Art. 1b LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 1b LORD
[5] 1 Lo Stato promuove la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei propri servizi; a tale scopo
a) attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi collettivi e individuali;
b) valuta le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli obiettivi, collettivi e individuali, che ha loro posto;
c) favorisce lo sviluppo professionale dei titolari delle funzioni pubbliche;
d) rende attrattiva la funzione pubblica così da stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato;
e) concretizza il sistema di indicatori relativo al carico di lavoro degli impiegati;
f) realizza indagini periodiche sul clima di lavoro e sulla soddisfazione dell’utenza;
g) favorisce, laddove possibile, l’impiego a tempo parziale.
2 Il Governo stabilisce obiettivi annuali di gestione da declinare nei singoli dipartimenti grazie a un sistema di indicatori che ne permetta la valutazione. [6]
[5] Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
[6] Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.