha il diritto, senza subire pregiudizi, di indirizzare una petizione alle autorità e di raccogliere firme a tale scopo.

2. Le autorità esaminano le petizioni che sono loro indirizzate. Le autorità legislative ed esecutive sono tenute a rispondervi.

Titolo II

1. Ogni persona è libera di esercitare i propri diritti politici senza subire alcun pregiudizio.

Titolo II

1. Ogni persona bisognosa ha diritto ad un alloggio d'emergenza adeguato e ai mezzi indispensabili per condurre un'esistenza conforme alla dignità umana.

Titolo II

1. Ogni persona ha diritto alle cure mediche essenziali e all'assistenza necessaria di fronte alla sofferenza.

2. Ogni persona ha il diritto di morire con dignità.

Titolo II

1. Ogni donna ha diritto alla sicurezza materiale prima e dopo il parto.

Titolo II

1. Ogni bambino ha diritto a un'istruzione di base sufficiente e, nelle scuole pubbliche, gratuita.

2. Ha diritto a un'educazione e a un'insegnamento che promuovano il pieno sviluppo delle sue potenzialità e la sua integrazione sociale.

3. È riconosciuta la libertà di scelta dell'istruzione.

Titolo II

1. Ogni persona priva delle risorse personali o familiari necessarie per una formazione professionale iniziale riconosciuta ha diritto a un aiuto da parte dello Stato.

Titolo II

1. Qualsiasi restrizione di un diritto fondamentale deve essere basata su una base legale. Le restrizioni gravi devono essere previste da una legge. I casi di pericolo grave, diretto e imminente sono riservati.

2. Qualsiasi restrizione deve essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui.

3. Essa deve essere proporzionata allo scopo perseguito.

4. L'essenza dei diritti fondamentali è inviolabile.

Titolo III, Capitolo I

1. Lo Stato e i comuni assicurano un servizio pubblico.

2. Tenendo conto dell'iniziativa e della responsabilità individuali, essi assumono i compiti che la Costituzione e la legge affidano loro.

3. Sotto la loro responsabilità, possono delegare alcuni compiti.

Titolo III, Capitolo I

1. Lo Stato e i comuni agiscono con diligenza e conformemente ai principi di uguaglianza, accessibilità, qualità, adattamento e continuità.

Titolo III, Capitolo I

1. Lo Stato e i comuni informano la popolazione delle loro attività secondo il principio della trasparenza.

Titolo III, Capitolo II

1. Lo Stato assicura a ciascuno una giustizia diligente, indipendente e accessibile.

Titolo III, Capitolo II

1. Lo Stato istituisce un servizio di mediazione amministrativa indipendente. La mediatrice o il mediatore responsabile è eletto dal Gran Consiglio.

2. Lo Stato può incoraggiare la mediazione privata.

Titolo III, Capitolo II

1. Nei limiti delle sue competenze, lo Stato detiene il monopolio della forza pubblica.

2. Lo Stato e i comuni assicurano l'ordine pubblico nonché la sicurezza delle persone e dei beni.

Titolo III, Capitolo III

1. Lo Stato, in collaborazione con i comuni, organizza e finanzia un'istruzione pubblica.

2. Tale istruzione è neutra politicamente e confessionale.

Titolo III, Capitolo III

1. L'insegnamento di base è obbligatorio e, nelle scuole pubbliche, gratuito.

2. Favorisce lo sviluppo personale e l'integrazione sociale; prepara alla vita professionale e civica.

3. Ha come obiettivo la trasmissione e l'acquisizione di saperi; comprende tra l'altro discipline manuali, corporee e artistiche.

4. La scuola assicura, in collaborazione con i genitori, l'istruzione dei bambini. Supporta i genitori nel loro compito educativo.

Titolo III, Capitolo III

1. Lo Stato organizza un'istruzione secondaria superiore e una formazione professionale iniziale.

Titolo III, Capitolo III

1. Lo Stato assicura un insegnamento universitario e un insegnamento di livello terziario.

2. Esso promuove la ricerca scientifica.

3. Esso incoraggia la collaborazione tra ambienti economici e individui privati con le Alte Scuole e gli istituti di ricerca pubblici, nel rispetto dell'indipendenza etica e scientifica di questi ultimi.

Titolo III, Capitolo III

1. Lo Stato incoraggia la formazione permanente e la formazione continua.

2. Adotta misure che consentono a ogni adulto di acquisire conoscenze e una formazione professionale iniziale.

Titolo III, Capitolo III

1. Lo Stato può sostenere istituzioni private che offrono possibilità di formazione complementari a quelle proprie e la cui utilità è riconosciuta.

Titolo III, Capitolo III

1. Lo Stato garantisce che l'istruzione pubblica, l'istruzione privata definita all'articolo 50 e la formazione professionale siano accessibili a tutti.

2. Esso istituisce un sistema di borse di studio e di altre forme di aiuto alla formazione.

Titolo III, Capitolo IV

1. Lo Stato conserva, protegge, arricchisce e promuove il patrimonio naturale e il patrimonio culturale.

2. Lo Stato e i comuni salvaguardano l'ambiente naturale e sorvegliano la sua evoluzione.

3. Combattono contro ogni forma di inquinamento che danneggia l'essere umano o il suo ambiente.

4. Proteggono la diversità della fauna, della flora e degli ambienti naturali.

5. La legge definisce le zone e le regioni protette.

Titolo III, Capitolo IV

1. La regione di Lavaux, da Lutrive a Corsier, è dichiarata sito protetto.

2. Qualsiasi violazione della sua protezione può essere impugnata sul piano amministrativo o giudiziario da coloro che sono lesi e dalle associazioni per la protezione della natura e quelle per la protezione del patrimonio.

3. La legge di applicazione [C] rispetta rigorosamente il perimetro in vigore, in particolare mantenendo l'area viticola e il carattere tradizionale dei villaggi e delle frazioni.

Titolo III, Capitolo IV

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, lo Stato e i comuni provvedono alla protezione del clima e si adoperano contro il riscaldamento globale e i disordini che esso genera.

2. Al fine di realizzare questo obiettivo, lo Stato e i comuni riducono significativamente gli impatti climatici negativi di ciascuna delle loro politiche.

3. I fondi pensione dello Stato e dei comuni soggetti al diritto pubblico contribuiscono anch'essi al raggiungimento di questo obiettivo.

Titolo III, Capitolo IV

1. Lo Stato e i comuni incoraggiano e sostengono la vita culturale nonché la creazione artistica.

2. Essi conducono una politica culturale che favorisce l'accesso e la partecipazione alla cultura.

Titolo III, Capitolo IV

1. Lo Stato e i comuni favoriscono la pratica dello sport.

Titolo III, Capitolo V

1. Lo Stato e i comuni garantiscono un'occupazione razionale del territorio e un utilizzo parsimonioso del suolo.

Titolo III, Capitolo V

1. Lo Stato e i comuni incoraggiano la popolazione all'uso razionale e parsimonioso delle risorse naturali, in particolare dell'energia.

