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Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie (Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG) (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) - Ambito di applicazione (GOG)

86 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (86)

Articolo 1 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 2 Legge sull'organizzazione dei tribunali, GOG - Indipendenza delle autorità giudiziarie Articolo 3 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Pubblicità Articolo 3a Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Informazioni Articolo 4 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Deliberazione e Votazione Articolo 5 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Astensione Articolo 6 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Tasse Articolo 7 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Procedura Articolo 8 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 8a Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 8b Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 8c Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 10 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Elezione Articolo 11 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Organizzazione Articolo 12 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 14 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Elezione Articolo 15 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, GOG - Sede dell'Ufficio Articolo 17 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Rappresentanza Articolo 18 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 19 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 19a Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG Articolo 19b della Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, GOG - Competenze nel Processo Civile: Richieste di Assistenza Giudiziaria Articolo 19c Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 19d Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 19e Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG Articolo 19f Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 20 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Elezione e Sede dell'Ufficio Articolo 22 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Organizzazione Articolo 23 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Composizione Articolo 24 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Rappresentanza Articolo 25 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Compiti Articolo 25a Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG Articolo 25b Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 31 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Elezione e Sede dell'Ufficio Articolo 33 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Organizzazione Articolo 34 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Composizione Articolo 35 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Rappresentanza Articolo 36 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 37 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 37a Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 37b Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 37c Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 37d Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 37e Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG Articolo 37f Legge sull’organizzazione giudiziaria, GOG Articolo 37g Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 47 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 48 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Cancellieri e Personale di Cancelleria Articolo 49 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Composizione Articolo 50 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 51 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 52 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Elezione e Composizione Articolo 53 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Rappresentanza Articolo 54 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, GOG - Compiti Articolo 54a Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 54b Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Rappresentanza Articolo 54c Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 54d Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 54e Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Compiti Articolo 54f Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 54g Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 54h Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 54i Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG Articolo 55 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 56 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Misure Articolo 57 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Commissione di sorveglianza Articolo 58 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Reclamo di Sorveglianza Articolo 58a Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Ammissibilità Articolo 58b Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 58c Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 58d Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG Articolo 58e Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 58f Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 58g Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 58h Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 58i Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Istanza di Grazia Articolo 58j Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 58k Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 58l Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 59 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 60 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG Articolo 61 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG Articolo 61b Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 62 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG Articolo 63 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG **Articolo 64 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG**

Testo normativo (86 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica a tutte le autorità giudiziarie della giurisdizione civile, penale e amministrativa. Sono considerate autorità giudiziarie tutti gli organi definiti nel capitolo 3.

2. Per le altre autorità e per gli uffici amministrativi si applica nella misura in cui essi svolgono compiti di giurisdizione, salvo diversa disposizione di leggi speciali.

1. Disposizioni Generali

1. Le autorità giudiziarie sono indipendenti e obbligate a rispettare la legge e il diritto.

2. Nell'esercizio della giurisdizione, le istanze giudiziarie inferiori sono indipendenti da quelle superiori. Non devono ricevere istruzioni legali.

3. Tuttavia, in caso di rinvio, l'istanza giudiziaria inferiore deve basare la nuova decisione sulla valutazione giuridica della sentenza di rinvio.

1. Disposizioni Generali

1. Le udienze davanti al tribunale e la pronuncia orale della sentenza sono pubbliche. Fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni di procedura giudiziaria.

2. Le deliberazioni sono segrete.

3. Senza l'autorizzazione del tribunale, è vietato effettuare registrazioni audio e video nell'edificio del tribunale e nei suoi accessi.

1. Disposizioni Generali

1. La Corte Superiore informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. La pubblicazione delle decisioni deve avvenire fondamentalmente in forma anonima.

2. Per la cronaca giudiziaria, la Corte Superiore può prevedere un'accreditamento attraverso un regolamento.

1. Disposizioni Generali

1. In caso di votazioni decide la maggioranza dei voti.

2. Il presidente o, rispettivamente, il presidente di sezione non votano. In caso di parità di voti, essi danno il voto decisivo. Gli altri giudici sono obbligati a esprimere il loro voto in tutte le votazioni.

3. Il cancelliere ha voce consultiva.

1. Disposizioni Generali

1. La Legge sulla ricusazione (RB 2.2321) determina quando un membro di un'autorità giudiziaria deve astenersi.

1. Disposizioni Generali

1. Le tariffe e le indennità per i procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie sono disciplinate dal Regolamento sulle spese giudiziarie (RB 2.3231).

1. Disposizioni Generali

1. Dove questa legge fa riferimento ad autorità e funzioni, essa si applica a entrambi i generi.

Amministrazione della Giustizia

1. Le autorità giudiziarie si autogestiscono sotto la direzione del Tribunale Superiore in termini organizzativi, materiali e di personale, a meno che la presente legge non disponga diversamente. Sono esclusi da ciò l'archivio finale e le misure edilizie nonché l'affitto di locali; per queste aree sono applicabili le disposizioni previste per l'amministrazione cantonale.

