173.170
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CH-TI
Art. 19 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)
RPASt
Art. 19 RPASt
1 Il rapporto d’impiego a tempo indeterminato può essere disdetto, per giustificati motivi, per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con un preavviso di 1 mese, dal secondo al quinto anno incluso con preavviso di 2 mesi, dal sesto anno in poi con un preavviso di tre mesi.
2 In caso di contratto a tempo determinato, se le esigenze di sevizio lo permettono, il rapporto d’impiego può esser sciolto, prima della scadenza, su richiesta del collaboratore.
Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2024