Concordato sul coordinamento scolastico - Scopo
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. I cantoni del concordato costituiscono un'ente pubblico inter-cantonale per la promozione del sistema scolastico e per l'armonizzazione del corrispondente diritto cantonale.
1. I cantoni del concordato si impegnano ad armonizzare la loro legislazione scolastica nei seguenti punti
a) L'età d'ingresso scolastico è fissata a 6 anni compiuti. Il termine ultimo è il 30 giugno. Sono ammesse deroghe nel diritto cantonale fino a 4 mesi prima e dopo tale data.
b) L'obbligo scolastico per ragazzi e ragazze dura almeno 9 anni con un minimo di 38 settimane scolastiche.
c) La durata ordinaria della formazione, dall'entrata nell'obbligo scolastico fino all'esame di maturità, è di almeno 12, al massimo 13 anni.
d) L'anno scolastico inizia tra la metà di agosto e la metà di ottobre.
1. I cantoni del concordato elaborano raccomandazioni per conto di tutti i cantoni, in particolare per i seguenti settori
a) programmi quadro
b) materiali didattici comuni
c) assicurazione del libero passaggio tra scuole equivalenti
d) passaggio ai livelli superiori differenziati
e) riconoscimento degli esami di fine corso e dei diplomi conseguiti in percorsi formativi equivalenti
f) denominazione uniforme dei medesimi livelli scolastici e tipi di scuola
g) formazione equivalente degli insegnanti
2. La Conferenza delle organizzazioni svizzere degli insegnanti deve essere consultata durante l'elaborazione di queste raccomandazioni.
1. I cantoni del concordato collaborano nel settore della pianificazione e della ricerca in ambito educativo, nonché della statistica scolastica tra di loro e con la Confederazione.
2. A tal fine si provvede a
a) promuovere e sostenere le istituzioni necessarie per questa collaborazione
b) elaborare linee guida per statistiche scolastiche svizzere annuali o periodiche
1. I cantoni del concordato delegano alla conferenza dei direttori cantonali dell'educazione l'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 2 all'articolo 4.
2. Le competenze e le modalità di lavoro sono stabilite in un regolamento interno.
3. I costi dell'attività del concordato sono ripartiti tra i cantoni in funzione della popolazione.
4. I cantoni non facenti parte del concordato hanno voce consultiva nelle questioni del concordato.
1. Al fine di facilitare e promuovere la cooperazione, i cantoni si uniscono in quattro conferenze regionali (Svizzera occidentale e Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale, Svizzera orientale). Ciascun cantone decide autonomamente in merito all'adesione a una conferenza regionale.
2. Le conferenze regionali preparano gli affari per la conferenza plenaria.
1. In caso di controversie derivanti dal concordato tra i cantoni, il Tribunale federale decide su richiesta.
1. L'armonizzazione delle legislazioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2 di questo concordato sarà realizzata in fasi.
2. I cantoni che aderiscono al concordato si impegnano a
a) fissare l'età di ingresso scolastico, ai sensi dell'articolo 2 lett. a, entro un periodo di 6 anni;
b) estendere l'obbligo scolastico a 9 anni entro un lasso di tempo ragionevole. I cantoni con un obbligo scolastico di soli 7 anni possono realizzarlo in due fasi.
3. La determinazione dell'inizio dell'anno scolastico ai sensi dell'articolo 2 lett. d dovrebbe avvenire in linea di principio all'inizio dell'anno scolastico 1973/74.
1. L'adesione al Concordato viene dichiarata al Consiglio direttivo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione, che ne dà comunicazione al Consiglio federale.
1. L'uscita dal Concordato deve essere dichiarata al consiglio della Conferenza Svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile successivo alla dichiarazione di uscita.
1. Questo concordato entra in vigore quando dieci cantoni vi abbiano aderito e quando sia stato approvato dal Consiglio federale svizzero.
2. Deliberato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'educazione a Montreux, il 29 ottobre 1970.