Legislator · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
182.100 CH-TI

Legge sulla fusione e separazione di Comuni

14 Articles / Provisions · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

... [2]

[2] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[3] La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati mediante

a) …

b) la cessione di territorio non costituente frazione da un Comune ad altro Comune limitrofo;

c) la rettifica dei confini giurisdizionali;

d) …

e) …

f) …

§ …

[3] Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[4] Le domande di cessione di territorio o di rettifica di confini formulate dalle assemblee comunali, dai Consigli comunali, dai Municipi o da cittadini interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

[4] Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Il Consiglio di Stato può iniziare il procedimento anche d’ufficio.

Il Consiglio di Stato trasmette immediatamente la domanda e il suo rapporto motivato a tutti i Comuni o frazioni di Comuni interessati per mezzo dei rispettivi Municipi, affinché le rispettive assemblee si pronuncino in proposito, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato.

Le assemblee non potranno aver luogo prima di un mese dalla comunicazione della domanda.

Il preavviso comunale deve essere motivato.

-13 … [5]

[5] Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

… [6]

[6] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966, 202.

-16 … [7]

[7] Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

… [8]

[8] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966, 202.

… [9]

[9] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

1 Il Gran Consiglio può decretare la cessione o permuta di territorio, dietro equo compenso, allo scopo di rettificare in modo razionale la linea di confine fra due o più comuni, specie per adattarla alla configurazione del terreno.

2 Contro la decisione del Gran Consiglio è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo. [10]

[10] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

[11] 1 Le cessioni territoriali e le rettifiche di confine sono decise, anche nei rapporti patrimoniali, dal Consiglio di Stato, ossequiata la procedura prevista agli art. 3, 4 e 5 della presente legge, se il valore ufficiale di stima dei fondi ceduti o compensati non supera fr. 50’000.-- e la superficie di mq. 50’000.

2 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo. [12]

[11] Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 202.

[12] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

-23 … [13]

[13] Art. abrogati dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97.

-27 … [14]

Pubblicata nel BU 1945 , 85.

[14] Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →