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Art. 13 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)

RPASt
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Art. 13 RPASt

1 Dopo venti anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratificazione pari a 4 settimane di congedo pagato; tale gratificazione può essere corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente.

2 Il diritto alla gratifica è proporzionale al grado d’occupazione.

3 Tenuto conto delle esigenze di servizio, la gratificazione, su richiesta del dipendente, può essere distribuita sui 4 anni successivi all’anno di maturazione del diritto.

4 … [2]

5 … [3]

[2] Cpv. abrogato dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 107.

[3] Cpv. abrogato dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 107.

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