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CH-TI
Art. 2 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale
Art. 2 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale
1 La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.
2 È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.
3 L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio.
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Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale
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