173.100
LORDLOFPM
CH-TI
Art. 29a LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
LORD
Art. 29a LORD
[52] 1 Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già trattato in precedenza come dipendenti dello Stato.
2 In questi casi, l’autorità competente invita gli interessati a designare un altro rappresentante.
[52] Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.