173.600
CH-TI
Art. 2 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
Art. 2 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
1 Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.
2 Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti scolastici.