Ordinanza sulla promozione dello sport (Ordinanza sullo sport) (Sportverordnung) - Oggetto
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. Questo regolamento attua la legge federale sulla promozione della ginnastica e dello sport. Essa determina gli obiettivi, i principi e le misure di promozione sportiva nel Cantone Uri.
2. Restano riservate disposizioni particolari riguardanti la ginnastica e lo sport nella scuola.
1. Il cantone e i comuni promuovono lo sport con l'obiettivo di migliorare la salute, il benessere e la capacità di rendimento generale della popolazione di tutte le età e di contribuire alla formazione della personalità dei giovani e all'integrazione sociale.
1. Lo sport e la promozione sportiva al di fuori della scuola sono principalmente compito delle federazioni sportive private e delle associazioni sportive nonché di altre organizzazioni che si dedicano alla promozione dello sport.
1. Il cantone, i comuni e le organizzazioni private che si dedicano alla promozione dello sport collaborano nell'interesse dello sport e della promozione dello sport.
1. L'educazione fisica obbligatoria nelle scuole e la formazione continua del personale docente si conformano alle disposizioni della Confederazione e alla legislazione cantonale sull'istruzione.
1. Il Cantone concede contributi alle organizzazioni private che si dedicano alla promozione dello sport e offrono un programma specifico per la promozione dell'attività sportiva dei bambini in età scolastica fino al 9° anno di età.
1. Il Cantone gestisce «Gioventù e Sport (G+S)» sotto la direzione della Confederazione. Collabora con le scuole e con le federazioni, associazioni e organizzazioni giovanili interessate.
2. Il Cantone partecipa ai costi di G+S nell'ambito del diritto federale, per quanto non siano coperti dalla Confederazione. Partecipa in particolare ai costi operativi di G+S e alle offerte di formazione dei quadri effettuate sotto la sua responsabilità. A tal fine, istituisce un ufficio competente per G+S. Per l'operatività di G+S, stipula un'assicurazione di responsabilità civile.
1. Il cantone può organizzare personalmente eventi sportivi giovanili cantonali e regionali oppure contribuire finanziariamente alla loro realizzazione.
1. Il Cantone consiglia e informa le organizzazioni private che si dedicano alla promozione dello sport per i giovani. Può sostenere le organizzazioni con contributi.
1. Sono considerati giovani atleti e atlete i ragazzi e le giovani che appartengono al gruppo giovanile di una federazione sportiva riconosciuta dall'Associazione Olimpica Svizzera.
1. Il Cantone consiglia i talentuosi giovani sportivi e le giovani sportive nel coordinamento di sport e istruzione.
1. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi sulle tasse scolastiche per permettere agli atleti e alle atlete emergenti di frequentare scuole specializzate. Esso ha la competenza esclusiva di decidere in merito alle spese connesse.
2. Durante il periodo scolastico obbligatorio rimane riservato l'articolo 59, comma 1, lettera g della legge scolastica (RB 10.1111).
3. Il Consiglio di Stato può obbligare i comuni a partecipare ai costi durante il periodo scolastico obbligatorio.
1. Il cantone può concedere contributi a
a) scuole sportive e istituzioni che offrono in modo coordinato sport e istruzione
b) i costi non coperti della formazione di giovani atlete e atleti, i cui genitori hanno residenza nel cantone Uri
c) per il sostegno di progetti speciali
1. Atleta d'élite si considerano le persone adulte, con residenza nel Canton Uri, che appartengono a una squadra nazionale di una federazione sportiva riconosciuta dalla Swiss Olympic Association.
1. Il Cantone può concedere contributi agli atleti d’élite per le discipline sportive olimpiche e agli atleti d’élite per le discipline sportive non olimpiche o paralimpiche.
2. Condizione per ottenere un contributo è il possesso di una Swiss Olympic Card internazionale e la dimostrazione di un bisogno finanziario.
1. Il cantone consiglia e informa le organizzazioni private che si dedicano alla promozione dello sport per adulti. Può concedere contributi a queste organizzazioni.
2. Inoltre, coordina le offerte sportive per le persone anziane.
1. Il Cantone coordina o organizza la formazione e la consulenza delle persone che svolgono compiti di gestione e formazione in federazioni sportive private, associazioni sportive e altre organizzazioni che si dedicano alla promozione dello sport.
2. Può contribuire alle spese di formazione.
1. Il cantone e i comuni mettono a disposizione le loro strutture sportive scolastiche, nella misura in cui ciò è permesso dall'attività scolastica e nella misura in cui è possibile, alle associazioni sportive private e ai club sportivi, nonché ad altre organizzazioni che si dedicano alla promozione dello sport, a condizioni vantaggiose per le attività dello sport di massa. Le strutture sportive vengono messe a disposizione anche durante le vacanze.
2. Il cantone stabilisce, in collaborazione con i comuni e le organizzazioni che si dedicano alla promozione dello sport, le basi per una politica delle strutture sportive orientata al futuro.
1. Il Cantone può acquistare attrezzature sportive per la locazione in casi particolari.
1. Il Cantone può concedere ulteriori contributi, in particolare per la realizzazione di impianti sportivi o parti di essi, per la manutenzione degli impianti sportivi, per l'acquisto di attrezzature sportive, ai federazioni sportive cantonali e regionali e per eventi sportivi cantonali, regionali e nazionali che si svolgono nel Cantone Uri.
2. Per importi maggiori, i contributi possono essere concessi sotto forma di prestiti senza interessi.
1. Le spese per le misure previste dal presente regolamento sono, in linea di principio, a carico del Fondo per lo Sport.
2. Ne sono escluse le spese secondo gli articoli da 5 a 8, nonché quelle secondo gli articoli 12, 16 e 17. Queste vengono fornite attraverso la via del credito ordinario.
1. Con il nome «Fondo per lo Sport» il Cantone gestisce un finanziamento speciale secondo l'articolo 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria (RB [3.2111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.2111/de)).
2. Al Fondo per lo Sport vengono assegnati
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| a) | la quota degli utili netti, determinata dal Consiglio di Stato, che le organizzatrici e gli organizzatori delle lotterie versano al Cantone in conformità con l'Accordo intercantonale sulla sorveglianza e sulla concessione delle autorizzazioni e sull'utilizzo degli utili delle lotterie e scommesse intercantonali o a livello svizzero (RB [70.3911](https://rechtsbuch.ur.ch/data/70.3911/de)) | | |
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| b) | la quota versata al Cantone dalla Società Sport-Toto proveniente dalle scommesse sportive | | |
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| c) | donazioni, legati e altre devoluzioni di terzi a favore dello sport | | |
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| d) | gli interessi del patrimonio del fondo | | |
3. Ulteriori assegnazioni sono regolate dalle disposizioni finanziarie della Costituzione cantonale.
1. Il Consiglio di Governo gestisce il Fondo per lo Sport. Può trasferire totalmente o parzialmente questa competenza alla direzione competente.
1. Il Consiglio di Governo nomina una commissione sportiva come organo consultivo. Regola i compiti della commissione sportiva.
1. Il Consiglio di Stato esegue questo regolamento in un decreto. Regola in particolare i requisiti di contribuzione, la determinazione dei contributi e il procedimento di contribuzione.
1. Il regolamento del 21 dicembre 1972 sulla promozione della ginnastica e dello sport è abrogato.
1. Questo regolamento è soggetto a referendum facoltativo. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2007.