Art. 79 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 79 LORD
[133] 1 Nelle scuole dell’infanzia, elementari e speciali, l’orario settimanale d’insegnamento dei docenti a tempo pieno corrisponde all’intero orario settimanale di lezione per gli allievi, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.
2 Nelle scuole medie e postobbligatorie, l’orario settimanale d’insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato tramite un regolamento in ore-lezioni, da un minimo di 24 a un massimo di 28. Per quei docenti che svolgono attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni, esso può essere esteso o può essere applicato l’orario settimanale di cui all’art. 69 cpv. 1.
[133] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2004, 245.