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Art. 29a LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

LORD
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Art. 29a LORD

[52] 1 Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già trattato in precedenza come dipendenti dello Stato.

2 In questi casi, l’autorità competente invita gli interessati a designare un altro rappresentante.

[52] Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

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