Art. 36 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 36 LORD
1 Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.
2 Al dipendente deve essere data conoscenza dei fatti rimproveratigli come pure dei risultati dell'inchiesta e gli è concesso un termine per formulare le proprie osservazioni. [59]
3 Tutte le sanzioni devono essergli comunicate per iscritto e motivate, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
4 L’inchiesta disciplinare può essere congiunta con l’accertamento ai fini dell’azione contro il dipendente ai sensi degli art. 13-28 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
5 Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante. [60]
[59] Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.
[60] Cpv. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.