2. Essi assicurano che l'approvvigionamento di acqua ed energia sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente.

3. Favoriscono l'uso e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

4. Collaborano agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare.

Titolo III, Capitolo V

1. Lo Stato e i comuni creano condizioni favorevoli allo sviluppo dell'economia circolare.

2. Creano le condizioni quadro favorevoli all'uso di materie, materiali e prodotti rispettosi dell'ambiente, nonché alla chiusura dei cicli, in tutti i settori interessati, in particolare quello delle costruzioni.

3. Adottano misure per evitare la produzione di rifiuti nonché per la condivisione, il riutilizzo, la riparazione, la ristrutturazione e il riciclaggio dei materiali e dei beni.

Titolo III, Capitolo V

1. Lo Stato conduce una politica coordinata dei trasporti e delle comunicazioni.

2. Lo Stato e i comuni tengono conto delle esigenze di tutti gli utenti e delle regioni periferiche.

3. Lo Stato promuove i trasporti collettivi.

4. Lo Stato facilita l'accesso ai mezzi e alle attrezzature di telecomunicazione.

Titolo III, Capitolo VI

1. Nel rispetto del principio della libertà economica, lo Stato crea le condizioni quadro che favoriscono l'occupazione, la diversità delle attività e l'equilibrio tra le regioni.

2. Incoraggia l'innovazione tecnologica, nonché la creazione e la riconversione delle imprese.

Titolo III, Capitolo VI

1. Lo Stato adotta misure a favore di un'agricoltura e di una selvicoltura efficienti e rispettose dell'ambiente; tiene conto delle loro molteplici funzioni.

2. Sostiene in particolare la ricerca, la formazione e la divulgazione, nonché la promozione dei prodotti.

Titolo III, Capitolo VII

1. Lo Stato e i comuni assicurano a ogni persona residente nel Cantone le condizioni di una vita dignitosa

a. mediante la prevenzione dell'esclusione professionale e sociale;

b. mediante un aiuto sociale in linea di principio non rimborsabile;

c. mediante misure di reinserimento.

2. Ogni lavoratore ha diritto a un salario che gli assicuri un tenore di vita dignitoso. A tal fine, lo Stato istituisce un salario minimo applicabile in linea di principio a tutti i settori economici.

Titolo III, Capitolo VII

1. Lo Stato e i comuni tengono conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

2. Essi adottano misure per garantire la loro autonomia, la loro integrazione sociale, scolastica e professionale, la loro partecipazione alla vita della comunità nonché il loro sviluppo nell'ambito familiare.

Titolo III, Capitolo VII

1. Lo Stato e i comuni tengono conto dei bisogni e degli interessi particolari dei bambini e dei giovani favorendo le loro attività culturali, sportive e ricreative.

Titolo III, Capitolo VII

1. Lo Stato stabilisce le prestazioni minime in materia di assegni familiari e si assicura che ogni famiglia possa beneficiarne.

2. In collaborazione con i partner privati, lo Stato e i comuni organizzano un'accoglienza prescolare e post-scolare per i bambini.

3. Lo Stato organizza la protezione dell'infanzia, della gioventù e delle persone dipendenti.

Titolo III, Capitolo VII

1. In collaborazione con lo Stato e i partner privati, i comuni organizzano un'accoglienza parascolastica sorvegliata, facoltativa per le famiglie, sotto forma di scuola a giornata continua nei locali scolastici o nelle vicinanze, durante tutta la durata della scolarità obbligatoria.

2. L'accoglienza può essere affidata a enti privati.

3. Le condizioni dell'accoglienza parascolastica sono stabilite dai comuni.

4. I genitori partecipano al finanziamento dell'accoglienza parascolastica.

Titolo III, Capitolo VII

1. In assenza di un'assicurazione maternità federale, lo Stato istituisce un sistema di assicurazione maternità cantonale.

2. Incoraggia il congedo parentale.

Titolo III, Capitolo VII

1. Lo Stato coordina e organizza il sistema sanitario.

2. Per contribuire alla salvaguardia della salute della popolazione, lo Stato e i Comuni

a. incoraggiano ciascuno a prendersi cura della propria salute;

b. assicurano a ciascuno un accesso equo a cure di qualità, nonché alle informazioni necessarie per la protezione della propria salute;

c. favoriscono il mantenimento dei pazienti a domicilio;

cbis. assicurano che le persone che, a causa della loro età, della loro disabilità o dell'alterazione della loro salute non possono rimanere a domicilio, abbiano accesso a luoghi di accoglienza adeguati alle loro esigenze;

d. sostengono le istituzioni pubbliche e private attive nella prevenzione e nelle cure.

3. Lo Stato e i Comuni rivolgono un'attenzione particolare a ogni persona vulnerabile, dipendente, disabile o in fin di vita.

Titolo III, Capitolo VII

1. Al fine di proteggere l'intera popolazione, è vietato fumare nei luoghi pubblici interni o chiusi.

2. Sono in particolare interessati

a. tutti gli edifici o i locali pubblici dipendenti dallo Stato e dai comuni, nonché da ogni altra istituzione di carattere pubblico;

b. tutti gli edifici o i locali aperti al pubblico, in particolare quelli destinati ad attività mediche, ospedaliere, para-ospedaliere, culturali, ricreative, sportive, nonché ad attività di formazione, di svago, di incontro, di esposizione;

c. tutti gli esercizi ai sensi della legislazione sulle locande e i pubblici esercizi [D], con riserva dell'allestimento di fumoir chiusi, senza servizio e dotati di un adeguato sistema di ventilazione;

d. i trasporti pubblici e gli altri trasporti professionali di persone;

e. gli altri luoghi aperti al pubblico come definiti dalla legge.

3. La legge stabilisce le sanzioni in caso di inosservanza del divieto di fumo e disciplina l'esecuzione del presente articolo.

Titolo III, Capitolo VII

1. Lo Stato adotta misure destinate a informare e proteggere i consumatori.

Titolo III, Capitolo VII

1. Lo Stato e i comuni, in aggiunta alle misure che rientrano nella responsabilità individuale e nell'iniziativa privata, garantiscono che ogni persona possa disporre di un alloggio adeguato a condizioni sostenibili.

2. Essi promuovono la disponibilità di alloggi a canone moderato e la creazione di un sistema di assistenza personalizzata per l'alloggio.

3. Essi incoraggiano l'accesso alla proprietà della propria abitazione.

Titolo III, Capitolo VIII

1. Lo Stato facilita l'accoglienza degli stranieri.

2. Lo Stato e i comuni favoriscono la loro integrazione nel rispetto reciproco delle identità e nel rispetto dei valori che fondano lo Stato di diritto.

