Art. 1 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
Art. 1 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
[2] 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo 2.
2 Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.
3 La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.
[2] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002, 195.