Regolamento sugli esami di maturità presso la scuola media cantonale di Uri (MPR) - Oggetto** (MPR)
Indice delle disposizioni (40)
Testo normativo (40 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina gli esami di maturità che gli studenti della Scuola Media Cantonale di Uri devono sostenere.
1. Lo scopo degli esami di maturità è di accertare l'idoneità all'istruzione superiore delle candidate e dei candidati. Questa è costituita dal possesso sicuro delle conoscenze di base, dall'apertura mentale e dalla capacità di giudizio autonomo.
1. L'autorità esaminatrice è la commissione cantonale di maturità. Questa è composta da un presidente o una presidente e da dieci a dodici membri.
2. La commissione di maturità supervisiona lo svolgimento degli esami di maturità. Essa adempie ai compiti e prende le decisioni che non sono attribuiti ad altri organi. Promulga le necessarie disposizioni di attuazione.
3. Essa ha in particolare i seguenti compiti
a) Attività di esperto durante gli esami
b) Decisione definitiva sull'astensione di esperti ed esperte d'esame
c) Decisione sulla riuscita dell'esame
d) Decisione sulle sanzioni in caso di irregolarità
1. La direzione degli esami è di competenza del Rettorato. Essa può delegare i suoi compiti al suo sostituto.
2. Il Rettorato informa le candidate e i candidati sull'intera procedura dell'esame di maturità.
1. Gli esaminatori sono di regola gli insegnanti che hanno impartito l'insegnamento della materia d'esame nell'ultimo anno.
2. Se l'esaminatrice o l'esaminatore è impedito o in conflitto di interessi, la commissione di maturità nomina un sostituto su proposta del rettorato.
3. Il conflitto di interessi riguarda la concezione e la correzione degli esami di maturità nonché gli esami di maturità preparati congiuntamente dal corpo docente.
4. Gli esaminatori presentano i compiti scritti presso il rettorato, entro i termini stabiliti, per la commissione di maturità.
5. Le candidate e i candidati che richiedono il ritiro di un esaminatore devono presentare la richiesta di ritiro alla commissione di maturità il prima possibile dopo aver appreso il motivo del conflitto di interessi.
1. Gli esami di maturità si svolgono al termine della sesta classe del liceo.
1. La Commissione di Maturità pubblica le prove nel Bollettino Ufficiale. Nella pubblicazione vengono indicati le date degli esami scritti e orali di maturità, la tassa d'esame, l'ufficio di registrazione e il termine per l'iscrizione.
1. È ammesso agli esami di maturità chi
a) ha frequentato l'intero ultimo anno scolastico presso la Scuola Cantonale Media di Uri
b) ha svolto un lavoro di maturità secondo l'articolo 10 MAV e lo ha presentato oralmente
c) ha completato il soggiorno linguistico in francese (stage) o l'alternativa decisa dal consiglio delle scuole medie a causa della Covid-19
1. L'iscrizione agli esami deve essere presentata entro il termine fissato dalla commissione di maturità presso la segreteria del rettorato della Scuola Cantonale di Uri.
2. All'iscrizione devono essere allegati
a) il modulo di iscrizione compilato
b) i certificati della 4ª e 5ª classe del liceo
c) * la prova del lavoro di maturità redatto e presentato oralmente
1. Il Consiglio della scuola superiore stabilisce l'importo della tassa d'esame prima della pubblicazione del bando.
2. La commissione di maturità può, su richiesta motivata, concedere l'esenzione parziale o totale della tassa.
1. La Commissione di Maturità decide sull'ammissione agli esami in base alla registrazione. Il Rettorato presenta la proposta relativa alle iscrizioni.
1. L'esecuzione degli esami di maturità è conforme al piano degli esami predisposto dalla scuola.
1. La commissione di maturità stabilisce, su richiesta del docente responsabile, gli strumenti di ausilio consentiti.
1. L'uso di mezzi ausiliari non autorizzati così come qualsiasi altra irregolarità comporta l'esclusione dagli esami. L'esame di maturità sarà considerato non superato.
