Art. 71 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 71 LORD
[122] 1 Il lavoro straordinario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere ricuperato, in linea di principio, nella forma del congedo.
2 Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello previsto dalla legge, l’impiegato è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le regole della buona fede.
3 Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 4 sono compensate unicamente nella forma del congedo. [123]
4 Il lavoro straordinario non può in ogni caso superare le 150 ore annuali.
[122] Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2012, 78.
[123] Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.