Art. 47 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 47 LORD
[84] 1 In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.
2 Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell’ambito di questo congedo, 2 settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.
2bis In caso di degenza ospedaliera di almeno 2 settimane del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità. [85]
3 La dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell’anno scolastico.
4 Nei limiti stabiliti dal cpv. 3, il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.
5 Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.
[84] Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
[85] Cpv. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.