2. In presenza di un sospetto fondato di irregolarità, l'esame in questione può essere dichiarato non valido e ripetuto.
3. La direzione dell'esame informa le candidate e i candidati di questa disposizione prima dell'inizio degli esami.
1. Gli esami di maturità presso la Scuola Cantonale Media di Uri comprendono le seguenti materie
a) Tedesco
b) Francese o Italiano
c) Inglese
d) Matematica
e) Materia di indirizzo
2. Le materie ai sensi del comma 1 vengono esaminate per iscritto e oralmente.
1. Durante gli esami, il programma di apprendimento degli ultimi due anni di insegnamento viene essenzialmente preso in considerazione.
1. Le prove d'esame sono elaborate dai docenti responsabili delle materie e sottoposte alla commissione di maturità per l'approvazione.
2. La commissione di maturità può richiedere integrazioni o una nuova proposta d'esame.
1. L'esame scritto dura quattro ore ciascuno
a) nelle materie di base: Tedesco, Francese o Italiano, Inglese, Matematica
b) * nella materia di specializzazione
2. ...
3. Nella materia di specializzazione «Fisica e applicazioni della matematica (PAM)» l'esame scritto è composto per metà da problemi di matematica e per l'altra metà da problemi di fisica.
1. Le candidate e i candidati sono sorvegliati durante gli esami scritti.
2. I sorveglianti tengono un verbale sull'andamento degli esami.
3. Il rettorato designa i sorveglianti.
1. Gli esami sono eseguiti dall'esaminatrice competente o dall'esaminatore competente alla presenza di almeno un membro della commissione di maturità.
1a. Il membro della commissione di maturità prende appunti sullo svolgimento dell'esame.
2. Nelle materie che sono insegnate da due docenti, entrambi devono partecipare all'esame orale. Fatta salva la disposizione del comma 3.
3. Per la materia principale «Fisica e applicazioni della matematica (PAM)» viene esaminata oralmente solo la materia «Fisica».
1. Gli esami orali durano di norma un quarto d'ora per ciascuna materia.
1. ...
2. Nell'indirizzo di specializzazione «Musica», l'esame strumentale è considerato un esame orale.
1. Gli esami di maturità vengono valutati con voti da 6 a 1. In questo contesto, il risultato delle prove scritte è espresso in decimi di voto, mentre il risultato delle prove orali è espresso in voti interi e mezzi voti.
1. L'insegnante di materia responsabile per la classe è incaricato della correzione e valutazione dell'esame scritto. Se l'insegnante di materia è in congedo o non può svolgere la propria funzione per un altro motivo, il supplente designato dalla Commissione di Maturità su proposta del Rettorato assume questo compito.
2. Ogni esame scritto è controllato dal membro della Commissione di Maturità che partecipa all'esame orale corrispondente come esperta o esperto.
3. I risultati d'esame valutati sono sottoposti alla Commissione di Maturità per l'approvazione.
1. Gli esami orali sono valutati dall'esaminatrice o dall'esaminatore competente.
2. L'esaminatrice o l'esaminatore propone il voto all'esperta o all'esperto. In caso di disaccordo, la media è considerata come proposta alla commissione di maturità.
3. ...
1. Le prestazioni nelle materie determinanti per il rilascio della maturità (materie di maturità) sono espresse in voti interi e mezzi voti. 6 è il voto più alto, 1 il più basso. Voti inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.
1. Per il calcolo del voto di maturità si applica fondamentalmente la formula: due volte il voto annuale (in decimi) + voto della prova scritta (in decimi) + voto della prova orale (in voti interi o mezzi voti) diviso per 4.
2. Il voto annuale nella materia principale «Musica» è composto da quattro quinti del voto in «Teoria musicale» e un quinto del voto in «Lezioni di strumento o canto».
3. Il voto annuale nella materia principale «Economia e Diritto» è composto da quattro quinti del voto in «Economia e Diritto» e un quinto del voto in «Statistica».
1. Le restanti materie sono valutate in base ai risultati dell'ultimo anno di formazione in cui la materia è stata insegnata.
1. La nota del lavoro di maturità è trattata allo stesso modo della nota di una materia di maturità.
2. Il consiglio delle scuole superiori emette un regolamento speciale sul lavoro di maturità.
1. Se il calcolo delle note di maturità risulta in un valore che si trova esattamente tra un mezzo e un voto intero, sarà il voto annuale a determinare l'arrotondamento verso l'alto o verso il basso.
1. Le materie di base, una materia di specializzazione, una materia complementare e il lavoro di maturità costituiscono le materie di maturità.
2. Le materie di base sono
a) Tedesco
b) Francese o Italiano
c) Inglese
d) Matematica
e) Biologia
f) Chimica
g) Fisica
h) * Storia
i) Geografia
j) Arte Visiva o Musica
k) Filosofia
3. Come materie di specializzazione possono essere offerte tutte le materie elencate nel Cantone dalla Verordnung über die Anerkennung der gymnasialen Maturität (SR 413.11).
4. Come materie complementari possono essere offerte tutte le materie elencate nel Cantone dalla Verordnung über die Anerkennung der gymnasialen Maturität (SR 413.11).
4a Inoltre, è obbligatoria un'introduzione all'economia e al diritto.
5. Le materie di specializzazione e le materie complementari sono attivate solo se si iscrivono un numero sufficiente di studenti. Nessuno ha il diritto di esigere che gli sia garantita la frequenza a una tale materia.
1. La maturità è superata quando, nelle materie di maturità secondo l'articolo 30
a) la somma doppia di tutte le deviazioni di voto sotto 4 non è maggiore della somma di tutte le deviazioni di voto sopra 4 e
b) non sono stati attribuiti più di quattro voti inferiori a 4.
1. Chi non supera la maturità secondo l'articolo 31, può ripetere gli esami una volta dopo aver ripetuto la parte essenziale dell'insegnamento dell'ultima classe della scuola media superiore.
1. Il certificato di maturità contiene
a) le diciture «Confederazione Svizzera» e «Canton Uri»
b) la dicitura «Certificato di maturità, rilasciato conformemente alle disposizioni del Consiglio federale e della CDPE sul riconoscimento dei certificati di maturità liceali del 16 gennaio / 15 febbraio 1995»
c) il nome «Scuola Media Cantonale Uri»
d) il nome, il cognome, il luogo d'origine (per cittadini stranieri: cittadinanza e luogo di nascita) e la data di nascita del titolare
e) l'indicazione del periodo durante il quale il titolare ha frequentato la scuola media
f) * i voti delle materie di maturità conformemente all'articolo 30 paragrafo 1
g) * il tema e il voto complessivo della tesina di maturità
h) il voto per la materia di sport prescritta a livello federale
i) la firma della Direttrice o del Direttore dell'Istruzione e della Rettrice o del Rettore della Scuola Media Cantonale Uri
1. La scuola media conserva gli atti degli esami di maturità per 10 anni nell'archivio scolastico.
1. Contro le disposizioni e le decisioni basate su questo regolamento, si può presentare un ricorso scritto presso la commissione di maturità entro dieci giorni dalla notifica.
2. Contro le disposizioni e le decisioni della commissione di maturità, si può presentare un ricorso amministrativo al consiglio delle scuole medie entro venti giorni dall'apertura.
3. La procedura segue il regolamento sull'amministrazione della giustizia amministrativa (RB 2.2345).
1. Il regolamento del 18 agosto 1999 sugli esami di maturità presso la scuola media del Cantone Uri è abrogato.
1. La modifica del 24 gennaio 2008 si applica agli studenti che frequentano la terza classe del ginnasio nell'anno scolastico 2008/2009 o negli anni successivi.
2. Per gli altri studenti si applica la normativa precedente.
1. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, gli esami di maturità per l'anno 2020 si svolgeranno esclusivamente in forma scritta.
2. In deroga all'articolo 27, comma 1, del presente regolamento, le note di maturità per gli esami di maturità dell'anno 2020 si calcoleranno per due terzi sulla base del voto annuale (in decimi) e per un terzo sulla base del voto dell'esame scritto (in decimi).
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. È fatto salvo il comma 2.
2. L'articolo 30 comma 2 lettera h entrerà in vigore il 1° agosto 2003. Fino a quel momento, per l'articolo 31 capoverso e l'articolo 33 lettera f si applicano non dieci, ma nove materie di maturità.