Legislator · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
173.100 LORDLOFPM CH-TI

Art. 75 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

LORD
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (116 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 75 LORD

1 Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l’equipaggiamento personale obbligatori. [128]

2 In caso di equipaggiamento utile ma non obbligatorio, lo Stato può partecipare alla spesa d’acquisto fatta dal dipendente.

[128] Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

← Art. 74 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) Art. 76 LORD →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →