Art. 6 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
Art. 6 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
[8] 1 Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il presidente.
2 Nella Commissione sono rappresentati
a) i comuni;
b) i patriziati;
c) le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;
d) la SEL.
Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.
3 La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.
4 La Commissione
a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;
b) è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.
[8] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.