Titolo III, Capitolo VIII

1. Lo Stato e i comuni facilitano la naturalizzazione degli stranieri.

2. La procedura è rapida e gratuita.

3. La legge [E] regola la durata di residenza richiesta e la procedura; essa prevede un'istanza di ricorso.

Titolo III, Capitolo IX

1. Lo Stato e i comuni prendono in considerazione il ruolo della vita associativa e ne riconoscono l'importanza.

2. Possono accordare alle associazioni riconosciute un sostegno per le loro attività di interesse generale.

3. Possono delegare loro compiti nell'ambito di contratti di partenariato.

4. Facilitano il volontariato e la formazione dei volontari.

Titolo III, Capitolo X

1. Lo Stato e i comuni collaborano, con gli altri enti pubblici, le organizzazioni e le imprese interessate, all'aiuto umanitario, alla cooperazione allo sviluppo e alla promozione di un commercio equo.

2. Si impegnano per il rispetto dei diritti della persona umana e per una politica di pace.

Titolo III, Capitolo XI

1. Al fine di preparare il futuro, lo Stato si avvale di un organo di previsione.

Titolo III, Capitolo XII

1. Lo Stato e i comuni rispondono dei danni che i loro agenti o ausiliari causano illecitamente nell'esercizio delle loro funzioni.

2. La legge stabilisce le condizioni alle quali essi rispondono dei danni che i loro agenti causano in modo lecito.

Titolo IV, Capitolo I

1. Fanno parte del corpo elettorale cantonale

a. le Svizzere e gli Svizzeri domiciliati nel Cantone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non sono sottoposti a curatela generale o a mandato precauzionale, a causa di un’incapacità di discernimento duratura;

b. le Svizzere e gli Svizzeri dell’estero che partecipano alle votazioni federali nel Cantone in virtù della legislazione federale, nella misura prevista dall’articolo 75.

2. La legge [F] prevede una procedura semplice che consente alla persona di cui al capoverso 1 in fine di ottenere, provando la sua capacità di discernimento, la sua integrazione o la sua reintegrazione nel corpo elettorale.

Titolo IV, Capitolo I

1. I diritti politici hanno per oggetto la partecipazione alle elezioni e votazioni, l'eleggibilità e la firma delle richieste di iniziativa e di referendum.

2. Le Svizzere e gli Svizzeri all'estero possono esercitare i loro diritti politici solo per l'elezione del Consiglio degli Stati. In caso di elezione, queste persone sono tenute a stabilire il domicilio nel cantone.

Titolo IV, Capitolo I

1. La legge [F] disciplina l'esercizio dei diritti politici.

2. Essa prevede che le schede bianche, che sono oggetto di uno spoglio distinto nelle elezioni e votazioni, siano considerate nel calcolo della maggioranza assoluta per le elezioni con sistema maggioritario.

Titolo IV, Capitolo II

1. Il corpo elettorale cantonale elegge

a. i membri del Gran Consiglio;

b. i membri del Consiglio di Stato;

c. i membri vodesi del Consiglio degli Stati.

2. I membri vodesi del Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente e per la stessa durata dei consiglieri nazionali. La modalità di scrutinio è la medesima di quella per l'elezione del Consiglio di Stato.

Titolo IV, Capitolo III, Sezione I

1. L'iniziativa popolare può avere ad oggetto

a. la revisione totale o parziale della Costituzione;

b. l'adozione, la modifica o l'abrogazione di una legge;

c. l'apertura di negoziati in vista della conclusione o della revisione nonché la denuncia di un trattato internazionale o di un concordato, qualora sia soggetto a referendum facoltativo o sottoposto a referendum obbligatorio;

d. l'adozione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio soggetto a referendum facoltativo.

Titolo IV, Capitolo III

1. L'iniziativa popolare può presentarsi sotto forma di una proposta concepita in termini generali o, salvo che miri alla revisione totale della Costituzione, sotto forma di un progetto redatto di sana pianta.

2. Essa ha esito positivo se ha raccolto, entro un termine di quattro mesi, 12'000 firme oppure 18'000 se mira alla revisione totale della Costituzione.

Titolo IV, Capitolo III

1. Prima di autorizzare la raccolta di firme, il Consiglio di Stato valida le iniziative. Esso dichiara la nullità di quelle che

a. sono contrarie al diritto superiore;

b. violano l'unità di rango, di forma o di materia.

2. La decisione del Consiglio di Stato è suscettibile di ricorso alla Corte costituzionale.

Titolo IV, Capitolo III

1. La legge [F] regola le modalità di trattamento dell'iniziativa da parte del Gran Consiglio e la procedura di voto popolare quando un controprogetto è opposto all'iniziativa.

2. Gli articoli 173 e 174 sulla revisione della Costituzione sono riservati.

Titolo IV, Capitolo III

1. L'iniziativa è sottoposta al voto popolare al più tardi entro due anni dalla sua presentazione.

2. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di un anno qualora abbia approvato un'iniziativa formulata in termini generali o abbia deciso di opporre un controprogetto a un'iniziativa.

Titolo IV, Capitolo III, Sezione II

1. Sono sottoposti al corpo elettorale

a. le revisioni totali o parziali della Costituzione;

b. i trattati internazionali e i concordati che derogano o completano la Costituzione;

c. le modificazioni del territorio cantonale;

d. ogni preavviso, legge o disposizione generale concernente l'utilizzazione, il trasporto e il deposito di energia o di materia nucleari.

2. Sono inoltre sottoposte al voto del corpo elettorale le misure di risanamento finanziario previste dall'articolo 165, capoverso 2.

Titolo IV, Capitolo III

1. Sono soggetti a referendum facoltativo

a. le leggi e i decreti;

b. i trattati internazionali e i concordati che derogano o integrano la legge.

2. Non sono tuttavia soggetti a referendum

a. gli oggetti di cui il Gran Consiglio prende atto;

b. il preventivo, i crediti supplementari, i prestiti, le spese connesse e i conti;

c. le elezioni;

d. la grazia;

e. le naturalizzazioni;

f. i diritti di iniziativa e di referendum esercitati dal Gran Consiglio in virtù del diritto federale.

3. La richiesta di referendum è valida se ha raccolto 12'000 firme entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto. La legge [F] prolunga tale termine per tener conto della difficoltà di raccolta delle firme in determinati periodi dell'anno.

Titolo IV, Capitolo IV

1. Lo Stato e i comuni preparano i bambini e i giovani alla cittadinanza garantendo la loro formazione civica e promuovendo varie forme di esperienze partecipative.