2. Il Tribunale Superiore elabora, per conto del Gran Consiglio, il piano finanziario, il bilancio e il rendiconto delle autorità giudiziarie, nonché il rapporto di gestione. Le disposizioni del Regolamento sulla gestione finanziaria del Cantone Uri (RB 3.2111) sono applicabili mutatis mutandis. La presidenza del Tribunale Superiore rappresenta gli affari dell'amministrazione giudiziaria direttamente davanti al Gran Consiglio e alle sue commissioni.

3. I servizi dell'amministrazione cantonale, in particolare quelli della finanza, dell'informatica e delle risorse umane, sono a disposizione del Tribunale Superiore nell'ambito delle possibilità di personale e materiali.

Amministrazione della Giustizia

1. Nell'ambito del diritto del personale cantonale e dei mezzi approvati per il personale, il Tribunale di primo grado assume i cancellieri e il personale di cancelleria per sé e per la presidenza del Tribunale di primo grado, e il Tribunale superiore li assume per sé e per le altre autorità giudiziarie.

2. Le disposizioni del diritto del personale cantonale sono applicabili per analogia. Il Tribunale di primo grado e il Tribunale superiore agiscono in qualità di autorità di assunzione ai sensi del regolamento del personale (RB 2.4211).

3. I provvedimenti in materia di personale del Tribunale di primo grado e del Tribunale superiore possono essere impugnati mediante ricorso amministrativo presso la commissione di sorveglianza del Tribunale superiore. Le disposizioni del regolamento sulla procedura amministrativa (RB 2.2345) sono applicabili.

Amministrazione della Giustizia

1. Nell'ambito delle disposizioni sulla gestione della giustizia e secondo la legislazione speciale, il Tribunale Supremo emette i regolamenti necessari. Esso può delegare le proprie funzioni in particolare alle presidenze, al tribunale distrettuale o alle altre autorità giudiziarie.

Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione

1. Il tribunale superiore sceglie un organo centrale di conciliazione.

Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione

1. L'Organo di Conciliazione è composto dalla persona che presiede, da una o più persone come supplenti e dalle rappresentanze paritetiche previste dalla legge.

2. I membri dell'Organo di Conciliazione esercitano le loro funzioni a titolo accessorio.

Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione

1. **L'autorità di conciliazione è competente per tutte le procedure di conciliazione prescritte dalla legge, salvo diverso disposto dalle leggi speciali.**

2. **Se la legge non richiede una rappresentanza paritaria, la persona che presiede o un delegato conduce da sola la procedura di conciliazione.**

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. Gli aventi diritto al voto eleggono la Presidenza del Tribunale distrettuale I e la Presidenza del Tribunale distrettuale II.

1a. Sono eleggibili le persone che hanno completato studi giuridici con una licenza o un master presso un'università svizzera o con un diploma universitario equivalente di un altro Stato.

2. La Presidenza del Tribunale distrettuale I e la Presidenza del Tribunale distrettuale II operano a tempo pieno.

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. La sede dell'ufficio della presidenza del Tribunale regionale I e della presidenza del Tribunale regionale II è Altdorf.

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. La Presidenza del Tribunale I e la Presidenza del Tribunale II si sostituiscono a vicenda qualora una delle due sia obbligata ad astenersi o sia impedita per motivi imprescindibili dall'esercitare le proprie funzioni. Se non è possibile designare correttamente una Presidenza del Tribunale, le mansioni della Presidenza vengono assunte dal membro più anziano in servizio del Tribunale, che non sia obbligato ad astenersi né impedito. In caso di pari anzianità di servizio, la rappresentanza viene assunta da chi è di età maggiore.

2. Inoltre, le Presidenze dei Tribunali I e II si sostituiscono a vicenda qualora la distribuzione del carico di lavoro lo richieda.

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. La Presidenza del Tribunale Provinciale I assume la gestione degli affari presso la Presidenza e il Tribunale Provinciale. Si occupa delle questioni amministrative, distribuisce gli affari tra le due Presidenze nell'ambito di questa legge e rappresenta la Presidenza e il Tribunale Provinciale verso l'esterno.

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. Il Presidente del Tribunale Regionale decide tutte le controversie che la legislazione gli assegna.

