173.100
LORDLOFPM
CH-TI
Art. 9 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
LORD
Art. 9 LORD
[23] Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto nella misura massima del 50%, se la nomina è nell’evidente suo interesse. Il pagamento a favore dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino avviene mediante versamento unico al momento dell’assunzione.
[23] Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637; precedente modifica: BU 2012, 297.
Court Decisions Applying This Provision (1)
TI_TCA_001_53-1995-1_1999-03-30 · ti (art. 9 LOrd 8)
State Auxiliary Employee Employment Status Dispute
rito, siccome pregiudiziali per statuire sulla richiesta di esonero dal pagamento del premio dell'assicurazione malattia. 1.3. L'art. 9 LOrd 87 si limitava a stabilire che il rapporto d'impiego del personale ausiliario sarebbe stato disciplinato da un apposito regolamento