2. Lo Stato istituisce una commissione di giovani.

Titolo IV, Capitolo IV

1. I partiti politici e le associazioni contribuiscono a formare l'opinione e la volontà pubblica.

2. Sono consultati dallo Stato e dai comuni sugli argomenti che li riguardano.

3. I partiti vigilano sull'attuazione del principio di rappresentanza equilibrata tra donne e uomini.

Titolo IV, Capitolo IV

1. Le autorità cantonali e comunali pubblicano i loro progetti in modo da permettere la discussione pubblica.

2. Esse informano la popolazione sugli oggetti sottoposti a voto.

Titolo IV, Capitolo IV

1. Lo Stato e i comuni incoraggiano e facilitano l'esercizio dei diritti politici.

Titolo V, Capitolo I

1. Le autorità sono organizzate secondo il principio della separazione dei poteri.

2. Esse comprendono

a. il potere legislativo;

b. il potere esecutivo;

c. il potere giudiziario.

Titolo V, Capitolo I

1. Le funzioni dei membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di un'autorità giudiziaria, del Ministero pubblico e della Corte dei conti, così come quella di mediatrice o mediatore, sono incompatibili. La legge può prevedere eccezioni per i membri non permanenti di un'autorità giudiziaria.

2. I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare alcuna altra funzione ufficiale o privata lucrativa, né sedere alle Camere federali. Le funzioni esercitate a titolo di una delegazione sono riservate.

3. I dipendenti dell'amministrazione cantonale non possono essere membri di un'autorità giudiziaria, salvo eccezioni previste dalla legge.

4. I quadri superiori dell'amministrazione cantonale non possono essere membri del Gran Consiglio.

5. La legge può prevedere altre incompatibilità.

Titolo V, Capitolo II, Sezione I

1. Il Gran Consiglio è l'autorità suprema del cantone, fatti salvi i diritti del popolo.

Titolo V, Capitolo II, Sezione II

1. Il Gran Consiglio è composto da centocinquanta deputati, eletti per una durata di cinque anni.

Titolo V, Capitolo II

1. I membri del Gran Consiglio sono eletti dal corpo elettorale secondo il sistema proporzionale.

2. I distretti costituiscono i circondari elettorali. I distretti con alta popolazione e quelli che comprendono regioni periferiche con bassa popolazione possono essere suddivisi in più sotto-circondari; questi ultimi sono raggruppati per la distribuzione dei seggi.

3. I seggi sono distribuiti tra i circondari in proporzione alla loro popolazione residente. Ogni sotto-circondario dispone di almeno due seggi.

4. Le liste o i gruppi di liste collegate che hanno ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi espressi nel loro circondario non sono presi in considerazione per l'attribuzione dei seggi.

Titolo V, Capitolo II, Sezione III

1. Il Gran Consiglio elegge la sua presidente o il suo presidente per un anno. Questa persona non è immediatamente rieleggibile.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio si riunisce regolarmente in sedute ordinarie.

2. Si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei suoi membri o del Consiglio di Stato.

3. Può deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Titolo V, Capitolo II

1. Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

2. Il Gran Consiglio può decidere di tenere la seduta a porte chiuse nei casi previsti dalla legge [G].

Titolo V, Capitolo II

1. I membri del Gran Consiglio possono formare gruppi politici.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio dispone di servizi propri. Può avvalersi dei servizi dell'amministrazione cantonale.

Titolo V, Capitolo II

1. I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato.

2. Rendono pubblici i loro legami con i gruppi di interesse.

Titolo V, Capitolo II

1. I membri del Gran Consiglio si esprimono liberamente al suo interno o davanti ai suoi organi. Essi non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni se non nelle forme previste dalla legge [H].

Titolo V, Capitolo II

1. Ogni deputata e deputato, ogni gruppo e ogni commissione dispone dei diritti d'iniziativa, di mozione, di postulato, di interpellanza, di domanda e di risoluzione.

2. L'amministrazione fornisce ai deputati tutte le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.

Titolo V, Capitolo II

1. I deputati hanno diritto a una retribuzione.

Titolo V, Capitolo II, Sezione IV

1. Il Gran Consiglio adotta le leggi e i decreti.

2. Approva i trattati internazionali e i concordati, ad eccezione di quelli che rientrano nella sola competenza del Consiglio di Stato.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio prende atto del programma di legislatura del Consiglio di Stato entro due mesi dalla sua presentazione.

2. Adotta il piano direttore e i piani settoriali cantonali.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio prende atto ogni anno della pianificazione finanziaria a medio termine e, simultaneamente, del rapporto sull'indebitamento. Nello stesso tempo, adotta su proposta del Consiglio di Stato

a. i budget di funzionamento e di investimento;

b. la quota dell'imposta cantonale;

c. l'importo limite dei nuovi prestiti.

2. Adotta inoltre, su proposta del Consiglio di Stato

a. i crediti supplementari;

b. i crediti di investimento e il loro ammortamento;

c. l'acquisizione e l'alienazione di beni, nella misura in cui la legge non delega tale competenza al Consiglio di Stato.

3. Il Gran Consiglio approva ogni anno i conti dello Stato.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio elegge

a. i propri organi;

b. i giudici del Tribunale cantonale;

c. i membri della Corte dei conti;

d. la mediatrice o il mediatore amministrativo;

e. il procuratore generale e i procuratori generali aggiunti;

f. i membri del Consiglio della magistratura.

2. Nomina i membri della commissione di presentazione giudiziaria prevista dagli articoli 131 e 166.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio esercita l'alta sorveglianza sull'attività del Consiglio di Stato, su quella del Consiglio della Magistratura, così come, attraverso quest'ultimo, sulla gestione del Tribunale cantonale e del Ministero pubblico. È fatta salva l'indipendenza dei giudizi.

2. Si pronuncia annualmente sulla gestione dello Stato.

3. Può decidere in qualsiasi momento di effettuare un'inchiesta su un punto particolare dell'attività del Consiglio di Stato.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio decide della partecipazione dello Stato alle persone giuridiche.

2. La legge prevede delle eccezioni.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio concede la grazia e l'amnistia.

2. Esercita i diritti di iniziativa e di referendum che il diritto federale concede ai cantoni.

3. Partecipa agli organismi interparlamentari di sua scelta.

Titolo V, Capitolo II

1. Il Gran Consiglio esercita le sue competenze nella forma

a. di leggi per le norme generali e astratte di durata indeterminata;

b. di decreti per gli altri atti; sono riservate le decisioni di procedura interna.

2. Può anche esprimere la sua opinione mediante risoluzione.

Titolo V, Capitolo II

1. L'iniziativa spetta ai membri, ai gruppi e alle commissioni del Gran Consiglio nonché al Consiglio di Stato. Sono fatte salve le disposizioni sull'iniziativa popolare.

2. Gli atti destinati ad essere adottati dal Gran Consiglio possono essere elaborati sia dal Consiglio di Stato, sia dal Gran Consiglio stesso.

3. I membri del Gran Consiglio e quelli del Consiglio di Stato possono presentare proposte relative a un oggetto in deliberazione.

Titolo V, Capitolo III, Sezione I

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità esecutiva superiore del cantone.