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. Salvo diversa disposizione legislativa, il presidio del tribunale distrettuale decide

a) Controversie il cui valore in lite non supera i 30.000 franchi

b) Controversie in procedimento sommario

c) Divorzi su richiesta comune con accordo globale (Art. 111 CC, RS 210)

d) Misure provvisorie in cause di mantenimento e di paternità (Art. 303 e 304 CPC, RS 272)

e) Scioglimenti di unioni registrate su richiesta comune con accordo globale (Art. 29 cpv. 1 LPU, RS 211.231)

f) * sulla nomina di uno o più esperti incaricati di stimare il valore di accredito di beni immobili, qualora gli eredi non raggiungano un accordo in merito (Art. 618 CC, RS 210)

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. La Presidenza del Tribunale Regionale evaderà le richieste di assistenza giudiziaria, salvo se la competenza spetti al Tribunale Superiore.

2. Essa può incaricare un cancelliere o una cancelliera di evadere la richiesta di assistenza giudiziaria.

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. Salvo diversa disposizione di legge, decide la presidenza del tribunale distrettuale

a) Contravvenzioni

b) Crimini e delitti, ad eccezione di quelli per i quali il pubblico ministero richiede una pena detentiva superiore a un anno, una misura di sicurezza secondo l'articolo 64 CP (RS 311.0), un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP (RS 311.0) o, nel caso di sanzioni sospese da revocare contemporaneamente, una detenzione superiore a un anno

2. ...

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. Il presidente del tribunale distrettuale giudica come giudice delle misure coercitive nel procedimento penale.

2. La rappresentanza in caso di impedimento non può essere costituita dai giudici competenti nella causa.

Autorità Giudiziarie - Presidenza del Tribunale Regionale

1. Il presidio del tribunale regionale giudica come tribunale per le misure coercitive nel procedimento penale minorile.

**Autorità Giudiziarie - Tribunale Regionale - ...**

1. Gli aventi diritto al voto eleggono il tribunale regionale.

2. Il tribunale regionale è composto da dieci membri, ossia dalla presidenza I del tribunale regionale, dalla presidenza II del tribunale regionale e da otto giudici.

3. La sede del tribunale regionale è Altdorf.

**Autorità Giudiziarie - Tribunale Regionale - ...**

1. Il Tribunale regionale si riunisce come tribunale plenario e in sezioni presso la sede di Altdorf.

2. Si suddivide in una sezione civile e una sezione penale.

3. Ogni sezione è composta da un presidente, il suo vice e tre giudici.

4. ...

**Autorità Giudiziarie - Tribunale Regionale - ...**

1. Per poter negoziare, deliberare e decidere validamente, il tribunale di primo grado deve essere composto in qualità di tribunale plenario da cinque membri e come sezione da tre membri.

2. Restano salve le disposizioni speciali contenute nei decreti di amministrazione della giustizia.

**Autorità Giudiziarie - Tribunale Regionale - ...**

1. Se un giudice distrettuale è obbligato a ricusarsi o è impossibilitato ad esercitare il suo ufficio per motivi impellenti, devono essere convocati in primo luogo i giudici del tribunale distrettuale.

2. Se sono necessari ulteriori giudici, devono essere selezionati tramite sorteggio tra i membri del consiglio distrettuale che non sono obbligati a ricusarsi.

3. Se la presidenza del tribunale distrettuale non è correttamente composta come tribunale complessivo o come sezione per motivi di ricusazione o altri motivi impellenti, si deve applicare l'articolo 17.

**Autorità Giudiziarie - Tribunale Regionale - ...**

1. In qualità di tribunale complessivo, il tribunale regionale ha

a) il compito di costituirsi e organizzarsi

b) la responsabilità di formare le sezioni

c) ulteriori compiti da assolvere, trasferiti dalla legislazione al tribunale complessivo

2. Le sezioni del tribunale regionale gestiscono tutte le controversie e i compiti assegnati dalla legislazione al tribunale regionale.

3. La sezione civile giudica le controversie di diritto civile, la sezione penale i casi penali.

**Autorità Giudiziarie - Tribunale Regionale - ...**

1. La sezione civile del tribunale distrettuale giudica in prima istanza le cause civili, a meno che la presidenza del tribunale distrettuale non sia competente.

2. Essa giudica in particolare

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| a) | Controversie il cui valore litigioso supera i 30'000 franchi o che per la natura della cosa non possono essere stimati | | |

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| b) | Controversie riguardanti l'assegnazione di un’impresa agricola | | |

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| c) | Divorzi su richiesta comune con parziale accordo (Art. 112 CC, SR [210](https://db.clex.ch/link/Bund/210/en)) e richieste di divorzio su azione di uno dei coniugi (Art. 114 e 115 CC, SR [210](https://db.clex.ch/link/Bund/210/en)) | | |

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| d) | Scioglimento di unioni registrate su richiesta comune con parziale accordo (Art. 29 cpv. 3 LPU, c) e richieste di scioglimento su azione di una o di un partner (Art. 30 LPU, SR [210](https://db.clex.ch/link/Bund/210/en)) | | |

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| e) | Modifiche delle sentenze di divorzio e delle sentenze di scioglimento delle unioni registrate | | |

3. Il o la presidente della sezione civile è competente

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| a) | per adottare disposizioni procedurali per preparare e condurre il procedimento | | |

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| b) | per pronunciare decisioni processuali senza giudizio di merito (come la chiusura del processo per ritiro, cancellazione a seguito di un accordo, irricevibilità per mancato versamento dell’anticipo spese e simili) | | |

**Autorità Giudiziarie - Tribunale Regionale - ...**

1. La sezione penale del tribunale regionale giudica in primo grado i casi penali, salvo quando la competenza spetti alla presidenza del tribunale regionale.

2. L'articolo 25a paragrafo 3 è da applicare per analogia.

Autorità Giudiziarie - Corte Superiore

1. Gli aventi diritto di voto del Cantone Uri eleggono il Tribunale Superiore. Esso è la più alta autorità giudiziaria cantonale.

1a. Sono eleggibili alla presidenza e alla vicepresidenza solo le persone che hanno completato un corso di studi giuridici con un diploma di licenza o un Master presso un'università svizzera o un diploma universitario equivalente di un altro Stato.

2. Il Tribunale Superiore è composto da tredici membri, ossia il presidente, il vicepresidente e undici giudici. Il presidente del Tribunale Superiore esercita la funzione a tempo pieno.

3. La sede del Tribunale Superiore è ad Altdorf.

Autorità Giudiziarie - Corte Superiore

1. Il tribunale superiore si riunisce come tribunale pleniero e in sezioni.

2. Si suddivide in una sezione civile, una sezione penale e una sezione amministrativa. Inoltre, forma al suo interno le commissioni previste da questa legge e dalla legislazione speciale.

3. Ogni sezione è composta dal presidente, da un suo sostituto e da tre giudici.

4. La composizione delle commissioni è determinata dalle disposizioni di questa legge o dalla legislazione speciale.

Autorità Giudiziarie - Corte d'Appello

1. Per poter deliberare, discutere e decidere validamente, il tribunale superiore deve essere costituito, nel suo plenum, da cinque membri e, come sezione o commissione, da tre membri.

2. Restano fatte salve le disposizioni particolari contenute nei decreti processuali.

Autorità Giudiziarie - Corte Superiore

1. Se il Presidente del Tribunale Superiore o un giudice superiore è obbligato ad astenersi o è impedito per ragioni imperative ad esercitare il suo mandato, si applicano per analogia le norme che valgono per il Tribunale Distrettuale.

2. Il Presidente del Tribunale Superiore può anche farsi rappresentare, se ciò è necessario per il suo alleggerimento.

Autorità Giudiziarie - Corte Superiore

1. In qualità di tribunale plenario, il Tribunale Superiore

a) costituirsi e organizzarsi

b) formare le sezioni e nominare le commissioni

c) adempiere ad altri compiti che la legislazione assegna al tribunale plenario

Autorità Giudiziarie - Corte Superiore

1. Le sezioni del Tribunale Superiore risolvono tutte le controversie e le mansioni che la legislazione assegna al Tribunale Superiore.

2. La sezione civile giudica le controversie civili, in particolare anche quelle che secondo la legislazione federale o cantonale devono essere decise da una singola istanza giudiziaria. La sezione penale giudica i procedimenti penali e la sezione amministrativa le questioni amministrative e i ricorsi amministrativi. In caso di dubbi, il presidente del Tribunale Superiore assegna gli affari alle sezioni.

Autorità Giudiziarie - Corte d'Appello

1. La sezione civile del Tribunale Superiore decide tutte le controversie

a) riservate, secondo il diritto federale, a un'unica istanza cantonale

b) presentate direttamente dinanzi ad esso con il consenso delle parti coinvolte, purché non vi siano norme imperative contrarie

2. In qualità di istanza di ricorso, il Tribunale Superiore decide su appelli e reclami secondo il Codice di procedura civile (RS 272) nonché su reclami di vigilanza secondo la presente legge.

Autorità Giudiziarie - Corte d'Appello

1. La sezione civile del Tribunale superiore esamina le richieste di assistenza legale, nella misura in cui gli accordi internazionali o il diritto federale la dichiarano competente.

