Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni
Statutory Text (3 Provisions)
1 L’ inde nnità di malattia versata dall’ ass icurazione obbligatoria o dall’ as sicurazione militare durante l’ assenza dal lavoro spetta al datore di lavoro fino a copertura dello stipendio corr isposto. Se essa è superiore l’ eccedenza spetta al dipendente.
2 Se il dipendente info rtunato ha diritto a rendite d’ invalidit à (o ad indennità uniche) dall’ assicurazione, queste sono computabili, da parte del Consiglio di Stato, sul suo stipendio, secondo le disposizioni seguenti
a) se il dipen dente è in grado, nonostante l’ avvenimento che ha cagionato il danno, di adempiere come prima la sua funzione o altre funzioni almeno equivalenti e se la sua invalidità non supera il 15%, le prestazioni d ell’ assicurazione non sono computate sul suo stipendio;
b) se il grado di invalidità è superiore al 15%, la metà dell’ importo corrispondente non è computato sul salario del dipendente;
c) se il dipendente non è in grado di adempiere integralmente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli, l’ importo della rendita viene computato sul suo salario considerati tutti i fattori che pregiudicano la sua capacità lavorativa. La rendita non è computata se, in seguito all’ avvenimento che ha cagionato il danno, il salario subisce una decurtazione;
d) nei casi contemplati nelle lettere precedenti si potrà rinunciare parzialmente o totalmente al computo delle prestazioni sullo sti pendio, qualora in seguito all’ infortunio il dipendente non possa beneficiare di miglioramenti di stipendio che apparivano certi.
Queste disposizioni valgono anche pe r rendite acquisite prima dell’ entrata al servizio dello Stato, sempre che non si tratti di indennità uniche.
[2] Ogni infortunio deve essere annunciato tempestivamente al Dip artimento delle finanze e dell’ economia, Ufficio stipendi e assicurazioni.
[2] Art. modificato dal R 11.1.1996; in vigo re dal 1.1.1996 - BU 1996, 14.
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 7 maggio 1985.
Pubblicato nel BU 1985 , 399 e 407.