Titolo V, Capitolo III, Sezione II

1. Il Consiglio di Stato è composto da sette membri eletti per una durata di cinque anni.

2. Ogni seggio vacante viene riassegnato entro 90 giorni, a meno che l'elezione generale non abbia luogo entro sei mesi.

Titolo V, Capitolo III

1. I membri del Consiglio di Stato sono eletti dal corpo elettorale contemporaneamente ai membri del Gran Consiglio.

2. L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario a due turni.

Titolo V, Capitolo III

1. Il Consiglio di Stato designa per la durata della legislatura la sua presidente o il suo presidente, che assicura la coerenza dell'azione governativa.

Titolo V, Capitolo III, Sezione III

1. Il Consiglio di Stato è un'autorità collegiale.

2. Si organizza liberamente nell'ambito della legge [I].

Titolo V, Capitolo III

1. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

2. La presidente o il presidente del Consiglio di Stato dispone dell'amministrazione generale, coordina l'attività dei dipartimenti e ne assicura il buon funzionamento.

Titolo V, Capitolo III

1. Il Consiglio di Stato e la deputazione vodese alle Camere federali - o una delegazione di quest'ultima - costituiscono, secondo le modalità stabilite dalla legge [I], una commissione permanente per lo scambio di informazioni relative agli affari federali, denominata «Conferenza degli affari federali».

Titolo V, Capitolo III, Sezione IV

1. Nei quattro mesi successivi alla sua entrata in funzione, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma di legislatura che definisce i suoi obiettivi e i mezzi per raggiungerli, nonché il suo calendario.

2. Tutti i membri del Consiglio di Stato sono vincolati dal contenuto di questo programma.

3. Il Consiglio di Stato può modificare questo programma nel corso della legislatura; presenta le modifiche al Gran Consiglio, che ne prende atto.

4. All'inizio di ogni anno, il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio sullo stato di attuazione del programma di legislatura.

Titolo V, Capitolo III, Sezione IV

1. Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio i progetti sottoposti alla sua deliberazione. Riporta sulle iniziative popolari e sulle iniziative dei membri del Gran Consiglio.

2. Emana norme di diritto, nella misura in cui la Costituzione o la legge lo autorizzano. Emette le disposizioni necessarie per l'applicazione delle leggi e dei decreti.

Titolo V, Capitolo III, Sezione IV

1. Il Consiglio di Stato rappresenta il cantone.

2. Può concludere da solo concordati e trattati internazionali quando una legge, un concordato o un trattato internazionale approvati dal Gran Consiglio lo prevedono.

3. Può concludere contratti amministrativi con la Confederazione o con gli altri cantoni.

Titolo V, Capitolo III, Sezione IV

1. Il Consiglio di Stato prepara il progetto di bilancio e presenta i conti.

2. Decide delle spese nonché delle acquisizioni e delle alienazioni del patrimonio pubblico nei limiti fissati dalla legge.

Titolo V, Capitolo III, Sezione IV

1. Il Consiglio di Stato dirige l'amministrazione cantonale.

Titolo V, Capitolo III, Sezione IV

1. Il Consiglio di Stato è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Titolo V, Capitolo III, Sezione IV

1. Il Consiglio di Stato può, senza base legale, adottare tutte le misure necessarie per affrontare gravi minacce o altre situazioni eccezionali.

2. La legge stabilisce la procedura di ratifica da parte del Gran Consiglio.

Titolo V, Capitolo IV, Sezione I

1. L'indipendenza dei tribunali e del Pubblico Ministero è garantita.

2. I giudici e i magistrati del Pubblico Ministero esercitano le funzioni giudiziarie in modo indipendente e imparziale.

3. Non possono esercitare, oltre alla loro funzione giudiziaria, un'attività tale da compromettere la loro indipendenza o creare un'apparenza di parzialità. Le norme relative alla composizione dei tribunali paritari sono riservate.

Titolo V, Capitolo IV

1. La legge determina il numero, l'organizzazione e le competenze dei tribunali e del Pubblico Ministero.

2. Non possono essere istituite giurisdizioni straordinarie, sotto qualsiasi denominazione.

Titolo V, Capitolo IV

1. Il Gran Consiglio fornisce alle autorità giudiziarie e al Ministero pubblico mezzi sufficienti per garantire la rapidità e la qualità della giustizia.

Titolo V, Capitolo IV

1. Ogni decisione giudiziaria in materia civile o penale può essere impugnata dinanzi a un secondo grado a livello cantonale.

2. La legge garantisce che non ci siano più di due gradi di giudizio cantonali per decidere il merito delle controversie.

Titolo V, Capitolo IV

1. Salva l'indipendenza giurisdizionale, il Tribunale cantonale e il Ministero Pubblico sono posti sotto l'alta sorveglianza del Gran Consiglio.

2. L'alta sorveglianza viene esercitata tramite il Consiglio della magistratura.

Titolo V, Capitolo IV, Sezione II

1. Il Tribunale cantonale è l'autorità giudiziaria superiore del cantone.

Titolo V, Capitolo IV

1. I giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale sono eletti dal Gran Consiglio, su preavviso del Consiglio della magistratura e di una commissione di presentazione.

2. Questa commissione è designata dal Gran Consiglio. Essa è composta da deputati.

3. La scelta dei candidati al Tribunale cantonale si basa essenzialmente sulla loro formazione giuridica e sulla loro esperienza. Inoltre, il Gran Consiglio si assicura una rappresentanza equa delle diverse sensibilità politiche.

4. La legge regola la designazione dei giudici assessorati della Corte di diritto amministrativo e pubblico e della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale.

5. I giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale sono eletti per una durata di cinque anni che inizia il 1º gennaio del terzo anno successivo a quello del rinnovo del Gran Consiglio.

Titolo V, Capitolo IV

1. Il Tribunale cantonale è autonomo in materia di organizzazione, amministrazione e finanze nell'ambito del bilancio adottato dal Gran Consiglio.

2. Ogni anno, presenta il suo bilancio e i conti al Gran Consiglio, per il tramite del Consiglio di Stato.

Titolo V, Capitolo IV

1. In qualità di autorità giudiziaria, il Tribunale cantonale giudica

a. in prima istanza le cause che la legge pone nelle sue competenze;

b. in seconda istanza le altre cause, ad eccezione di quelle che la legge affida espressamente a un'altra autorità.

2. In qualità di autorità amministrativa, il Tribunale cantonale

a. dirige e sorveglia l'ordine giudiziario;

b. designa gli altri magistrati e il personale dell'ordine giudiziario.

Titolo V, Capitolo IV

1. I giudici del Tribunale cantonale possono esprimere pareri dissenzienti nei giudizi e nelle sentenze.

Titolo V, Capitolo IV, Sezione III

1. La Corte costituzionale è una sezione del Tribunale cantonale.

2. Essa

a. controlla, su ricorso depositato entro venti giorni dalla loro pubblicazione, la conformità delle norme cantonali al diritto superiore; la legge definisce la legittimazione ad agire;

b. giudica, su ricorso e in ultima istanza cantonale, le controversie relative all'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale;

c. risolve i conflitti di competenza tra autorità.

