Art. 60a LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 60a LORD
[106] 1 La procedura di disdetta è condotta dall’autorità di nomina, che può delegare tale competenza ad istanze subordinate; nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, la procedura di disdetta può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni. [107]
2 Il dipendente dev’essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore.
3 Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello stipendio, se l’interesse dell’Amministrazione o della procedura lo esige.
4 La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
5 I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.
III. Prestazioni dello Stato [108]
[106] Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297.
[107] Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.
[108] Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.