Art. 1e LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 1e LORD
[9] 1 Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dell’Amministrazione cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato nell’ambito del piano dei posti autorizzati (PPA).
2 Il fabbisogno di personale nominato o incaricato del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti viene stabilito da queste autorità giudiziarie d’intesa con il Consiglio di Stato.
2bis Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dai Servizi del Gran Consiglio è stabilito dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d’intesa con il Consiglio di Stato.
3 Il fabbisogno di personale ausiliario viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato; quello del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, da queste autorità giudiziarie d’intesa con il Consiglio di Stato; quello dei Servizi del Gran Consiglio, dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d’intesa con il Consiglio di Stato.
[9] Art. modificato dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127; precedente modifica: BU 2013, 317.