3. Le sue decisioni sono pubblicate.

Titolo V, Capitolo IV, Sezione IV

1. Il Pubblico Ministero è l'autorità incaricata di condurre l'istruzione penale e di sostenere l'accusa.

2. Esso gode di totale indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni legali.

Titolo V, Capitolo IV, Sezione IV

1. Il Ministero pubblico è autonomo in materia di organizzazione, amministrazione e finanze nell'ambito del bilancio approvato dal Gran Consiglio.

2. Ogni anno, sottopone il suo bilancio e i suoi conti al Gran Consiglio, per il tramite del Consiglio di Stato.

Titolo V, Capitolo IV, Sezione IV

1. L'articolo 131 si applica per analogia all'elezione del Procuratore generale e dei procuratori generali aggiunti.

Titolo V, Capitolo IV, Sezione V

1. Il Consiglio della Magistratura assicura la sorveglianza del Tribunale Cantonale e del Ministero Pubblico, così come dei loro magistrati, nel rispetto della loro indipendenza giurisdizionale e della loro autonomia.

2. Esso riferisce al Gran Consiglio sulla propria attività.

3. Per il resto, la legge ne determina la composizione, l'organizzazione e le competenze.

4. La legge può affidare funzioni del Consiglio della Magistratura a un'organizzazione intercantonale.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione I

1. I comuni sono enti pubblici dotati di personalità giuridica.

2. La loro esistenza e il loro territorio sono garantiti nei limiti della Costituzione.

Titolo VI, Capitolo I

1. Oltre ai compiti propri che adempiono volontariamente, i comuni assumono i compiti che la Costituzione o la legge [J] attribuiscono loro. Essi si preoccupano del benessere dei loro abitanti e della preservazione di un ambiente di vita sostenibile.

2. Lo Stato affida ai comuni i compiti che essi sono più in grado di eseguire rispetto a lui.

Titolo VI, Capitolo I

1. I comuni dispongono di autonomia, in particolare in materia di

a. gestione del demanio pubblico e del patrimonio comunale;

b. amministrazione del comune;

c. fissazione, prelievo e destinazione delle tasse e imposte comunali;

d. pianificazione territoriale locale;

e. ordine pubblico;

f. relazioni intercomunali.

Titolo VI, Capitolo I

1. I comuni sono soggetti alla sorveglianza dello Stato, che garantisce che le loro attività siano conformi alla legge.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione II, Sottosezione I

1. Ogni comune è dotato di un'autorità deliberante, il consiglio comunale o il consiglio generale, e di un'autorità esecutiva, la municipalità.

2. La legge [J] determina a quali condizioni può dotarsi di un consiglio comunale o di un consiglio generale.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione II, Sottosezione I

1. Fanno parte del corpo elettorale comunale, se hanno compiuto i diciotto anni e non sono protetti da una curatela generale o da un mandato precauzionale, a causa di un'incapacità duratura di discernimento

a. le Svizzere e gli Svizzeri che sono domiciliati nel comune;

b. le straniere e gli stranieri domiciliati nel comune che risiedono in Svizzera in virtù di un'autorizzazione da almeno dieci anni e sono domiciliati nel cantone da almeno tre anni.

2. I diritti politici hanno per oggetto la partecipazione alle elezioni e alle votazioni, l'eleggibilità nonché la firma delle domande d'iniziativa e, nei comuni con consiglio comunale, di referendum.

3. La legge [F] precisa le modalità d'esercizio di questi diritti. Si applicano gli articoli 74, capoverso 2 e 76, capoverso 2.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione II

1. Nessuno può essere contemporaneamente membro dell'autorità deliberante e dell'autorità esecutiva di un comune.

2. Gli alti funzionari dell'amministrazione comunale non possono sedere nel consiglio comunale.

3. Un regolamento comunale può limitare il cumulo di un mandato esecutivo comunale con mandati cantonali o federali.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione II, Sottosezione II

1. I membri del consiglio comunale sono eletti dal corpo elettorale per una durata di cinque anni.

2. In linea di principio, sono eletti secondo il sistema proporzionale; si applica il quorum previsto all'articolo 93, comma 4.

3. Nei comuni con meno di 3.000 abitanti, il regolamento comunale può prevedere il sistema maggioritario.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione II

1. Tutti i membri del corpo elettorale possono far parte del consiglio generale, tranne i membri del municipio.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione II

1. Il consiglio comunale o il consiglio generale

a. emana i regolamenti;

b. adotta il decreto d'imposizione e il budget, e autorizza le spese straordinarie e i prestiti;

c. si pronuncia sulle collaborazioni intercomunali;

d. decide sui progetti di acquisizione e di alienazione di immobili;

e. controlla la gestione;

f. adotta i conti.

2. La legge [J] può affidargli altre competenze.

3. Il consiglio comunale o il consiglio generale può, tramite mozione, obbligare la municipalità a presentargli uno studio o un progetto. Può fissare un termine.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione II

1. Il corpo elettorale dispone di un diritto di iniziativa e, nei comuni con consiglio comunale, di un diritto di referendum.

2. La legge definisce l'esercizio di questi diritti e gli oggetti esclusi dal diritto di referendum o di iniziativa.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione II, Sottosezione III

1. Il municipio è composto da almeno tre membri, tra cui la sindaca o il sindaco, che lo presiede. Essi sono eletti per una durata di cinque anni.

Titolo VI, Capitolo I

1. I membri del municipio sono eletti direttamente dal corpo elettorale secondo il sistema maggioritario a due turni.

2. La sindaca o il sindaco, scelto tra i membri del municipio, è eletto dal corpo elettorale secondo lo stesso sistema, al più tardi un mese dopo l'elezione del municipio. La sua elezione può essere tacita.

3. La legge prevede i casi e la procedura di revoca dei membri del municipio.

Titolo VI, Capitolo I

1. Il comune è un'autorità collegiale. Si organizza liberamente.

2. Ha tutte le competenze comunali, ad eccezione di quelle attribuite dalla Costituzione o dalla legge all'autorità deliberante.

3. La sindaca o il sindaco presiede il comune, coordina l'attività dei consiglieri comunali e dispone dell'amministrazione comunale. La legge determina le sue altre funzioni.

Titolo VI, Capitolo I, Sezione III

1. Lo Stato incoraggia e favorisce le fusioni di comuni.

2. A tal fine, la legge [K] prevede misure incentivanti, in particolare finanziarie.

3. Lo Stato facilita il processo di fusione; non percepisce alcuna tassa o emolumento a tale titolo.

4. Nessuna fusione può avvenire senza il consenso del corpo elettorale di ciascuno dei comuni interessati. Le votazioni si svolgono simultaneamente.

