173.170
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CH-TI
Art. 16 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)
RPASt
Art. 16 RPASt
1 In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.
2 Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell’ambito di questo congedo, 2 settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.
3 Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.