2. Il tribunale può incaricare un cancelliere o una cancelliera di esaminare le richieste di assistenza legale.

Autorità Giudiziarie - Corte d'Appello

1. Nell'ambito dell'arbitrato, la sezione civile del Tribunale superiore è competente per

a) ricorsi e richieste di revisione

b) l'accoglimento del lodo arbitrale per il deposito e la certificazione dell'esecutività

2. La sezione amministrativa è competente per

a) la nomina, ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri

b) la proroga della durata del mandato del tribunale arbitrale

c) il supporto al tribunale arbitrale nelle azioni procedurali

Autorità Giudiziarie - Corte d'Appello

1. Il tribunale superiore sceglie al suo interno una persona come istanza di ricorso ed un'altra come sostituto.

2. L'istanza di ricorso decide in composizione unipersonale.

Autorità Giudiziarie - Corte Superiore

1. La sezione penale decide come corte d'appello in materia penale. In caso di un reclamo preliminare, la persona che ha agito come organo di reclamo non può essere membro della corte d'appello.

Autorità Giudiziarie - Corte d'Appello

1. La sezione di diritto amministrativo decide, dove il Regolamento sulla giustizia amministrativa (RB 2.2345) lo prevede.

Autorità Giudiziarie - Tribunale per i Minorenni

1. Il Consiglio amminstrativo elegge, su richiesta della Corte suprema, il Tribunale per i minorenni.

1a. Sono eleggibili alla presidenza solo persone che abbiano completato studi giuridici con una licenza o un master presso un'università svizzera o con un diploma universitario equivalente di un altro Stato.

2. Il Tribunale per i minorenni è composto da tre membri, vale a dire dal presidente o dalla presidente e da due giudici. I membri del Tribunale per i minorenni possono appartenere ai tribunali ordinari.

3. La sede ufficiale del Tribunale per i minorenni è ad Altdorf.

Autorità Giudiziarie - Tribunale per i Minorenni

1. Il tribunale regionale mette a disposizione il cancelliere e il personale di cancelleria.

Autorità Giudiziarie - Tribunale per i Minorenni

1. Per poter deliberare, discutere e decidere validamente, il tribunale per i minorenni deve essere completamente composto.

2. Restano salve disposizioni particolari previste nei decreti di giustizia.

Autorità Giudiziarie - Tribunale per i Minorenni

1. Se la presidenza del tribunale dei minorenni o un membro del tribunale dei minorenni è obbligato ad astenersi o è impedito per motivi impellenti, si applicano le regole in modo analogo a quelle che valgono per il tribunale distrettuale.

Autorità Giudiziarie - Tribunale per i Minorenni

1. Il Tribunale per i minorenni giudica tutti i casi penali dei giovani che gli assegna il Codice di procedura penale minorile svizzero (RS 312.1).

Autorità giudiziarie - Commissione del Tribunale minorile della Corte superiore

1. Il Tribunale Superiore elegge al suo interno la Commissione del Tribunale per i Minori. Essa è composta da cinque membri, ossia dal presidente, dal suo vice e da tre giudici.

2. Per poter validamente discutere, deliberare e decidere, la Commissione del Tribunale per i Minori deve essere composta da tre giudici. Restano riservate norme particolari nei decreti di procedura giudiziaria.

Autorità giudiziarie - Commissione del Tribunale minorile della Corte superiore

1. Se il presidente o un membro della commissione giudiziaria per i minorenni della corte superiore è soggetto a ricusazione o è impedito per motivi imperativi a esercitare il suo ufficio, devono essere coinvolti i membri della corte superiore. In tal caso, si applicano per analogia le regole che valgono per il tribunale distrettuale.

Autorità giudiziarie - Commissione del Tribunale minorile della Corte superiore

1. La Commissione del Tribunale dei Minori della Corte Suprema è l'istanza d'appello nei casi di reati giovanili.

2. In qualità di istanza di reclamo, giudica il presidente o la presidente o il loro o la loro sostituto/a.

Procura della Repubblica e Ufficio del Procuratore per i Minori - Procura della Repubblica

1. Nell'ambito del diritto personale cantonale, nominano

a) il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, il Procuratore Generale nonché il suo sostituto;

b) il Consiglio di Stato i Procuratori nonché eventuali responsabili delle indagini e Procuratori assistenti.

2. Subordinatamente al comma 1, lettera a, il Consiglio di Stato agisce come autorità di nomina.

Procura della Repubblica e Ufficio del Procuratore per i Minori - Procura della Repubblica

1. Se il procuratore capo è soggetto a obbligo di astensione o impossibilitato a esercitare le sue funzioni, la sua supplenza ne assume i compiti. Se la procura non può essere regolarmente designata in tal modo, il consiglio di governo può, in casi urgenti, nominare un sostituto straordinario per il singolo caso.

2. Se un pubblico ministero è soggetto a obbligo di astensione o, per motivi imperativi, impossibilitato a esercitare le sue funzioni, il procuratore capo nomina un pubblico ministero non soggetto a obbligo di astensione.

Procura della Repubblica e Ufficio del Procuratore per i Minori - Procura della Repubblica

1. La Procura della Repubblica è composta dal Procuratore Capo, dal suo sostituto e dai procuratori.

2. Il Procuratore Capo è responsabile dell'attuazione del perseguimento penale statale nel Cantone. Egli dirige la Procura della Repubblica e la rappresenta verso l’esterno.

