Art. 9 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)
Art. 9 RPASt
1 In caso di assenza per malattia, il personale ausiliario, tranne il personale di cui all’art. 5a LORD sottoposto agli articoli 30 e 31 LStip, è assicurato e indennizzato contro la perdita di stipendio mediante polizza collettiva LAMAL ed il relativo premio è per metà a carico dello Stato e per metà a carico del dipendente.
2 In caso di assenza per infortunio, per servizio militare o per protezione civile obbligatoria e per eventi di cui risponde l’assicurazione militare, il diritto allo stipendio è riconosciuto secondo i disposti degli articoli 30-39 LStip.
3 In caso di assenza per infortunio non professionale, in ottemperanza alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF) non è riconosciuto il diritto allo stipendio al personale ausiliario con un onere lavorativo inferiore alle 8 ore settimanali.
4 In caso di assenza per gravidanza e parto il diritto allo stipendio è riconosciuto secondo i disposti dell’art. 47 cpv. 1 e 2 LORD.