Art. 53a LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 53a LORD
[96] 1 I dipendenti e lo Stato rispettano la pace del lavoro.
2 Lo sciopero è lecito se adempie le seguenti condizioni cumulative
a) è annunciato conformemente alla procedura prevista;
b) riguarda il rapporto di impiego;
c) è conforme all'obbligo di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di negoziazione;
d) concerne un conflitto di natura collettiva;
e) è proporzionato allo scopo perseguito ed è utilizzato unicamente come ultima ratio, allorquando la negoziazione tra le parti non sia più possibile;
f) è proposto o sostenuto da un'organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori.
3 Il periodo di astensione dal lavoro durante l'esercizio del diritto di sciopero non è retribuito.
4 La partecipazione lecita dei dipendenti ad uno sciopero non deve generare alcuna misura nei loro confronti, né costituire motivo di licenziamento. In caso di mancato rispetto delle condizioni poste al cpv. 2, il Consiglio di Stato adotta le misure che si impongono.
5 Un servizio minimo deve essere garantito nei settori dell'istruzione, della sanità e della sicurezza delle persone come pure per i picchetti e i servizi che adottano decisioni e misure urgenti e negli altri servizi indicati dal Consiglio di Stato.
6 Il Consiglio di Stato disciplina la procedura per l'esercizio del diritto di sciopero e le modalità di servizio minimo.
[96] Art. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.