5. In deroga agli articoli 144 e 148 della Costituzione, la durata dei mandati dei membri del consiglio comunale e delle municipalità dei comuni interessati può essere prorogata senza elezioni fino all'entrata in vigore di una fusione di comuni quando essa interviene nei sei mesi successivi alla fine di tali mandati.

Titolo VI, Capitolo I

1. Alle condizioni stabilite dalla legge, l'autorità deliberante, il comune, o una parte del corpo elettorale mediante iniziativa, può proporre una fusione con uno o più altri comuni, o una modifica del territorio comunale.

Titolo VI, Capitolo I

1. Una federazione di comuni o un'agglomerazione può proporre una fusione dei comuni membri.

Titolo VI, Capitolo I

1. Se la necessità lo richiede e alle condizioni previste dalla legge [L], lo Stato può sottoporre al corpo elettorale di ciascuno dei comuni interessati il principio di una fusione di due o più comuni o una modifica del loro territorio.

Titolo VI, Capitolo II

1. Lo Stato incoraggia le collaborazioni tra comuni, in particolare le federazioni.

2. I comuni possono delegare uno o più dei loro compiti a federazioni, ad agglomerati o ad altri tipi di organizzazioni intercomunali; essi provvedono a scegliere la forma più adeguata.

3. La legge [J] può imporre una collaborazione qualora sia necessaria per l'adempimento di determinati compiti o per una ripartizione equa dei carichi tra i comuni.

4. La legge definisce l'organizzazione, il finanziamento e il controllo democratico delle diverse forme di collaborazione intercomunale.

Titolo VI, Capitolo II

1. La federazione di comuni è una collettività di diritto pubblico composta da comuni che sono in linea di principio contigui. Essa ha personalità giuridica.

2. La federazione è dotata di un'autorità deliberante e di un'autorità esecutiva. L'autorità deliberante è eletta dai legislativi dei comuni membri, l'autorità esecutiva dall'autorità deliberante.

3. La federazione gestisce da sola i compiti che i comuni membri le delegano. Tali compiti sono finanziati da contributi comunali.

4. Un comune può fare parte solo di una federazione, rimanendo possibile la sua partecipazione ad altre forme di collaborazione.

Titolo VI, Capitolo II

1. L'agglomerato è una collettività di diritto pubblico composta da comuni urbani contigui e che comprende una città capoluogo. Essa ha personalità giuridica.

2. La legge definisce l'organizzazione, il finanziamento e il controllo democratico dell'agglomerato per analogia con le regole applicabili alle federazioni.

Titolo VI, Capitolo III

1. Il territorio del cantone è diviso in distretti. La legge ne fissa il numero e determina l'assegnazione di ogni comune a uno di essi.

2. I distretti sono le entità amministrative e giudiziarie dove, in linea di principio, si svolgono i compiti decentrati dello Stato, assicurando i servizi di prossimità.

3. Costituiscono i circondari elettorali.

Titolo VI, Capitolo III

1. Un prefetto è nominato dal Consiglio di Stato a capo di ogni distretto.

2. La legge [M] definisce i suoi compiti.

Titolo VI, Capitolo III

1. Per decisione del suo corpo elettorale, ogni comune può richiedere il proprio accorpamento a un altro distretto se ne è limitrofo.

2. La legge prevede la procedura di accorpamento.

Titolo VII, Capitolo I

1. Ogni spesa deve basarsi su una base legale.

Titolo VII, Capitolo I

1. Per raggiungere i loro obiettivi, lo Stato e i comuni possono partecipare a persone giuridiche o crearne. La legge stabilisce le modalità di controllo di queste persone giuridiche.

1bis. Lo Stato e i comuni si assicurano che queste persone giuridiche svolgano le loro attività in modo tale da contribuire almeno al rispetto degli impegni della Svizzera in materia di lotta contro il riscaldamento climatico e i disturbi che esso provoca.

2. Gli istituti di assicurazione creati dallo Stato sono gestiti in modo autonomo; i loro capitali rimangono di proprietà degli assicurati.

Titolo VII, Capitolo I

1. La gestione delle finanze dello Stato deve essere parsimoniosa ed efficace; essa tende ad attenuare gli effetti dei cicli economici.

2. Prima di presentare qualsiasi progetto di legge o decreto che comporti nuove spese, il Consiglio di Stato si assicura del loro finanziamento e propone, se del caso, le misure fiscali o compensative necessarie.

Titolo VII, Capitolo I

1. Di norma, il bilancio di funzionamento dello Stato deve essere equilibrato.

2. L'approvazione di un bilancio di funzionamento deficitario richiede la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

3. Nel bilancio di funzionamento, le entrate devono in ogni caso coprire le spese prima degli ammortamenti.

Titolo VII, Capitolo I

1. Se, nell'ultimo bilancio, le entrate non coprono le spese prima degli ammortamenti, le autorità cantonali adottano senza indugio misure di risanamento relative all'importo del superamento.

2. Le misure che richiedono modifiche di rango legislativo sono sottoposte al voto del corpo elettorale. Per ciascuna di queste misure, il voto oppone la modifica legislativa proposta a un aumento del coefficiente dell'imposta cantonale diretta di effetto equivalente.

Titolo VII, Capitolo II

1. Il Cantone di Vaud è dotato di diverse autorità che assicurano in tutta indipendenza la sorveglianza dell'utilizzo di tutti i fondi pubblici, in particolare sotto il profilo del rispetto dei principi di legalità, regolarità, efficacia, economia ed efficienza.

2. Queste autorità sono in particolare

a. la Corte dei conti, incaricata del controllo di performance;

b. un organo incaricato del controllo di conformità.

3. I membri della Corte dei conti sono eletti dal Gran Consiglio.

4. …

Titolo VII, Capitolo III

1. Lo Stato e i comuni riscuotono i contributi previsti dalla legge, ossia

a. imposte per l'esecuzione dei loro compiti;

b. tasse ed emolumenti legati a prestazioni;

c. tasse d'incentivazione il cui prodotto è integralmente ridistribuito.

2. Il regime fiscale rispetta i principi di universalità e di uguaglianza di trattamento. L'imposta rispetta inoltre il principio della capacità contributiva.

3. La frode fiscale è perseguita.

4. La legge compensa gli effetti della progressione a freddo in ogni periodo fiscale.

Titolo VII, Capitolo III

1. La legge determina il potere fiscale dei comuni. Il carico fiscale non deve presentare differenze eccessive tra i comuni.

2. La perequazione finanziaria attenua le disuguaglianze del carico fiscale conseguenti alle differenze di capacità contributiva tra i comuni.

Titolo VIII

1. Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale della persona umana.

2. Esso prende in considerazione il contributo delle Chiese e comunità religiose al legame sociale e alla trasmissione di valori fondamentali.

Titolo VIII

1. La Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica romana, così come sono stabilite nel cantone, sono riconosciute come istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica.

2. Lo Stato garantisce loro i mezzi necessari per l'adempimento della loro missione al servizio di tutti nel cantone.

3. La legge stabilisce le prestazioni dello Stato e dei comuni.

Titolo VIII

1. La comunità israelitica, così come è stabilita nel cantone, è riconosciuta come istituzione di interesse pubblico. Su loro richiesta, lo Stato può riconoscere lo stesso status ad altre comunità religiose; tiene conto della durata del loro insediamento e del loro ruolo nel cantone.

Titolo VIII

1. Ogni Chiesa o comunità riconosciuta è soggetta a una legge che le è propria.

2. Le Chiese e le comunità riconosciute godono di indipendenza spirituale e si organizzano liberamente nel rispetto dell'ordinamento giuridico e della pace confessionale.

3. Il riconoscimento è legato in particolare al rispetto dei principi democratici e alla trasparenza finanziaria.

Titolo IX

1. La revisione totale può essere richiesta dal Gran Consiglio o tramite iniziativa popolare.

2. La richiesta è sottoposta al corpo elettorale che decide se la revisione totale debba avere luogo e, in via subordinata, se debba essere affidata al Gran Consiglio o a un'assemblea costituente.

3. Se la revisione è affidata a un'assemblea costituente, questa è eletta senza indugio. Si applicano le disposizioni relative all'elezione del Gran Consiglio, ad eccezione di quelle sull'incompatibilità e sulla durata della funzione.

4. Il progetto della nuova Costituzione può contenere delle varianti. Il voto finale può avvenire solo quando la scelta su tutte le varianti è stata effettuata dal corpo elettorale.

5. Se il corpo elettorale respinge il progetto della nuova Costituzione, l'organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. In caso di nuovo rifiuto popolare, la revisione è considerata caducca.

Titolo IX

1. La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o richiesta tramite iniziativa popolare.

2. Essa può riguardare la revisione di una disposizione costituzionale o di più disposizioni se sono intrinsecamente collegate.

Titolo X

1. La presente Costituzione entra in vigore il 14 aprile 2003.

Titolo X

1. La Costituzione del Cantone di Vaud del 1º marzo 1885 è abrogata.

2. Parimenti, le disposizioni del diritto anteriore che sono contrarie alle norme direttamente applicabili della presente Costituzione sono abrogate.

3. Per il resto, il diritto anteriore rimane in vigore finché la legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione non sarà stata emanata.

Titolo X

1. La legislazione d'applicazione [N] richiesta dalla presente Costituzione sarà emanata senza indugio, ma entro un termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

2. A tal fine, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma legislativo entro il 14 aprile 2003.

Titolo X

1. La legislazione d'applicazione necessaria per il rinnovo delle autorità dovrà essere adottata entro due anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione. Il rinnovo avrà luogo conformemente a questa Costituzione

- nella primavera del 2006 per le autorità comunali, la legislatura in corso terminando il 30 giugno 2006;

- nella primavera del 2007 per le autorità cantonali, la legislatura in corso terminando il 30 giugno 2007.

2. L'articolo 115 (presidenza del Consiglio di Stato) è applicabile a partire dall'inizio della legislatura che segue l'entrata in vigore della presente Costituzione.

3. Fino all'entrata in vigore della nuova ripartizione territoriale del Cantone (articolo 179, cifra 5), gli arrondissements elettorali sono quelli designati dagli articoli 45 e 45a della legge del 16 maggio 1989 sull'esercizio dei diritti politici [F], nel testo dell'8 giugno 1997. Ogni distretto dispone di almeno due seggi.

4. Il mandato dei giudici e dei giudici supplenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo è prolungato fino al 31 dicembre 2007.

Titolo X

1. Gli articoli 6bis e 6ter della Costituzione del 1° marzo 1885 che proteggono i siti di Lavaux e della Venoge rimangono in vigore fintantoché non sono stati convertiti in norme legali in applicazione dell'articolo 52, comma 5, della presente Costituzione.

2. L'assicurazione maternità cantonale deve entrare in vigore al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione.

3. La legislazione d'applicazione del titolo VI Comuni e distretti dovrà essere adottata entro due anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.

3bis. La legislazione d'applicazione richiesta dall'articolo 129 Cst-VD deve essere emanata al più tardi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 130 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale per l'adeguamento delle disposizioni cantonali in materia civile e penale.

4. Un premio sarà concesso ai comuni che si fonderanno nei dieci anni successivi alla promulgazione della legge.

5. Entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato proporrà una nuova suddivisione amministrativa del cantone al fine di ridurre il numero di distretti, tenendo conto delle esigenze della popolazione e delle facilità di comunicazione. Il numero di distretti sarà tra otto e dodici.

6. Finché la nuova legge sulle finanze non sarà in vigore, si applicano i commi 2 a 4 dell'articolo 48 della Costituzione del 1° marzo 1885.

7. …

8. Lo status e i diritti delle borse pubbliche con obblighi in materia di culto della Chiesa evangelica riformata e della Chiesa cattolica nei comuni di Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy, Villars-le-Terroir e Malapalud, così come i diritti e le usanze stabilite a favore dei cattolici nei suddetti comuni, continuano ad essere garantiti, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13, comma 5, e 14 della Costituzione del 1° marzo 1885, fintanto che non siano modificati dalla legge.

9. I diritti consuetudinari delle borghesie, fondati sull'articolo 81 della Costituzione del 1° marzo 1885, sono riservati, sotto l'arbitrato del Consiglio di Stato. Le persone coinvolte dall'abrogazione di questo articolo sono informate mediante pubblicazione ufficiale.

Titolo X

1. La durata della funzione dei giudici cantonali così come quella del Procuratore generale, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Titolo X

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, lo Stato e i comuni devono raggiungere la neutralità carbonica entro e non oltre il 2050. A tal fine, essi elaborano piani d'azione con obiettivi intermedi per il 2030 e il 2040.

2. Per contribuire a raggiungere la neutralità carbonica entro e non oltre il 2050, i fondi pensione dello Stato e dei comuni soggetti al diritto pubblico adottano ogni cinque anni strategie in materia di investimenti responsabili e rispettosi del clima.

Titolo X

1. Lo Stato e i comuni assicurano che le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 162 comma 1, elaborino piani d'azione per la riduzione massiccia dei flussi finanziari e degli investimenti che contravvengono agli obiettivi climatici internazionali della Svizzera (disinvestimento dalle energie fossili), con obiettivi intermedi per il 2030 e il 2040.

2. Lo Stato e i comuni assicurano che le somme liberate da questo disinvestimento siano reinvestite in attività che seguono i principi dell'articolo 52b e siano anche socialmente responsabili.

Titolo X

1. Il diritto precedente rimane in vigore per le iniziative e i referendum annunciati prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione.

2. Qualsiasi iniziativa che richieda la revisione parziale della Costituzione del 1° marzo 1885 e che sia stata annunciata prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione sarà trasformata dal Gran Consiglio in un progetto di revisione di quest'ultima.

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