Art. 38 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 38 LORD
[62] 1 Se l’interesse dell’Amministrazione o dell’inchiesta lo esige, l’autorità di nomina ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata avviata un’inchiesta disciplinare.
2 La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3 I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione. [63]
[62] Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 – BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297.
[63] Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.