3. Il Procuratore Capo ha il potere di impartire direttive ai procuratori. Egli deve approvare le decisioni di archiviazione e di non luogo a procedere adottate dai procuratori in caso di delitti e reati. Qualora il Procuratore Capo emetta decisioni di archiviazione e di non luogo a procedere, queste sono approvate dal suo sostituto.

4. Inoltre, il Procuratore Capo e il suo sostituto hanno gli stessi compiti e poteri dei procuratori.

1. Procura della Repubblica e Procura dei minori - Procura della Repubblica

1. Nell'ambito del diritto del personale cantonale e dei mezzi di personale autorizzati, il Consiglio di Stato può assumere istruttori investigativi e assistenti procuratori, qualora il carico di lavoro presso la Procura della Repubblica lo richieda.

2. Gli istruttori investigativi sono responsabili autonomamente per il perseguimento e la valutazione delle infrazioni. Essi conducono indagini per conto di un procuratore a causa di delitti e crimini. Salvo quanto previsto al comma 3, hanno le stesse competenze di un procuratore.

3. Le seguenti competenze restano in ogni caso riservate al procuratore durante le indagini per delitti e crimini

a) la non apertura dell'indagine

b) l'apertura dell'indagine

c) la richiesta di custodia cautelare o di tutela

d) la richiesta di proroga della detenzione

e) l'ordinanza o la richiesta di misure coercitive che devono essere approvate dal tribunale delle misure coercitive

f) la sospensione del procedimento per motivi sostanziali

g) l'avvio dell'accusa in procedimenti nei quali la pena richiesta eccede la competenza del decreto penale

h) la rappresentanza dell'accusa davanti ai tribunali

4. Gli assistenti procuratori sono istruttori investigativi con una laurea in giurisprudenza. Essi godono degli stessi poteri degli istruttori investigativi. Sono inoltre autorizzati a rappresentare l'accusa in tribunale nell'ambito della competenza del decreto penale.

Procura della Repubblica e Ufficio del Procuratore per i Minori - Procura della Repubblica

1. La procura è l'autorità d'indagine e d'accusa. Essa conduce l'indagine in tutte le cause penali, salvo la competenza di altre autorità.

2. Al termine dell'indagine penale, la procura solleva l'accusa, a meno che non emetta un decreto di archiviazione o un decreto penale.

3. Inoltre, la procura svolge tutti i compiti che le sono assegnati dalla legislazione, in particolare dal Codice di procedura penale svizzero (SR 312.0).

**Ministero Pubblico e Procura dei Minori - Procura dei Minori**

1. Il consiglio distrettuale sceglie, su richiesta del consiglio esecutivo, l'avvocato dei minori e uno o più supplenti.

2. Il consiglio esecutivo determina il rapporto di lavoro.

**Ministero Pubblico e Procura dei Minori - Procura dei Minori**

1. Se il difensore dei minori è soggetto a ricusazione o impossibilitato per motivi imperativi ad esercitare il suo incarico, sarà rappresentato dal sostituto non soggetto a ricusazione.

2. Se il difensore dei minori non può essere nominato regolarmente ai sensi del comma 1, il consiglio di governo può, in casi urgenti, nominare un difensore dei minori straordinario per il caso specifico.

3. Il difensore dei minori può farsi rappresentare anche quando ciò è necessario per alleggerirlo dal carico di lavoro.

**Ministero Pubblico e Procura dei Minori - Procura dei Minori**

1. L'ufficio del magistrato dei minorenni esercita, nel procedimento investigativo e di esecuzione, le competenze che spettano nel procedimento penale ordinario al pubblico ministero e alle autorità di esecuzione, salvo diversa disposizione legislativa.

2. Emana decreti penali e svolge tutte le altre funzioni che la legislazione, in particolare il codice di procedura penale minorile svizzero (SR 312.1), le attribuisce.

Pubblico Ministero e Sostituto Procuratore per i Minorenni - Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato è responsabile degli aspetti amministrativi della Procura e della Procura minorile. Nel quadro del diritto del personale cantonale e dei mezzi di personale approvati, mette a disposizione di queste autorità il personale di cancelleria necessario e si assicura che ci sia l'infrastruttura necessaria.

2. Si applicano le disposizioni pertinenti valide per l'amministrazione cantonale.

Sorveglianza

1. Il Tribunale Superiore esercita la vigilanza sulle autorità giudiziarie, sui cancellieri e sul personale di cancelleria delle autorità giudiziarie.

2. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sul pubblico ministero, sull'ufficio del procuratore dei minori e sul loro personale di cancelleria. La supervisione immediata è esercitata dalla direzione competente. Questa può avvalersi di esperti esterni nella misura in cui ciò appaia necessario per esercitare adeguatamente la vigilanza.

3. L'indipendenza dell'autorità o dei funzionari vigilati nel singolo caso deve essere comunque preservata.

Sorveglianza

1. L'autorità di vigilanza può adottare tutte le misure proporzionali necessarie per ristabilire il corretto stato di cose.

2. Può in particolare

a) emanare e, se del caso, far rispettare istruzioni generali. Sono escluse le istruzioni inerenti a un caso particolare

b) richiedere all'ente vigilato informazioni e rapporti aggiuntivi sulla sua attività ed effettuare ispezioni. Le persone incaricate dall'autorità di vigilanza di eseguire tali ordini hanno il diritto di esaminare i relativi atti procedurali, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere al loro incarico. Possono usare le informazioni ottenute solo in forma generale e anonima come base per i loro rapporti e raccomandazioni

c) adottare misure disciplinari, come impartire ammonizioni, infliggere multe o, se non si tratta di membri di un tribunale, disporre la sospensione provvisoria dall'incarico o la destituzione dall'incarico.

Sorveglianza

1. L'Alta Corte elegge tra i suoi membri una commissione di sorveglianza. Questa è composta da cinque membri, ovvero il presidente, il suo vice e tre giudici.

2. Per poter deliberare, consultare e decidere validamente, la commissione di sorveglianza deve essere composta da tre membri. Restano riservate particolari disposizioni nei decreti sulla giustizia.

3. Per la rappresentanza si applica l'articolo 53 in modo analogo.

4. La commissione di sorveglianza esercita per l'Alta Corte la sorveglianza sulle autorità giudiziarie, sui cancellieri e sul personale della cancelleria.

Sorveglianza

1. Contro gli atti e le omissioni delle autorità giudiziarie, chiunque può presentare un reclamo di vigilanza presso il Tribunale Superiore; i reclami di vigilanza contro la procura e la procura dei minori devono essere presentati al Consiglio di Stato.

1a. Il reclamo di vigilanza è possibile solo se non esiste un'altra possibilità di impugnazione. Contro le sentenze che concludono il grado, il reclamo di vigilanza è inammissibile.

2. Nel procedimento di reclamo di vigilanza, il ricorrente (denunciante) non ha alcun diritto di parte.

3. L'esecuzione dell'atto impugnato è sospesa a causa del reclamo di vigilanza solo se la commissione di vigilanza o il suo presidente lo ordina.

4. Se vi è dubbio su quale autorità sia competente per trattare il reclamo di vigilanza, le autorità competenti si consultano a tal riguardo.

Ulteriori Disposizioni - Sanzioni Amministrative

1. La polizia cantonale può riscuotere sul posto una multa fissa per infrazioni minori, se la persona in difetto è d'accordo.

2. Il Consiglio di Stato può autorizzare ulteriori persone a riscuotere multe amministrative per determinati ambiti. Le disposizioni di questa sezione si applicano anche in questi casi.

3. La procedura delle multe amministrative è esclusa

a) in caso di infrazioni che hanno causato danni o che hanno ferito o messo in pericolo persone

b) in caso di infrazioni commesse da minorenni che non hanno compiuto il 15º anno di età

c) se alla persona in difetto viene contestata anche un'infrazione non inclusa nel catalogo delle multe

d) se esistono motivi per un'esenzione dalla pena (art. 52 e segg. CP)

Ulteriori Disposizioni - Sanzioni Amministrative

1. Il Consiglio di Stato determina, in un regolamento (RB 3.9223), quelle infrazioni minori che possono essere sanzionate tramite procedimento di contravvenzione.

2. La multa massima nel procedimento di contravvenzione ammonta a 300 franchi. Il Consiglio di Stato emette un elenco definitivo delle multe, contenente le singole fattispecie di reato e la relativa contravvenzione.

3. Se la persona inadempiente commette, attraverso una o più violazioni, diverse fattispecie di contravvenzione, le multe vengono sommate e viene imposta una multa complessiva.

4. Se la persona inadempiente rifiuta il procedimento di contravvenzione per una delle infrazioni che le vengono contestate o se la somma di più importi di multa supera il doppio del limite massimo secondo il comma 2, tutte le infrazioni verranno giudicate nel procedimento ordinario.

5. Una contravvenzione può essere imposta solo se la persona inadempiente è d'accordo; a tal fine si deve concedere un periodo di riflessione di 30 giorni. È inammissibile se è prevista una multa più elevata o se il caso non è chiaro sotto il profilo legale o fattuale.

6. La contravvenzione diventa definitiva con il pagamento.

7. Le contravvenzioni spettano al comune i cui organi di polizia le hanno sollevate. Se viene svolto il procedimento penale ordinario, le multe spettano al cantone.

Ulteriori disposizioni - Autorità giudiziarie per le contravvenzioni

1. La legislazione speciale definisce le autorità amministrative che perseguono e giudicano le infrazioni.

Ulteriori disposizioni - Ulteriori disposizioni procedurali

1. La lingua del procedimento dinanzi alle autorità penali è il tedesco.

Ulteriori Disposizioni - Ulteriori Disposizioni Procedurali

1. Le autorità penali possono informare altre autorità riguardo a procedimenti penali in corso o conclusi, nella misura in cui queste siano dipendenti dall'informazione per adempiere a un compito legale, l'interesse pubblico all'informazione prevalga sui diritti della personalità delle parti, e non vi sia un interesse privato preponderante contrario a tale comunicazione.

Ulteriori Disposizioni - Ulteriori Disposizioni Procedurali

1. Pubblicazioni ufficiali delle autorità giudiziarie penali e delle autorità amministrative che esercitano poteri punitivi, avvengono nel Bollettino ufficiale del Cantone Uri.

Ulteriori Disposizioni - Grazia

1. Con l'indulto è possibile condonare in tutto o in parte le pene inflitte da un'autorità cantonale tramite sentenza o decreto penale, oppure convertirle in pene più miti.

Ulteriori Disposizioni - Grazia

1. Competente per la concessione della grazia, subordinatamente all'articolo 381 CP (SR [311.0](https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de))

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| a) | il Consiglio di Stato per multe, pene pecuniarie fino a un massimo di 180 aliquote giornaliere, pene detentive fino a sei mesi e per lavori di pubblica utilità | | |

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| b) | il Parlamento cantonale per le pene pecuniarie superiori a 180 aliquote giornaliere e la detenzione superiore a sei mesi | | |

Ulteriori Disposizioni - Grazia

1. La domanda di grazia deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Stato. Essa deve essere accompagnata da una breve motivazione e da documenti appropriati.

2. Il Consiglio di Stato effettua in tutti i casi le indagini necessarie. Può incaricare a tal fine il pubblico ministero o la polizia.

3. Se non ha la competenza per decidere autonomamente sulla domanda, la trasmette al Consiglio cantonale insieme al suo rapporto e alla proposta.

Ulteriori Disposizioni - Grazia

1. L'atto di grazia determina l'estensione della grazia. Non è necessario giustificarlo.

2. Le disposizioni della sentenza o del decreto penale relative ai diritti civili, ai costi e agli indennizzi non sono interessate dalla grazia.

Disposizioni finali e transitorie

1. I seguenti atti legislativi sono abrogati

a) Legge del 4 maggio 1851 sulla pubblicità delle deliberazioni dei consigli distrettuali e delle udienze giudiziarie

b) Legge Organizzativa del 26 gennaio 1958 per le autorità giudiziarie uranesi

Disposizioni finali e transitorie

1. Le modifiche e le integrazioni di ulteriori leggi si trovano nell'Allegato, che costituisce parte integrante di questa legge.

2. Il Presidente del Distretto è autorizzato a modificare ulteriori disposizioni sulle competenze nei testi di legge, nella misura in cui ciò appaia sensato per motivi organizzativi ed è garantito il ricorso all'istanza superiore.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore di questa legge, tutti i procedimenti pendenti saranno trasferiti alle nuove autorità giudiziarie competenti. Il tribunale superiore può disporre eccezioni per un periodo massimo di quattro mesi dopo l'entrata in vigore di questa legge.

2. Tutti i termini per i ricorsi che non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore di questa legge si conformano alla normativa più favorevole per il ricorrente.

3. Il procedimento si conforma alla nuova normativa.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per la revisione 2018 si applicano le seguenti disposizioni transitorie

a) Il Tribunale distrettuale di Ursern esercita le sue funzioni giurisdizionali fino al 31 maggio 2023

b) Le disposizioni riguardanti il Tribunale distrettuale di Ursern e i suoi membri e quelle relative alla loro elezione e indennità restano applicabili fino alla data secondo la lettera a

c) Il Tribunale distrettuale è competente per la prosecuzione e risoluzione di un procedimento se è ancora pendente al 31 maggio 2023

d) Gli articoli 8a, 8b e 8c relativi all'amministrazione della giustizia entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Fino ad allora si applica la normativa precedente

Disposizioni finali e transitorie

1. La durata in carica dei membri delle autorità, che sono abrogate o ricomposte da questa legge, termina con l'entrata in vigore della presente legge. È riservato l'articolo 61, comma 1.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questa legge viene sottoposta al voto del popolo contemporaneamente alla relativa proposta di costituzione. Se questa viene respinta, la legge diviene nulla.

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