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Art. 9 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

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Art. 9 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

1 Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.

2 I posteggi sono riservati prioritariamente

a) ai veicoli di servizio;

b) al veicolo del custode nell’immobile in cui presta l’attività lavorativa.

3 Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli utenti esterni.

4 I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità

a) ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;

b) ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell’impiego della vettura è ritenuto elemento prioritario;

c) ai magistrati;

d) ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;

e) agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede di servizio;

f) agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede scolastica;

g) a terzi.

5 Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado di occupazione.

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